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Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19
Le risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19.
Consulta la sezione dedicata all'EMERGENZA COVID-19
Ultimo aggiornamento 14 settembre 2021
La norma si riferisce al personale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Covid-19. Il finanziamento è destinato alle Regioni che devono utilizzare tali incrementi nel rispetto di tale vincolo.
Permetterà il finanziamento di un numero maggiore di ore di straordinario effettuato dal personale sanitario dipendente delle aziende e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all’emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19.
Permetterà di aumentare i posti a bando delle procedure concorsuali e avviare le assunzioni a partire dal mese di giugno per adeguare le attività di vigilanza, di controllo igienico-sanitario e profilassi svolte presso i principali porti e aeroporti alle nuove esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del Covid-19. Sono autorizzati contratti a tempo determinato. Tenuto conto che durante l’emergenza sono sospese le procedure concorsuali vere e proprie, la selezione di questo personale potrà avvenire in modalità telematica.
Le Regioni e le Province autonome dovranno predisporre con urgenza un piano per aumentare del 50% il numero dei posti letto in terapia intensiva e del 100% quello nelle unità operative di pneumologia e di malattie infettive in isolamento. Per consentire l’incremento delle attività assistenziali viene autorizzato l’acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie presso strutture private accreditate, in deroga ai limiti di spesa vigenti; nel caso non siano sufficienti le disponibilità delle strutture accreditate, sono consentiti i contratti con strutture private non accreditate, purché autorizzate. Le strutture private, accreditate e non, sono tenute a mettere a disposizione personale sanitario, locali e apparecchiature; le prestazioni saranno remunerate.
Le aree sanitarie temporanee potranno essere attivate in strutture di accoglienza e assistenza pubbliche e private o in altro luogo idoneo. Non saranno applicati i requisiti richiesti per l’accreditamento e quelli autorizzativi, limitatamente alla durata dello stato di emergenza. Saranno consentite opere edilizie in deroga alla normativa vigente anche negli ospedali, nei policlinici universitari, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nelle strutture accreditate e autorizzate.
Gli enti e le aziende del SSN possono trattenere in servizio i dirigenti medici e sanitari, nonché il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio-sanitari che avrebbero i requisiti per la pensione. Dirigenti medici e sanitari non possono rifiutare la richiesta se è accertata la necessità. Tuttavia, questa possibilità viene considerata residuale, solo nell’eventualità in cui non sia possibile procedere diversamente al reclutamento di personale, anche facendo ricorso a incarichi a medici specializzandi (iscritti all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione), personale di strutture accreditate o attraverso altri contratti di lavoro autonomo.
La quarantena con sorveglianza attiva non si applica ai dipendenti delle imprese di produzione e dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori, anche se questi hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva. Essi sospendono però la loro attività nel caso di sintomatologia respiratoria e nel caso di esito positivo al Covid-19.
Data la situazione emergenziale e la grave carenza di mascherine chirurgiche, limitatamente al periodo dell’emergenza, sarà possibile produrre, importare e commercializzare mascherine in deroga alle disposizioni, previa autocertificazione di conformità alla normativa sugli standard di sicurezza da inviare a ISS e INAIL.
L’Istituto Superiore di Sanità dovrà comunque pronunciarsi sulla conformità entro 3 giorni dall’invio dell’autocertificazione.
I professionisti in regime di libera attività rientrano nelle disposizioni dell’art. 44 del decreto, che istituisce il ‘Fondo per il reddito di ultima istanza’. Sono allo studio con le casse professionali i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio.
I beneficiari dovranno presentare domanda presso le casse professionali di appartenenza.
Sì, se i singoli soci sono iscritti a gestioni dell’INPS. L’indennità riconosciuta dall’articolo 28 è infatti personale e non attribuibile alla società in quanto tale.
Gli agenti di commercio sono inclusi nella platea dell'articolo 28.
Al Fondo PMI possono accedere le ditte individuali e tutti i professionisti iscritti ad albi o elenchi (tenuti dal MiSE). L’artigiano, l’idraulico o il titolare del bar già sono ricompresi fra queste categorie e quindi possono accedere al Fondo. Per microcredito e “importo ridotto” (fino a 20.000 incrementabili) il Fondo ammette già alla garanzia senza valutazione e all’80%.
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni, in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.
Allo stato il fondo dell’articolo 44 è rivolto ad una platea sufficientemente onnicomprensiva da comprendere anche questi soggetti, ove fossero esclusi da qualunque altra forma di tutela.
La situazione di colf e badanti è attualmente in considerazione, in vista di un loro inserimento tra i beneficiari del Fondo residuale previsto nell’articolo 44.
Sì, i dodici giorni sono da considerarsi complessivi, da usufruire nell’arco dei due mesi.
Sì, ulteriori chiarimenti saranno forniti attraverso apposita circolare INPS di prossima emanazione.
Nel decreto ‘Cura Italia’ è prevista l’applicazione ai soli lavoratori del settore privato, in quanto nel DL del 9 marzo 2020 è presente una norma equivalente che si applica ai lavoratori del settore pubblico.
Prevede l’assegnazione di 600 euro a testa. Le platee dei destinatari verranno decise a giorni con un provvedimento di prossima emissione.
Per le partite IVA non è prevista l’indennità della NASPI, per loro sono previsti i 600 euro di beneficio per il mese di marzo. Beneficiano inoltre del blocco di esazioni dell’Agenzia entrate come tutti gli altri.
Il voucher babysitter vale anche per gli autonomi. In caso di proroga di chiusura delle attività potrà essere rinnovato.
Sì. Hanno diritto ad accedere alla Cassa integrazione anche i lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, purché siano in forza alla data del 25 marzo 2020.
L’indennità spetta anche ai soci lavoratori di Snc e Srl purché iscritti alla gestione speciale dell’Ago. L’indennità prevista è personale e non riconosciuta alla società in quanto tale.
Se a un dipendente con contratto a termine non viene rinnovato il rapporto di lavoro, al lavoratore sarà riconosciuta la Naspi.
Le misure, per sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia di COVID-19, hanno per oggetto:
- la possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se successivi, alla data del 17 marzo. Gli importi accordati dalla banca o dall’intermediario finanziario non possono essere revocati, neanche in parte per tutta la durata delle misure;
- la proroga alle medesime condizioni dei prestiti non rateali;
- la sospensione del pagamento delle rate o dei canoni di leasing, relativi a mutui e ad altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie.
La durata delle misure, contenute nel Decreto 18/2020, cd. Cura Italia (in vigore dal 17 marzo 2020), era originariamente prevista fino al 30 settembre 2020. A fronte del perdurare della pandemia, il Governo, con il Decreto 104/2020, cd. Decreto Agosto (in vigore dal 14 agosto 2020) ha esteso la moratoria fino al 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per il settore turismo, v. FAQ #3) e, successivamente, con la Legge di Bilancio 2021 (in vigore dal 1 gennaio 2021) fino al 30 giugno 2021 (per tutte le imprese). Da ultimo, con il D.l. 73/2021 (cd. Decreto sostegni bis, in vigore dal 26 maggio 2021) le misure sono state estese fino al 31 dicembre 2021 ma limitatamente alla sola quota capitale dei rapporti di finanziamento.
Le proroghe delle moratorie previste nel Decreto 104/2020 e nella Legge 178/2020 erano automatiche: pertanto, le imprese con esposizioni che avevano già richiesto la moratoria dopo la pubblicazione del Decreto 18/2020 non dovevano fare nulla. Solo qualora non avessero voluto avvalersene avrebbero dovuto comunicarlo al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020 (per l’estensione prevista dal Decreto 104/2020) e il 31 gennaio 2021 (31 marzo 2021 per chi ha beneficiato della moratoria turismo prevista nel Decreto 104/2020) per l’estensione prevista dalla Legge 178/2020. Qualora l’impresa, invece, non avesse ancora chiesto la moratoria, avrebbe potuto farlo comunicando al proprio soggetto finanziatore la richiesta entro il 31 dicembre 2020 (estensione Decreto 104/2020) e 31 gennaio 2021 (estensione Legge 178/2020), con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste dall’articolo 56 del Decreto 18/2020.
Questo sistema è stato modificato dal Decreto 73/2021: le imprese che vogliono usufruire della proroga fino al 31 dicembre 2021 devono farne esplicita richiesta entro il 15 giugno 2021 al proprio soggetto finanziatore. Le imprese che alla data di entrata in vigore del decreto (26 maggio 2021) non hanno avuto accesso alle misure, invece, non possono più accedervi.
Come previsto dall’articolo 77, comma 2, del Decreto 104/2020, convertito il 13 Ottobre 2020 con legge 126/2020, le imprese del comparto turistico sono quelle individuate dall’articolo 61, comma 2, lettere a), l), m) e r), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero:
a) imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e tour operator
- 550000 – Alloggio
- 551000 – Alberghi e strutture simili
- 552000 – Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni
- 552010 – Villaggi turistici
- 552020 – Ostelli della gioventù
- 552030 – Rifugi di montagna
- 552040 – Colonie marine e montane
- 552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
- 552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
- 553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte
- 559000 – Altri alloggi
- 559010 – Gestione di vagoni letto
- 559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
- 791000 – Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator
- 791100 – Attività delle agenzie di viaggio
- 791200 – Attività dei tour operator
l) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
- 960400 – Servizi dei centri per il benessere fisico
- 960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali)
- 960420 – Stabilimenti termali
m) soggetti che gestiscono parchi di divertimento o parchi tematici
- 932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici
r) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica
- 799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio
- 799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 931992 – Attività delle guide alpine
L'impresa:
- al momento della pubblicazione del Decreto 18/2020 (17 marzo 2020), non deve presentare posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate, ripartite nelle categorie di sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate secondo la normativa applicabile agli intermediari bancari (v. anche FAQ #30);
- deve rientrare nella definizione europea di PMI (v. FAQ #7, #10 e #18);
- deve trovarsi in situazione di difficoltà a causa delle conseguenze economiche dell’epidemia Covid-19.
Tutte le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le comunicazioni di moratoria, purché le stesse rispettino i requisiti previsti dal Decreto legge “Cura Italia”.
Le comunicazioni possono essere presentate dalle imprese dall’entrata in vigore del Decreto legge “Cura Italia”, cioè dal 17 marzo 2020.
- La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC, ovvero attraverso altri meccanismi che consentano di tenere traccia della comunicazione con data certa.
- È utile che l’impresa comunque contatti la banca o l’intermediario finanziario per valutare le opzioni migliori, tenuto conto che nel Decreto legge “Cura Italia” sono previste anche altre importanti misure a favore delle imprese, ad esempio quelle che prevedono l’intervento del Fondo di garanzia PMI. Le banche possono inoltre offrire ulteriori forme di moratoria, ad esempio quelle previste dall’apposito accordo tra l’Abi e le rappresentanze di impresa, ampliato e rafforzato il 6 marzo scorso.
Nella comunicazione l’impresa deve tra l’altro autodichiarare:
- il finanziamento per il quale si presenta la comunicazione di moratoria;
- “di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza della diffusione dell’epidemia da COVID-19”;
- di soddisfare i requisiti per la qualifica di microimpresa, piccola o media impresa;
- di essere consapevole delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000.
Le micro, piccole e medie imprese (PMI), operanti in Italia, appartenenti a tutti i settori. Secondo la definizione della Commissione europea, sono PMI le imprese con meno di 250 dipendenti e con fatturato inferiore a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro. Come già anticipato il 17 marzo scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze sono ricomprese tra le imprese anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA.
No. La moratoria di cui all’art. 56 è neutrale rispetto alle qualificazioni degli intermediari sulla qualità del credito, nel senso che non determina un automatico cambiamento della classificazione per qualità creditizia delle esposizioni oggetto delle operazioni di moratoria.
Ai sensi dell’art 56, la moratoria si applica alle microimprese e PMI aventi sede in Italia come definite dalla pertinente raccomandazione europea. Può pertanto accedere alla moratoria anche chi svolge un’attività economica in modo autonomo, quindi chiunque svolge attività economica e ha una partita IVA.
Ai sensi dell’art 54, i benefici del fondo Gasparrini, che consente ai titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà (quali tra l’altro la perdita del lavoro ovvero la cassa integrazione), vengono estesi anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino un calo apprezzabile (superiore al 33 per cento) del fatturato. Il Decreto ministeriale di attuazione è in corso di emanazione.
Sì, si applica anche ai lavoratori autonomi e per i professionisti con partita IVA.
No, non si applica al credito al consumo. Tuttavia l’associazione di categoria delle società finanziarie (Assofin, 20 aprile) e quella delle banche (ABI, 23 aprile), in accordo con le associazioni dei consumatori, hanno promosso tra i propri associati due distinte moratorie su base volontaria, aventi rispettivamente ad oggetto, la prima, il credito al consumo (inclusa la cessione del quinto dello stipendio) e, la seconda, i mutui garantiti da ipoteca su immobili non rientranti nel cd “Fondo Gasparrini” e i finanziamenti a rimborso rateale. Queste moratorie hanno caratteristiche differenti e possono essere concesse in presenza di alcuni specifici presupposti. Pertanto, il consumatore può rivolgersi alla banca/intermediario finanziario con cui ha un finanziamento rientrante in tali tipologie per verificare le possibilità di accedere alla sospensione.
Sì, se il finanziamento è stato contratto dall’impresa o dal lavoratore autonomo o libero professionista indicati sopra.
A tutti i tipi di finanziamento che abbiano le caratteristiche indicate dall’art. 56 comma 2 e indicate nei punti precedenti.
Nel caso in cui il finanziamento è assistito da agevolazioni pubbliche la banca o l’intermediario finanziario, trascorsi 15 gg dalla comunicazione all’ente agevolatore, può procedere senza ulteriori formalità alla sospensione del finanziamento, secondo il principio del silenzio assenso.
Il periodo di sospensione comprende la rata in scadenza il 30 giugno 2021, vale a dire che la rata in scadenza il 30 giugno 2021 non deve essere pagata. Lo stesso principio è valido per la nuova moratoria prevista dal Decreto 73/2021, ma applicabile alla sola quota capitale dei finanziamenti in scadenza al 31 dicembre 2021.
Per elementi accessori si intendono tutti i contratti connessi al contratto di finanziamento, tra questi, in particolare, garanzie e assicurazione; questi contratti sono prorogati senza formalità, automaticamente, alle condizioni del contratto originario. Anche per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti, permangono inalterati gli elementi accessori al contratto di finanziamento senza alcuna formalità.
La normativa prevede espressamente l’assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.
Non vengono ricomprese, in quanto per le imprese controllate da altre imprese è necessario fare riferimento ai parametri dimensionali del gruppo.
In caso di sospensione della sola quota capitale della rata, si determina la traslazione in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi sul capitale ancora da rimborsare sono corrisposti alle scadenze originarie.
In caso di sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi), si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo.
Le misure di cui all’art. 56 si applicano anche ai finanziamenti ceduti a società veicolo (SPV) ex lege n. 130/99.
Il soggetto finanziato può rinunciare in qualsiasi momento alla sospensione (sia della quota capitale, sia dell’intera rata) previa specifica comunicazione alla banca/intermediario e riprendere il pagamento delle rate.
Le rate maturate dopo l’entrata in vigore del decreto-legge (17 marzo) possono essere computate nel calcolo del periodo di sospensione, anche se la comunicazione di sospensione è presentata dopo la scadenza di tale rata non pagata. Le rate scadute e non pagate prima dell’entrata in vigore del decreto-legge non possono essere invece computate nell’ambito della sospensione.
La banca non potrà applicare commissioni in relazione all’operazione di sospensione.
Sì, vengono riproporzionati solo i corrispettivi per la prestazione di garanzia aggiuntiva da parte di intermediari bancari, finanziari e società di assicurazioni, limitatamente a quanto necessario per parametrarli alla maggior durata dell’operazione e quindi al rischio aggiuntivo, che sarà calcolato alle medesime condizioni di cui al contratto di garanzia in corso.
La banca/intermediario può realizzare, su base volontaria, operazioni di sospensione con caratteristiche analoghe a quelle previste dall’art.56 del Cura Italia anche per periodi più lunghi, fermo restando che la garanzia sussidiaria dello Stato copre esclusivamente gli inadempimenti relativi ai pagamenti sospesi ai sensi dello stesso articolo.
La banca/intermediario è tenuta soltanto a verificare che l’impresa beneficiaria sia una PMI e non abbia in essere esposizioni classificate come deteriorate mentre non è suo onere accertare la veridicità della autocertificazione di carenza di liquidità resa ai sensi del comma 3 dell’art. 56. Pertanto, in caso di falsa autocertificazione la garanzia rimarrà valida, ferme restando le responsabilità civili e penali che conseguono per il dichiarante.
Se il debito non ha un piano di rimborso predeterminato è già nella discrezione del debitore decidere se pagare o meno, quindi la moratoria non si applica. Pertanto, in caso di piano di rimborso non predeterminato (fattispecie assimilabile a quella prevista dall’art. 56, comma 2, lett. B del ‘Cura Italia’), la sospensione si applica nel solo caso in cui la scadenza ultima del rimborso del finanziamento è precedente al 30 settembre.
Possono accedere alle misure dell’art 56: 1) i soggetti no-profit (ad esempio, associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, etc.); 2) gli enti ecclesiastici (ad esempio, Diocesi, Parrocchie, Santuari, Monasteri) e quelli religiosi civilmente riconosciuti (ad esempio, Ordini religiosi, Opere, etc.) purché iscritti nel registro delle imprese.
Si. La sospensione si può applicare anche ai finanziamenti che sono in pre-ammortamento, cioè per i quali l’intera rata è composta solo dalla quota interessi. In tal caso, gli interessi sospesi sono ripartiti in quote nel corso dell’ammortamento residuo. Tuttavia, se un’impresa ha già aderito alla Convenzione ABI ottenendo la sospensione della quota capitale del finanziamento, non può accedere alla moratoria ex art. 56 del decreto-legge n. 18 del 2020: in tal caso, per ottenere la sospensione del pagamento sia di capitale che di interessi, dovrà concordare con la propria banca la sostituzione della moratoria ABI con la moratoria ex lege.
Per accedere alla moratoria, l’impresa non deve avere posizioni in essere nei confronti della Banca finanziatrice classificate come sofferenze, inadempienze probabili o scaduti e/o sconfinanti superiori a 90 giorni. La Banca verifica inoltre presso la Centrale Rischi che l’impresa non abbia esposizioni segnalate come sofferenza da altre banche.
L’art. 56 si applica al solo leasing finanziario in quanto operazione assimilabile (sia dal punto di vista giuridico che contabile) ad un finanziamento, mentre esclude il leasing operativo (per cui non è possibile tale equiparazione). Mentre il leasing finanziario è infatti un finanziamento finalizzato all'acquisto del bene locato (tramite l'esercizio dell'opzione finale) il leasing operativo è solo un servizio di noleggio a fronte di una commissione senza alcuna forma di finanziamento.
Per i prestiti non rateali e per i mutui e gli altri finanziamenti oggetto di moratoria ex art. 56 del Decreto Cura Italia, è facoltà dell’impresa comunicare la sospensione fino al 30 giugno 2021 anche dei pagamenti dovuti, da entrambe le parti, in connessione con il contratto derivato a copertura dei rischi di tasso eventualmente esistente in relazione a tali prestiti. Saranno le parti a disciplinare le condizioni della eventuale sospensione.
Si, anche un'impresa che, alla data del 17 marzo 2020, presentasse un debordo di conto corrente da meno di 90 giorni (e che si trovi, quindi, in bonis) può accedere alla sospensione, comprensiva anche dello sconfinamento.
Sì, attraverso il Fondo di Solidarietà (il cd. fondo Gasparrini) per i mutui per l’acquisto della prima casa, che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid, ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro - corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo - per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
È stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano durante la sospensione.
Oltre alle ipotesi di accesso già previste dalla disciplina vigente, in seguito all’emergenza Covid, possono accedere al Fondo Fondo i lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro - corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell’orario complessivo - per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, anche in attesa di emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.
Fino al 17 dicembre 2020 possono presentare domanda anche i lavoratori autonomi e professionisti (inclusi commercianti e artigiani) che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Con l’entrata in vigore del Decreto 73/2021 (26 maggio 2021), tali categorie possono nuovamente presentare domanda fino al 31 dicembre 2021.
Chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda di sospensione alla banca. Con l’entrata in vigore del Decreto 73/2021 (26 maggio 2021), fino al 31 dicembre 2021, non è più necessario presentare l’ISEE. Grazie alle innovazioni introdotte dalla legge di conversione del Decreto Liquidità, fino al 31 dicembre 2021 si applicherà la seguente procedura speciale: la Banca, verificata la completezza e la regolarità formale dei documenti presentati, sospende immediatamente l’addebito delle rate del mutuo ed inoltra la richiesta a Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del MEF). Consap esamina la domanda e comunica la propria risposta entro 20 giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata (silenzio-assenso). Se la richiesta viene rigettata prima dei 20 giorni la Banca ricomincia ad addebitare le rate del mutuo a partire da quella successiva alla domanda di sospensione.
Occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Versione della FAQ riferita al precedente testo normativo
Chi è in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo dietro presentazione della documentazione necessaria che viene trasmessa a Consap (società pubblica che gestisce il Fondo per conto del MEF). Occorre fare riferimento alla modulistica che è stata aggiornata e semplificata rispetto alla precedente ed è disponibile sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il modulo è reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, e potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
Sì, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 23/2020 (6 giugno 2020), purché siano state presentate alla propria banca a partire dal 28 marzo 2020.
Le modifiche previste dal decreto Liquidità (23/2020), entrate in vigore il 6 giugno 2020, si applicano alle domande pervenute alle banche a partire dal 28 marzo 2020. Pertanto tutte le domande presentate dopo quella data beneficiano della sospensione automatica.
Sì, con la conversione in legge del decreto-legge 23/2020, entrata in vigore il 6 giugno 2020, è stata prevista la sospensione immediata delle rate di mutuo a fronte della sola presentazione della domanda.
Sì, fino al 9 aprile 2022, possono beneficiare della sospensione anche i mutui contratti da meno di un anno.
Nell’ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
Sono esclusi dalla sospensione solo i mutui con agevolazioni pubbliche (es. contributo agli interessi, garanzie o contributi a fondo perduto) che risultino attivi alla data della presentazione della domanda. Sono invece ammissibili alle prestazioni del Fondo i mutui che hanno fruito in passato di contributi o altre agevolazioni pubbliche che, tuttavia, non sono più attivi all’atto della presentazione della domanda.
No. Gli interessi che maturano durante il periodo di sospensione (il 50% di questi viene sostenuto dal Fondo di solidarietà) si calcolano solo sulla parte capitale residua del mutuo e si aggiungono al totale complessivo da pagare. Pertanto non c'è produzione di interessi su altri interessi (cd. anatocismo).
Le domande di sospensione presentate dal 30 aprile 2020 (entrata in vigore della legge 27/2020) e fino al 17 dicembre 2020 possono essere ammesse anche per mutui di importo non superiore a 400.000 euro. Dal 18 dicembre 2020 è tornato ad applicarsi il limite ordinario di 250.000 euro. Dal 26 maggio 2021 (entrata in vigore del Decreto 73/2021) il limite è stato nuovamente innalzato a 400.000 euro.
Sì, limitatamente alle domande presentate tra il 30 aprile 2020 (entrata in vigore della legge 27/2020) e il 17 dicembre 2020 e, dopo l’entrata in vigore del Decreto 73/2021, dal 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.
È possibile reperire ulteriori informazioni sull’operatività del Fondo Gasparrini consultando le FAQ pubblicate sul sito di CONSAP.
Possono presentare richiesta per le garanzie rilasciate dal Fondo PMI le piccole e medie imprese secondo la definizione di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea, ovvero le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.
Con la legge 178/2020 (in vigore dal 1 gennaio 2021) la durata del programma emergenziale di garanzie per le PMI è stata estesa fino al 30 giugno 2021. Con il Decreto 73/2021, la durata è stata ulteriormente estesa al 31 dicembre 2021.
Il Decreto 23/2020 ha consentito l’accesso al Fondo anche a imprese non PMI con dipendenti fino a 499. Dopo l’approvazione della legge 178/2020 (in vigore dal 1 gennaio 2021), dal 1 marzo 2021 tali imprese potranno, tuttavia, accedere, alle stesse condizioni previste per il Fondo PMI, al programma Garanzia Italia di SACE.
Il Fondo di Garanzia PMI concede garanzie al 100% (90% a decorrere dal 1 luglio 2021, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 73/2021), sia in garanzia diretta che in riassicurazione ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera m), del Decreto 23/2020, senza alcuna istruttoria e valutazione dell’impresa richiedente, per prestiti di importo non superiore, alternativamente: (i) al 25% del fatturato risultante dall’ultimo bilancio depositato ovvero dall’ultima dichiarazione fiscale depositata, da altra idonea documentazione o da autocertificazione; (ii) dopo la legge 40/2020 (in vigore dal 7 giugno 2020), anche al doppio della spesa salariale annua risultante dall’ultimo bilancio depositato ovvero dall’ultima dichiarazione fiscale depositata, da altra idonea documentazione o da autocertificazione (o alla spesa salariale prevista per i primi due anni di attività per le imprese aperte dopo il 1 gennaio 2019), purché, in entrambi i casi, l’importo non sia superiore a 30.000 euro (limite innalzato dalla stessa legge 40/2020).
Per ottenere la garanzia al 100% (90% a decorrere dal 1 luglio 2021, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 73/2021) sui prestiti fino a 30 mila euro l'impresa (o il professionista) deve compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo (reperibile qui) e presentarlo ad una banca (o altro intermediario finanziario). L’impresa deve autocertificare una serie di requisiti, tra i quali quello di essere una PMI (salvo i lavoratori autonomi) e di aver subito danni a causa dell'emergenza Covid-19.
La banca non deve verificare la veridicità di nessuna delle dichiarazioni contenute nel modello (trattandosi di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000) ma limitarsi ad accertare che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze in Centrale Rischi e non sia stato segnalato dalla stessa banca come esposizione deteriorata di altro tipo (inadempienza probabile, scaduto o sconfinamento superiore a 90 giorni) prima del 31 gennaio 2020 oppure che, anche nel caso di segnalazione come inadempienza probabile o scaduto/sconfinante prima di tale data, rientri comunque nelle altre ipotesi di ammissibilità introdotte dalla legge 40/2020.
La banca non è obbligata a richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa cliente tramite l’autocertificazione e può utilizzare, per svolgere la propria istruttoria, le informazioni contenute nel modulo ai fini della concessione del credito (salvo la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, laddove se ne ravvisi l’opportunità). La banca, una volta inserita correttamente la domanda di garanzia sul portale del Fondo, può effettuare l’erogazione del finanziamento senza attendere la risposta del Fondo in quanto l’accoglimento della garanzia è automatico.
Versione della FAQ riferita al precedente testo normativo
Per ottenere la garanzia al 100% sui prestiti fino a 25 mila euro l'impresa (o il professionista) deve compilare il modulo di domanda della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di garanzia e presentarlo a una banca (o altro intermediario finanziario). L'autocertificazione deve indicare una serie di requisiti, tra i quali avere i requisiti di PMI (salvo i lavoratori autonomi) e di aver subito danni a causa dell'emergenza Covid-19.
Per quanto riguarda l’istruttoria ai fini della concessione della garanzia, la banca può utilizzare tutti i dati dichiarati dall'impresa nel modulo di domanda di garanzia, limitandosi ad accertare che il richiedente non abbia posizioni classificate come sofferenze e non sia segnalato per esposizioni deteriorate di altro tipo (UTP, scaduti e sconfinamenti) prima del 31 gennaio 2020. In quanto autodichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 non è infatti necessario verificare la veridicità di nessuna delle diverse dichiarazioni contenute nel modello. La banca quindi non è obbligata a richiedere documentazione a supporto delle dichiarazioni rilasciate dall’impresa cliente, ferma restando la possibilità per la banca stessa, ai fini del completamento della sua istruttoria, di richiedere la documentazione ritenuta più opportuna.
La banca, una volta inserita correttamente la domanda di garanzia sul portale del Fondo, non deve attendere la delibera di ammissione alla garanzia del Fondo per effettuare l’erogazione.
Il Cliente può presentare una richiesta di adeguamento della durata del prestito ai nuovi limiti previsti (15 anni) alla stessa banca che aveva già erogato il precedente prestito. Qualora intenda solamente ottenere il complemento del finanziamento già ricevuto fino al nuovo limite massimo d’importo previsto dalla legge potrà richiedere un secondo finanziamento sia alla banca/intermediario che aveva concesso il precedente prestito sia ad un’altra banca/intermediario per l’importo residuo necessario al raggiungimento del limite dei 30.000 euro. L’adeguamento è su richiesta dell’interessato ed è soggetto alle stesse regole semplificate previste per l’erogazione.
Sulla base delle misure autorizzate ai sensi della normativa europea emergenziale (Temporary Framework) e contenute nei Decreti COVID, fino al 30 giugno 2021, il Fondo garantisce fino al 90% dei prestiti oltre i 30.000 euro (fermo restando il limite di importo massimo garantito per impresa pari a 5 milioni di euro), con modalità di accesso gratuita; dal 1° luglio 2021, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 73/2021, la percentuale massima è pari all’80% del finanziamento.
L’ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 (o nell'ultimo anno disponibile) o al 25% del fatturato totale del 2019 ovvero al fabbisogno autocertificato dall’impresa per costi (sia capitale circolante che spese per investimento) da sostenere nei successivi 18 mesi (se l'impresa è una PMI) o nei successivi 12 mesi (imprese fino a 499 dipendenti). Ai fini della concessione della garanzia, il Fondo non applica le ordinarie procedure valutative dell’impresa richiedente.
A favore di imprese con un fatturato non superiore a 3,2 milioni di euro e che abbiano subito danni alla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19, la garanzia del Fondo può essere cumulata con quella di un confidi fino alla copertura del 100% del finanziamento (art. 13, comma 1, lettera n), del DL Liquidità). Infine, è stata introdotta con la legge 40/2020 (conversione del Decreto 23/2020) la possibilità di ottenere una garanzia fino al 100% (comprensiva della quota garantita esclusivamente dai confidi) anche per l’ordinaria operatività del Fondo.
Versione della FAQ riferita al precedente testo normativo
Il Fondo garantisce fino al 90% dei prestiti oltre gli 800.000 euro, fermo restando il limite di importo massimo garantito per impresa pari a 5 milioni di euro, con modalità di accesso gratuita. L’ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 (o nell'ultimo anno disponibile) o al 25% del fatturato totale del 2019 ovvero al fabbisogno autocertificato di liquidità per costi dell'impresa da sostenere nei successivi 18 mesi (se l'impresa è una PMI) o nei successivi 12 mesi (imprese fino a 499 dipendenti). Ai fini della concessione della garanzia, non è prevista alcuna valutazione del merito di credito dell’impresa.
Bisogna far riferimento ai “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” di cui all’articolo 2425, lettera A), punto 1) del codice civile.
Sì. Anche le imprese la cui attività non è stata sospesa possono accedere alla garanzia del Fondo.
Sì, fatta eccezione per i finanziamenti garantiti fino al 100% ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere m) e n), del DL Liquidità. Il limite dell'importo del finanziamento garantito può essere elevato oltre la soglia del 25% del fatturato del 2019 (ovvero oltre il doppio della spesa salariale) qualora l'imprenditore autocertifichi che il finanziamento richiesto è connesso al suo fabbisogno per costi (sia capitale circolante che spese per investimento) da sostenere nei successivi 18 mesi (se PMI) o 12 mesi (se ha fino a 499 dipendenti). Resta fermo che l'importo massimo garantito per singola impresa non può mai essere superiore a 5 milioni di euro. Detti limiti operano, in ogni caso, solo per le garanzie concesse nell’ambito del Temporary framework.
Nel caso di prestiti fino a 30.000 euro con garanzia al 100% (90% a decorrere dal 1 luglio 2021, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto 73/2021), a seguito della legge 178/2020 (in vigore dal 1 gennaio 2021), la durata del prestito può arrivare fino a 15 anni (in luogo del precedente limite di 10 anni fissato dalla legge 40/2020). Qualora la richiesta di garanzia sia presentata ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. d), del Decreto 23/2020 (ossia fuori dai requisiti previsti dalla normativa europea sull’emergenza Covid-19), il finanziamento può essere concesso anche per una durata complessiva superiore ai 6 anni: in tal caso la garanzia del Fondo Centrale coprirà fino all'80% dell'importo finanziato, con la possibilità di richiedere ad un confidi un’ulteriore ed autonoma garanzia per il residuo 20%.
A seguito delle modifiche apportate dal Decreto 73/2021, sui prestiti concessi nell’ambito del Temporary Framework (articolo 13, co. 1, lett. c-bis, Decreto 23/2020) può essere accordata una durata fino ad otto anni (termine massimo autorizzato dalla Commissione europea) con percentuale di garanzia pari all’80%.
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Sì, il finanziamento può essere concesso anche per una durata complessiva superiore ai 6 anni. Tuttavia in tal caso la garanzia del Fondo Centrale coprirà solo l'80% dell'importo finanziato (o il 90% dell'importo garantito da un confido o da altro fondo di garanzia).
Si, possono accedere alla garanzia del Fondo su finanziamenti fino 30.000 euro anche le imprese che erano state classificate a sofferenza, ma che non lo sono più alla data della domanda.
Sì, la previsione di “credito aggiuntivo” è volutamente ampia e si applica senz’altro ai contratti di leasing (compresa la fattispecie descritta).
È possibile reperire ulteriori informazioni sull’operatività del Fondo Centrale di Garanzia consultando le FAQ pubblicate sul sito del Fondo.
Le PMI come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE (inclusi lavoratori autonomi, i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali, le società tra professionisti e, dopo la conversione del Decreto Liquidità, anche le imprese agricole), alle quali sono destinati 30 miliardi di euro di garanzia, per poter accedere alla garanzia SACE devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo Centrale di Garanzia a loro dedicato (o il Fondo ISMEA nel caso delle imprese agricole). A seguito della conversione del Decreto Liquidità, sono state, in ogni caso, escluse le società che controllano o che sono controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio definito non cooperativo ai fini fiscali (allegato I della lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali), salvo che la società richiedente dimostri che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.
Versione della FAQ riferita al precedente testo normativo
Le PMI (inclusi lavoratori autonomi e liberi professionisti), alle quali sono destinati 30 miliardi di euro di garanzia, per poter accedere alla garanzia SACE devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo Centrale di Garanzia a loro dedicato.
Sì, può accedere a Garanzia Italia.
È prevista una procedura semplificata per le imprese di minori dimensioni: in particolare per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con fatturato globale inferiore o uguale ad euro 1,5 mld e con numero di dipendenti in Italia inferiore o uguale a 5.000, per finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro, nonché, a seguito delle modifiche della legge di bilancio 2021 e a partire dal 1 marzo 2021, per le imprese con numero di dipendenti fino a 499. Per queste imprese si applica una procedura semplificata, che prevede i seguenti passaggi:
- L’impresa beneficiaria presenta la richiesta di finanziamento garantito al soggetto finanziatore che può operare anche in pool con altri finanziatori;
- Il soggetto finanziatore procede con l’istruttoria creditizia e con le analisi richieste per poi inserire la richiesta di garanzia tramite il portale di SACE;
- SACE verifica la richiesta di garanzia in ordine cronologico e, se idonea, fornisce al soggetto finanziatore un Codice Unico Identificativo della garanzia;
- Il soggetto finanziatore ricevuto il CUI eroga il finanziamento entro 30 giorni di calendario per la procedura semplificata e 45 giorni di calendario per la procedura ordinaria. Il testo della garanzia potrà essere scaricato direttamente dal portale di SACE.
Per le imprese di maggiori dimensioni, il rilascio della copertura è decisa con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo economico, sulla base dell’istruttoria svolta da SACE. Il MEF rilascia la garanzia tenendo in considerazione il ruolo che l’impresa beneficiaria svolge in Italia rispetto ad una serie di profili quali, tra gli altri, il contributo allo sviluppo tecnologico, l’incidenza su infrastrutture strategiche, l’impatto sui livelli occupazionali e del mercato del lavoro.
Per il rilascio della garanzia è prevista una commissione di importo diverso a seconda che il beneficiario sia o meno una PMI (compresi autonomi e liberi professionisti), comunque non superiore al 2% dell’importo garantito.
A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 178/2020 e dal Decreto 73/2021, dal 1 marzo al 31 dicembre 2021, per le imprese non PMI con numero di dipendenti fino a 499 (cd. small mid-cap) la garanzia è concessa gratuitamente.
In linea con quanto previsto dalla normativa europea sugli aiuti di Stato, le commissioni applicate dalla banca si limitano a coprire i costi dell’istruttoria mentre i costi applicati al finanziamento devono essere inferiori a quelli che la banca avrebbe applicato in assenza della copertura, come documentato e attestato dal rappresentante legale della stessa banca.
Ai fini di far pervenire tempestivamente liquidità al sistema, saranno ammessi anche nuovi finanziamenti erogati dal sistema bancario dopo l’entrata in vigore del decreto e prima della presentazione della richiesta a SACE, nella misura in cui essi risultino conformi ai requisiti di legge e del disciplinare.
Il Decreto liquidità, così come convertito dalla legge 40/2020, prevede che l’impresa beneficiaria richiedente il finanziamento si assuma la responsabilità – civile e penale – di dichiarare il rispetto di una serie di vincoli e condizioni, tra i quali: 1) l’assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19; 2) la veridicità dei dati aziendali forniti su richiesta del soggetto finanziatore; 3) la destinazione del finanziamento a sostenere costi del personale, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia nonché canoni di locazione o di affitto di ramo d’azienda; 4) l’assenza di condizioni ostative in capo al legale rappresentante dell’impresa ai sensi del Codice Antimafia (art. 67, D.lgs. 159/2011); 5) l’assenza di condanne definitive nei confronti del legale rappresentante dell’impresa richiedente per reati tributari. Per la verifica degli elementi attestati mediante autocertificazione il finanziatore non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato.
Versione della FAQ riferita al precedente testo normativo
Il disciplinare fa ricorso allo strumento dell’autocertificazione, prevedendo che l’impresa beneficiaria richiedente il finanziamento si assuma la responsabilità – civile e penale – di dichiarare il rispetto di una serie di vincoli e condizioni previsti dal decreto-legge n. 23/2020, tra i quali: l’assenza di difficoltà finanziarie antecedenti agli eventi COVID-19; la destinazione del finanziamento alla copertura dei costi dell’impresa sostenuti in stabilimenti in Italia; l’impegno a non distribuire dividendi nel corso del 2020 e di procedere alla gestione dei livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
L’impresa beneficiaria si impegna a:
- non distribuire dividendi o effettuare buy-back di azioni nell’anno 2020 o, qualora i dividendi siano già stati distribuiti o siano state riacquistate azioni proprie al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno anzidetto viene assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi al momento della richiesta di finanziamento. L’obbligo vale per tutte le imprese del gruppo
- gestire i livelli occupazionali mediante accordi sindacali;
- destinare il finanziamento a coprire i costi dell’impresa relativa a stabilimenti produttivi siti in Italia;
- non delocalizzare le produzioni
Le condizioni di cui alle lettere a) e b) non si applicano alle imprese non PMI con numero di dipendenti fino a 499 (cd. small mid-cap).
Il soggetto erogatore del finanziamento monitora il rispetto degli impegni da parte del soggetto beneficiario e rendiconta a SACE l’andamento del rapporto. In caso di violazioni sono previste sanzioni che includono anche, in casi estremi, la richiesta di rientro anticipato del finanziamento.
Per esposizioni deteriorate presso il sistema bancario s’intendono le sofferenze, le esposizioni scadute superiori a 90 giorni, le esposizioni con sconfinamenti superiori al 20% della somma accordata; vi rientrano inoltre le esposizioni che il soggetto finanziatore abbia internamente classificato come deteriorato (sofferenza, scaduto o inadempienza probabile) ai sensi della disciplina di settore ad esso applicabile.
Oltre ai classici finanziamenti, possono beneficiare del programma Garanzia Italia:
- le operazioni di factoring pro solvendo (misura operativa dal 26 giugno 2020, v. qui) e, dopo la legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020) anche le operazioni pro soluto;
- le operazioni di leasing finanziario (misura operativa dal 20 luglio 2020);
- i finanziamenti nella forma di prestiti obbligazionari o altri titoli di debito (misura operativa dal 3 agosto 2020).
A seguito all’entrata in vigore della Legge di bilancio 2021 (30 dicembre 2020) sono ammissibili alla garanzia di SACE le operazioni finanziarie già esistenti purché le stesse siano oggetto di un accordo di rinegoziazione che preveda credito aggiuntivo per almeno il 25% rispetto all’importo originario e a condizione che il rilascio della garanzia determini un minor costo o una maggiore durata del finanziamento.
Al fine di determinare se vi è stata l’applicazione di un costo inferiore, il raffronto va effettuato tra il costo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione, composto dalle commissioni (se applicate) e dal tasso di interesse previsto dal contratto di finanziamento ed il costo del finanziamento a seguito del rilascio della garanzia, composto da (i) la remunerazione della Garanzia SACE, (ii) dalle commissioni applicate (comunque limitate al recupero dei costi) e (iii) dal tasso di interesse applicato dalla banca.
La legge di bilancio 2021 ha previsto che dal 1 marzo 2021 le imprese non classificabili come piccole e medie secondo la definizione europea, aventi un numero di dipendenti non superiore a 499 (cd. imprese small mid cap) possano accedere alla garanzia di SACE secondo un regime agevolato.
La garanzia di SACE coprirà il 90% dell’esposizione, indipendentemente dalla dimensione dell’impresa (fatturato o dipendenti) e l’80% nel caso il finanziamento sia destinato alla rinegoziazione o al rimborso di un’esposizione già esistente (v. FAQ #11). Inoltre, rispetto alle regole previste per le altre categorie di imprese, la garanzia in questo caso è gratuita. La garanzia sarà rilasciata in base alla procedura semplificata (v. FAQ #3).
La durata massima di un finanziamento garantito da SACE è pari a 6 anni. Tuttavia, a seguito delle modifiche al Decreto 73/2021, la durata può essere estesa fino a 8 anni (termine autorizzato dalla Commissione europea) a fronte di un maggiore importo delle commissioni.
La Centrale dei Rischi (CR) della Banca d’Italia è un sistema informativo gestito ai sensi del Testo Unico Bancario. Le banche e le società finanziarie vi registrano le informazioni sui crediti e le garanzie concessi a tutti i loro clienti, sia quelli che non sono in regola con i pagamenti sia quelli che lo sono. Questi ultimi sono la grande maggioranza. In sostanza, la CR non è una lista di “cattivi pagatori” (black list).
Queste informazioni costituiscono la “storia creditizia” di un cliente. Indicano se ha pagato regolarmente o se ha avuto qualche difficoltà a rimborsare i suoi debiti. Per chi ha una buona “storia creditizia”, le informazioni della CR sono utili per ottenere un finanziamento più facilmente e a condizioni migliori; ciò vale tra l’altro per coloro che non possono presentare garanzie per ottenere un finanziamento e quindi possono far valere solo la correttezza dei propri comportamenti al fine di ottenere altri prestiti. Senza le informazioni della CR gli intermediari sarebbero costretti a far pagare un costo del credito più elevato ai buoni pagatori.
Gli intermediari possono consultare i dati disponibili in Centrale dei rischi solo con riferimento agli ultimi tre anni. Quindi non è vero che se un cliente ha avuto difficoltà a ripagare un debito rimane “per sempre” classificato come “cattivo pagatore” nelle informazioni consultabili dagli intermediari.
Inoltre i dati della CR sono uno degli elementi che le banche e le società finanziarie considerano per valutare il merito di credito dei clienti; non vi è un automatismo rispetto alla decisione di concedere o meno un finanziamento.
Se la Centrale dei rischi venisse sospesa o chiusa, le banche e le società finanziarie non avrebbero informazioni aggiornate sui comportamenti dei clienti rispetto ai debiti contratti. Ciò potrebbe renderle meno propense a concedere finanziamenti, o indurle a erogarli a condizioni meno favorevoli per tutti. Per questo periodo di gravi difficoltà economiche dovute al COVID-19, la CR ha recepito prontamente i provvedimenti del Governo e ha fornito agli intermediari indicazioni sulle nuove modalità di rappresentazione della situazione di tutti coloro che ricorreranno alle “moratorie”: per costoro i ritardi nei pagamenti dei prestiti che successivamente beneficiano delle moratorie non verranno segnalati in CR.
In ogni caso, per le imprese che hanno beneficiato della moratoria di cui all’articolo 56 del Decreto Cura Italia, l’articolo 37bis del Decreto Liquidità prevede la sospensione delle segnalazioni a sofferenza presso la Centrale Rischi fino al 31 gennaio 2021.
No. La banca che ha concesso la “moratoria” prevista dal decreto legge “Cura Italia”, come convertito in legge o da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d’intesa non può segnalare il cliente a sofferenza dal momento in cui gli concede la moratoria (vedi art. 37-bis del DL Liquidità convertito con legge 40-2020 e, da ultimo, modificato dal decreto-legge 104/2020 (Decreto Agosto) che ne ha esteso l’applicazione fino al 31 gennaio 2021; v. anche Comunicazione della Banca d’Italia del 23 marzo 2020). È importante precisare che (i) il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza, se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria, (ii) non verranno segnalati ritardi nei pagamenti per i finanziamenti che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese.
Versione della FAQ riferita al precedente testo normativo
No. La Banca d’Italia ha fornito agli intermediari specifiche indicazioni (vedi comunicazione del 23 marzo 2020) in caso di adesione alle “moratorie” previste dal decreto legge “Cura Italia” e da altre analoghe previsioni di legge, accordi o protocolli d’intesa. In particolare, non verranno segnalati ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese. Inoltre, il cliente non potrà essere segnalato a sofferenza dal momento in cui la moratoria gli è stata concessa. È importante precisare che (i) il diretto interessato non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa è stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria, e (ii) in Centrale dei rischi la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo il richiedente come un “cattivo pagatore”. Peraltro, possono beneficiare delle moratorie solo i clienti che alla data della richiesta non hanno segnalazioni di inadempienze negli obblighi contrattuali rispetto a prestiti ricevuti (clienti in bonis).
Tutti abbiamo il diritto di sapere se siamo segnalati nella Centrale dei rischi (CR), da chi e come. La Banca d’Italia tutela questo diritto e garantisce l’accesso gratuito ai dati della CR. Se si accede ai propri dati tramite la piattaforma Servizi online disponibile sul sito internet e soprattutto se si è muniti di una identità digitale (SPID o CNS) la risposta è fornita di norma in pochi minuti. In alternativa, è possibile presentare la richiesta a una delle Filiali della Banca d’Italia (tramite PEC, posta ordinaria e, in periodi normali, anche recandosi presso gli sportelli). Una volta che abbiamo acquisito i nostri dati disponibili nella CR, abbiamo il diritto di chiedere la correzione delle informazioni presenti se le riteniamo sbagliate. A tal fine possiamo rivolgerci alla banca o alla società finanziaria segnalante o presentare un esposto alla Banca d’Italia (anche in questo caso lo si può fare tramite i Servizi online).
No, il Decreto Liquidità, così come convertito dalla legge 40/2020, vieta di segnalare a sofferenza, anche presso banche dati private (es. CRIF), i soggetti che hanno beneficiato delle misure di sospensione previste dal DL Cura Italia. Con il decreto legge 104/2020 (Decreto Agosto) tale divieto è stato esteso fino al 31 gennaio 2021.
Sul sito della Banca d’Italia si trovano molte informazioni sulla Centrale dei rischi, ai seguenti link:
Il decreto prevede un credito d'imposta, a favore dei soggetti esercenti attività di impresa, pari al 60% delle spese sostenute a marzo 2020 per canoni di locazione purché relativi ad immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Per poter beneficiare del credito d’imposta il locatario deve quindi:
- essere titolare di un’attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.
In questo modo agli esercenti di attività di vendita al dettaglio, soprattutto di ridotte dimensioni, che hanno dovuto sospendere l’attività, viene riconosciuto un parziale ristoro dei costi sostenuti per la locazione dell'immobile adibito all'attività al dettaglio e attualmente inutilizzato. Sono escluse le attività non soggette agli obblighi di chiusura, in quanto identificate come essenziali (tra le quali, farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità).
L’importo può essere utilizzato a partire dal 25 marzo 2020 in compensazione, utilizzando il Modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
La misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell’immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d’azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili ad uso commerciali.
Come chiarito nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E, i codici ATECO riferibili a tali attività economiche sono meramente indicativi. Pertanto, rientrano nell'ambito applicativo delle richiamate disposizioni anche soggetti con diverso codice ATECO – come ulteriormente precisato anche con la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 21 marzo 2020 – purché rientranti in una delle categorie economiche indicate.
Sono sospesi fino al 30 aprile 2020 – in favore dei soggetti operanti nei settori maggiormente colpiti dall'emergenza in atto – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Viene previsto che il versamento delle somme oggetto di sospensione sia effettuato in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o in 5 rate mensili di pari importo a partire dal 31 maggio 2020. Ciò premesso, con specifico riferimento alle ritenute fiscali, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui il datore di lavoro non corrisponda le retribuzioni in quanto non opera le ritenute oggetto di sospensione.
La proroga di questo termine non è espressamente menzionata. Tuttavia essa potrebbe rientrare nella sospensione degli adempimenti tributari in senso lato, tenuto conto che la dichiarazione è presentata all’Agenzia delle Entrate e che essa è in funzione del pagamento dei tributi. Qualora il termine di presentazione della dichiarazione di successione scada nel periodo di sospensione compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 si applica la sospensione prevista dall’articolo 62 del Decreto Cura Italia e tale adempimento dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020.
Sì, le amministrazioni locali non devono versare ritenute Irpef e contributi sociali per i lavoratori dipendenti impiegati nelle attività indicate nel decreto, per esempio, musei, biblioteche, asili nido, scuole, trasporti municipali o regionali, ecc.
Le scadenze ordinarie per la comunicazione degli oneri detraibili per il 730 precompilato (28 febbraio) e per le Certificazioni Uniche (7 marzo) sono state prorogate al 31 marzo 2020 dal DL 9/2020 e quest’ultima scadenza è stata confermata dal DL 18/2020. Il DL 23/2020 ha ulteriormente prorogato il termine al 30 aprile per le Certificazioni Uniche.
Questi termini non sono sospesi perché la perdita delle agevolazioni fiscali collegate all’acquisto della prima casa si associa al compimento di atti o vicende di tipo non strettamente tributario (cessione della prima casa prima dello spirare dei 5 anni e riacquisto di altro immobile entro un anno; spostamento della residenza entro 18 mesi dall'acquisto). È allo studio un intervento legislativo per il prossimo decreto legge, finalizzato a derogare ai termini di decadenza in questione.
No, ma il Codice Civile prevede espressamente la possibilità di chiedere la proroga di tale termine.
Sì. La registrazione dei contratti di comodato deve ritenersi compresa dall’articolo 62 del DL n. 18 del 2020.
Sì. Le associazioni culturali o di promozione culturale, se dotate di Partita Iva e locatarie di un immobile censito dal comune come C/1, possono avvalersi del credito di imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone.
I soggetti che possono accedere all'esenzione da dazi e Iva, oltre che le modalità e i documenti necessari per ottenere la franchigia, sono indicati dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli.