Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

Linea diretta con i cittadini

 

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze per garantire un'efficace comunicazione e favorire il dialogo con i cittadini fornisce due importanti canali d’informazione: l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e le risposte alle domande più frequenti poste dagli utenti (FAQ – Frequently Asked Questions).

Ufficio Relazioni con il Pubblico

L'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del MEF costituisce il punto di contatto con i cittadini, le altre Amministrazioni e le imprese.

Cosa fa l'URP

Urp informa

Contatta l'Ufficio di via XX Settembre per avere informazioni:

  • sulle competenze e sulle strutture del Ministero dell'Economia e delle Finanze
  • sulle procedure amministrative
  • su sedi e orari di apertura degli uffici, su bandi, concorsi e graduatorie
  • presentare reclami, segnalazioni e proposte in relazione ai servizi erogati
  • comunicare casi di malfunzionamento del sito o dei moduli relativi alla presentazione di domande on line
  • avere un supporto nell'accesso ai servizi offerti dall'Amministrazione
  • presentare richieste di accesso agli atti

Direzione dei Servizi del Tesoro

Contatta la Direzione per avere informazioni su:

  • indennizzi per danni da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati
  • indennizzi a favore delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere
  • pensioni di guerra
  • indennizzi ai cittadini italiani residenti all'estero
  • risarcimenti ex legge Pinto
  • rimborso oblazione per condono edilizio, ex art 32 del DL n. 269 del 2003, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 2003
  • cause di servizio

FAQ

Le FAQ "Frequently Asked Questions" sono le domande più frequenti rivolte dagli utenti agli Uffici del MEF. La consultazione delle FAQ suddivise per argomenti consente un accesso più rapido e semplice alle informazioni. Cliccare sulla tematica di interesse per ottenere la risposta.

Inizio FAQ

ASSEGNI PRIVI DELLA CLAUSOLA DI NON TRASFERIBILITÀ  

Per avere informazioni sulla normativa in materia di assegni privi della clausola di trasferibilità sono disponibili le FAQ redatte dal Dipartimento del Tesoro.

ASSISTENZA FISCALE, CATASTALE E IPOTECARIA  
  • In che cosa consiste la consulenza giuridica all’Agenzia delle Entrate?

    La consulenza giuridica definisce il corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, prospettate anche nel corso di attività di controllo o in sede di esame di istanze di rimborso o di autotutela, dai seguenti soggetti:

    •   Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, inclusa Agenzia delle Entrate – Riscossione
    •   Associazioni sindacali e di categoria e Ordini professionali
    •   Amministrazioni dello Stato, enti pubblici, enti pubblici territoriali e assimilati e altri enti istituzionali operanti con finalità di interesse pubblico.

    Tutte informazioni utili in merito alla competenza a trattare le istanze di consulenza giuridica, alle modalità di presentazione, alle istruzioni (circolare n. 42/2011), sono reperibili alla pagina dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

  • Che cosa è l'istanza d'interpello?

    L'interpello è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di dare seguito a un comportamento fiscalmente rilevante. L’obiettivo è ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, applicazione o disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.

  • Come e dove si presenta l'istanza d'interpello?

    Tutte le informazioni utili relative all’interpello, alle diverse tipologie e alle modalità di presentazione unitamente alla normativa e alla prassi amministrativa sono riportate alla pagina dedicata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

  • Come posso ottenere assistenza fiscale, catastale o ipotecaria dall’Agenzia delle Entrate?

    L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione diversi canali informativi sia per l'assistenza fiscale, alla pagina dedicata, che per quella catastale e ipotecaria, sulla pagina di riferimento: dal telefono alla webmail, agli Uffici. Inoltre, sul presente link è disponibile un sistema informativo per segnalare un disservizio riscontrato presso gli Uffici e proporre eventuali suggerimenti.

ATTI GIUDIZIARI 
  • A quale ufficio Mef si possono indirizzare gli atti giudiziari?

    Al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, Ufficio II, via XX Settembre 97, 00187 Roma - PEC attigiudiziari.mef@pec.mef.gov.it

BAIL-IN O SALVATAGGIO INTERNO  
  • Che cos’è il Bail-in e come funziona?

    Il bail in, o salvataggio interno, è uno strumento di risoluzione per risanare il più rapidamente possibile la situazione di una banca in crisi. Prevede che gli azionisti e, in casi particolarmente gravi anche altri investitori in possesso di strumenti finanziari emessi dalla banca, contribuiscano con i propri fondi a risolvere la crisi della banca stessa nel caso in cui questa possa avere ripercussioni sulla stabilità del settore bancario e finanziario. Il capitale della banca in crisi viene ricostruito mediante l’assorbimento delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non fosse sufficiente, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. Per tutti i dettagli riguardanti le novità introdotte dalle nuove regole europee sulle crisi bancarie in vigore in Italia dall’1 gennaio 2016 si può consultare la Guida realizzata dall’ABI in collaborazione con 12 Associazioni dei consumatori, con la Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al risparmio e con la Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza.

CANONE RAI  
  • Vorrei avere informazioni sulle modalità di pagamento del Canone Rai.

    Dal 2017 l'importo del Canone Rai si riduce da 100 euro a 90 euro ai sensi della Legge di Bilancio 2017.
    Per tutte le informazioni sulle novità riguardanti il canone TV ad uso privato è disponibile il numero verde 800.93.83.62 (Il servizio è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 21.), il sito Canone.rai.it e Agenziaentrate.gov.it.
    È possibile chiedere informazioni sul canone anche tramite la pagina Facebook dell’Agenzia delle Entrate, raggiungibile al link www.facebook.com/agenziadelleentrate/ e attraverso l’applicazione Facebook Messenger. È possibile, inoltre, prenotare online un appuntamento telefonico per essere ricontattati e ricevere assistenza collegandosi al sito prontolarai.it.

CARTA ACQUISTI  
  • Come posso ottenere la Carta Acquisti?

    La Carta Acquisti è riconosciuta agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti. Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure rivolgendosi agli Uffici Postali o a quelli dell'INPS, dove è possibile acquisire tutte le informazioni utili. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
    Per ulteriori informazioni e approfondimenti si rinvia alla pagina dedicata del Ministero dell’Economia e delle Finanze

  • Una volta che mi è stata rilasciata da Poste spa, come posso ottenere informazioni e chiarimenti sulla Carta Acquisti?

    Una volta che Poste Spa ha provveduto a rilasciare, al contribuente che ne fa domanda, la Carta Acquisti, ogni informazione e chiarimento può essere richiesto al numero verde 800.666.888, oppure, per le questioni più specifiche, all’INPS di zona.
    Per ulteriori informazioni e approfondimenti è possibile anche fare riferimento alla pagina internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze oppure alla pagina internet dell’INPS.

CERTIFICAZIONE CREDITI  
  • Cos’è la certificazione del credito?

    Per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A., i “decreti certificazione” attuano l’obbligo per lo Stato, gli enti pubblici nazionali, le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale di certificare, su istanza del creditore, gli eventuali crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.

  • Quali crediti possono essere certificati?

    L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o persona fisica, vanti un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile, scaturente da un contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una P.A. Fermo restando il requisito di non prescrizione del credito, le norme non indicano alcun termine entro il quale inoltrare le istanze di certificazione. Non sono in ogni caso certificabili le somme relative a debiti fuori bilancio delle amministrazioni.

  • A quali amministrazioni o enti si può richiedere la certificazione?

    L’istanza di certificazione può essere presentata per i crediti vantati nei confronti di:

    •   amministrazioni statali, centrali e periferiche;
    •   regioni e province autonome;
    •   enti locali;
    •   enti del Servizio Sanitario Nazionale.

    La certificazione non può essere richiesta ai seguenti enti, espressamente esclusi dal testo normativo:

    •   enti locali commissariati;
    •   enti del Servizio Sanitario Nazionale delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi, se nell’ambito di detti piani o di detti programmi sono previste operazioni relative al debito.

    Non è possibile richiedere la certificazione per i crediti vantati nei confronti di:

    •   organi costituzionali e a rilevanza costituzionale;
    •   camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
    •   enti pubblici economici;
    •   enti ed organismi di diritto privato;
    •   società a partecipazione pubblica.
  • Dove posso trovare informazioni sulla certificazione dei crediti e del pagamento dei debiti dello Stato e delle Pubbliche Amministrazioni?

    Informazioni sulla piattaforma “crediti commerciali” possono essere reperite: Piattaforma dei Crediti Commerciali

    Il processo di certificazione dei crediti, attivato con DM 22 maggio 2012 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 21 giugno 2012, n.143) non prevede una scadenza per la presentazione delle domande e permette alle aziende che ne fanno richiesta di conseguire in tempi determinati per legge un titolo che dia certezza, liquidità ed esigibilità al proprio credito.

    Una volta conseguita la certificazione l'azienda potrà utilizzarla per:

    •   compensare debiti iscritti a ruolo alla data del 30 aprile 2012 per tributi erariali, regionali o locali, ma anche per quelli nei confronti di o INAIL;
    •   per ottenere un'anticipazione bancaria, eventualmente anche assistita dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia;
    •   per cedere il proprio credito sia pro-soluto che pro-solvendo.

    Il processo di certificazione è da intendersi procedura parallela a quella attivata con altro provvedimento del 22 maggio 2012, pubblicato sulla medesima Gazzetta Ufficiale, concernente la possibilità di estinguere il credito attraverso Titoli di Stato, che invece prevedeva una scadenza recentemente prorogata. La certificazione può essere chiesta nei confronti delle Amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, nonché nei confronti degli enti locali, delle Regioni e degli enti del Servizio Sanitario nazionale. I decreti con i moduli per inoltrare la domanda di certificazione e le Guide si trovano sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali.

CONDONO EDILIZIO  
  • Vorrei avere informazioni sulla domanda di rimborso del condono edilizio. A chi devo rivolgermi?

    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze è competente soltanto per i rimborsi sul condono di cui alla legge n. 326 del 2003. Per i rimborsi relativi ai condoni di cui alla legge n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994 le domande devono essere indirizzate all'Agenzia delle Entrate dove è ubicato l'immobile oggetto del condono.
    L'articolo 32 del decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, ha disciplinato la concessione in sanatoria degli abusi edilizi prevedendo che, nei casi consentiti, l’abuso potesse essere sanato previa domanda e versamento di una somma di denaro a titolo di oblazione calcolata in via presuntiva sulle tabelle allegate alla legge. L’articolo ha previsto poi il rimborso agli interessati delle somme non dovute e versate allo Stato a titolo di oblazione, ivi comprese quelle relative alla restituzione ai Comuni del 50% delle somme versate a conguaglio per oblazione.
    A decorrere dall’1 marzo 2013, la competenza alla trattazione delle istanze di rimborso delle somme indebitamente versate a titolo di oblazione è stata assunta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Le domande di rimborso, quindi, vanno inoltrate, al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio VI – Via Venti Settembre 97, 00187 Roma, preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo: dcst.dag@pec.mef.gov.it.
    Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è di 180 giorni, dalla data di ricezione della domanda. Entro tale termine la Direzione dei Servizi del Tesoro provvede, nei casi di accoglimento dell’istanza, ad autorizzare la Ragioneria territoriale dello Stato capoluogo della regione, nel cui ambito territoriale è ubicato l’immobile oggetto della domanda di sanatoria, al pagamento delle somme dovute e, in caso di rigetto, a darne comunicazione all’interessato.
    Nel caso in cui l’Amministrazione richieda all’interessato eventuale documentazione mancante, il termine è sospeso fino all’acquisizione della documentazione.
    Si precisa che per i rimborsi relativi ai condoni di cui alle leggi n. 47 del 1985 e n. 724 del 1994, le domande dovranno essere indirizzate all'Agenzia delle Entrate del luogo in cui si è verificato l'abuso edilizio.
    Nel caso di erroneo versamento su c/c diverso da c/c n. 255000, le domande dovranno essere indirizzate al Dipartimento delle Finanze, Direzione Agenzie ed enti della fiscalità, Ufficio VIII – PEC df.daf@pce.finanze.it – PEO: df.daef.uff08@mef.gov.it.
    Le modalità relative alle procedure da seguire e alla modulistica da utilizzare per la domanda di rimborso sono consultabili alla seguente pagina.

    Eventuali informazioni possono essere richieste:

    •  preferibilmente, tramite posta elettronica all’indirizzo:
      PEC: dcst.dag@pec.mef.gov.it;
    •  per posta, a mezzo raccomandata, all’indirizzo:
      Ministero dell’Economa e delle Finanze – Direzione dei Servizi del Tesoro – Ufficio VI – Via Venti Settembre, 97, 00187 Roma;
    •  per telefono: Ministero dell’Economa e delle Finanze - Direzione dei Servizi del Tesoro - Servizio informazioni (email: informazionidst.dag@mef.gov.it) al seguente numero: 06 4761 5580/2/3/7 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30).
CONTENZIOSO TRIBUTARIO  
  • Come può il professionista richiedere il rimborso per gli onorari di gratuito patrocinio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria?

    L’autorizzazione al pagamento degli onorari di gratuito patrocinio dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria è rilasciata dall’Ufficio IX della Direzione dei Servizi del Tesoro (DST).

    Una volta depositata la sentenza o altro provvedimento definitorio della controversia nel corso della quale una parte processuale ha fruito del patrocinio a spese dello Stato, l’Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria provvede a trasmettere all’Ufficio IX, esclusivamente tramite PEC all’indirizzo dcst.dag@pec.mef.gov.it, nonché, per opportuna conoscenza, al difensore che ha assicurato il patrocinio, la documentazione sotto elencata:

    •  il provvedimento di ammissione della parte processuale al patrocinio a spese dello Stato, ovvero il relativo estratto di verbale, emanato dalla Commissione del patrocinio a spese dello Stato costituita presso ogni Corte di Giustizia Tributaria;
    •  il decreto di liquidazione dell’onorario e delle spese spettanti al difensore;
    •  la sentenza o altro provvedimento depositato per la definizione della controversia nel singolo grado di giudizio.

    La suddetta documentazione dovrà essere trasmessa dall’Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria all’Ufficio IX entro i 30 giorni successivi al deposito del provvedimento definitorio o dall’emanazione del decreto di liquidazione del compenso, se successivo. Per consentire il pagamento delle spettanze dovute, il difensore dovrà provvedere, nei 30 giorni successivi alla ricezione della lettera di invito dell’Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria, all’invio della fattura elettronica alla Direzione dei Servizi del Tesoro (DST), avendo cura di indicare la prestazione resa, la Corte di Giustizia Tributaria presso cui la stessa è stata svolta, la parte processuale assistita ed il numero di iscrizione della controversia nel Registro generale dei ricorsi o degli appelli.

    La suddetta fattura dovrà essere intestata nel seguente modo:
    Ministero dell’Economia e delle Finanze
    Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
    Direzione dei Servizi del Tesoro (DST) – Ufficio IX
    via XX Settembre 97, 00187 Roma
    Codice Fiscale: 80415740580 – Codice IPA: 1FGB8C

    Contatti

    Informazioni e chiarimenti sullo stato delle pratiche saranno forniti esclusivamente previa richiesta dell'interessato da inviare all'indirizzo di posta dcst.dag@pec.mef.gov.it.

  • Esiste una banca dati on-line del contenzioso tributario?

    È possibile consultare on-line la banca dati del contenzioso tributario per informazioni sui ricorsi depositati presso le Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado.

    L'accesso è consentito ai seguenti soggetti:

    •  alle Agenzie fiscali, alle Camere di Commercio e agli Agenti della riscossione, agli enti locali tramite l'applicazione web Telecontenzioso;
    •  ai cittadini parte in causa tramite l'applicazione web Telecontenzioso;
    •  ai professionisti e ai soggetti abilitati al servizio telematico Entratel (limitatamente ai ricorsi in cui sono parte in causa) attraverso il servizio Entratel - Fisconline.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO  
  • Cos’è il contributo a fondo perduto?

    Il contributo a fondo perduto è una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate (o da altro Ente/Ministero che deliberi l’attivazione di specifici sussidi per determinate finalità e categorie) a seguito della presentazione, in via telematica, di una apposita istanza.

  • Dove è possibile reperire informazioni sui contributi a fondo perduto?

    Tutte le informazioni sulle tipologie di contributo a fondo perduto, erogate dall’Agenzia delle Entrate, sono disponibili alla pagina dedicata (nel caso di erogazioni previste da specifici Enti/Ministeri, visionare la sezione “Amministrazione Trasparente” alla voce contributi/sussidi).

COVID-19  
  • Per avere le risposte alle domande più frequenti in merito ai provvedimenti economici assunti dal Governo per contrastare l’emergenza derivante dall’epidemia COVID-19 consulta la sezione dedicata: www.mef.gov.it/covid-19/faq.html

DEBITO PUBBLICO  

Il Dipartimento del Tesoro emette i Titoli di Stato e gestisce le passività delle Amministrazioni centrali dello Stato.
Al seguente link sono disponibili le informazioni relative al Debito Pubblico costantemente aggiornate.
Per informazioni su tutte le attività del Debito, è possibile scrivere all'indirizzo e-mail dt.gruppo.info@mef.gov.it o consultare le apposite FAQ.

DEPOSITI DEFINITIVI  
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 730 ORDINARIO  
  • Che cosa è il modello 730 ordinario?

    Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi dedicato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Il modello 730 presenta diversi vantaggi, in particolare:

    •  evitare di dover effettuare operazioni di calcolo;
    •  ottenere il rimborso d’imposta direttamente in busta paga o nella rata di pensione a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
    •  in caso di somme a debito è prevista la trattenuta sulla retribuzione del contribuente o dalla pensione direttamente nella busta paga.

    L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione, in una specifica area del suo sito internet, il 730 già precompilato, a cui si accede utilizzando un’identità SPID (Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) o CIE (carta di identità elettronica) o una Carta nazionale dei servizi.
    Tutte le informazioni relative al Modello 730 sono disponibili alla pagina dedicata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA MODELLO 730 E MODELLO REDDITI  
  • Dove è possibile reperire informazioni sulla dichiarazione precompilata ?

    Le informazioni utili al contribuente, per visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione, sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate, alla pagina dedicata alla dichiarazione dei redditi precompilata. L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti anche la versione precompilata sia per chi presenta il modello 730 sia per chi si avvale del modello Redditi.
    Nella medesima pagina, in fondo, nella sezione “contatti”, sono indicati i riferimenti di telefono, mail, servizi via sms e servizi di prenotazione di appuntamenti presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, per l’assistenza nella compilazione della dichiarazione precompilata.
    Le FAQ relative, anche a casi specifici, sono disponibili al seguente indirizzo.

FONDO INDENNIZZI RISPARMIATORI (FIR)  

Il Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori coinvolti nei casi di crac bancario istituito con legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (come novellata dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019 ed integrata dalla Legge di bilancio 2020 – L. 27/12/2019 n. 160, dal Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178), dispone di una dotazione di 1,5 miliardi di euro (525 milioni per ciascuno degli anni, 2019, 2020 e 2021). Le domande di rimborso dovranno essere inoltrate attraverso l’apposito Portale, gestito dalla Consap SpA, dove sono disponibili informazioni chiare e complete in merito alle modalità di presentazione delle richieste e sui documenti e adempimenti necessari. Per saperne di più consultare il Focus pubblicato sul sito del MEF e la pagina web del Dipartimento del Tesoro.

INDENNIZZI  
  • A chi devo rivolgermi per ottenere gli emolumenti come vittima nell'adempimento di un dovere, del terrorismo o dell'attività organizzata?

    Secondo quanto stabilito dall’articolo 2 del DPR 510/99, all’attribuzione delle speciali elargizioni e degli assegni vitalizi di cui alla legge n. 466/80, legge n. 302/90, legge n. 407/98 e legge n. 206/2004 provvedono:

    •   il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, per le vittime civili;
    •   il Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, per gli appartenenti alla Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Polizia penitenziaria, Polizie municipali e persone che abbiano prestato assistenza, su richiesta, alle Forze dell'ordine;
    •   il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, per i vigili del fuoco;
    •   il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi, per i magistrati e i giudici popolari;
    •   il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, per i dipendenti civili dell'amministrazione penitenziaria;
    •   il Ministero della Difesa per gli appartenenti alle Forze armate.

    Maggiori informazioni sulla fase concessiva per tutte le categorie sopra specificate sono disponibili sui siti dei Ministeri dell’Interno, della Difesa e della Giustizia. Per la corresponsione delle elargizioni provvedono direttamente le singole Amministrazioni, mentre al pagamento degli assegni vitalizi provvede l’Ufficio V della Direzione dei Servizi del Tesoro. I vitalizi sono rivalutati annualmente sulla base della perequazione automatica prevista per le pensioni.

    L’Ufficio V provvede al pagamento delle singole rate, che viene effettuato con cadenza mensile anticipata entro il cinque di ogni mese. Le modalità relative alle procedure da seguire e alla modulistica da utilizzare sono consultabili alla seguente pagina. La modulistica, sottoscritta dall’interessato e corredata da copia di documento di identità in corso di validità, deve essere inoltrata all'Ufficio V utilizzando uno e uno soltanto dei seguenti canali:

    •  indirizzo di posta elettronica certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it;
    •  posta ordinaria: Direzione dei servizi del tesoro, Ufficio V, Via Venti Settembre 97, 00187 Roma.
    •  fax: 06 47615209.

    Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile scrivere al seguente indirizzo: uff5dst.dag@mef.gov.it

  • Come posso ottenere l'indennizzo a seguito di una pronuncia di condanna emessa dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per l'inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali?

    La Direzione dei Servizi del Tesoro provvede all’emissione di ordini di pagamento a seguito di pronunce di condanna emesse dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per l’inosservanza dei diritti sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali in attuazione dell’articolo 1, comma 1225 della legge n. 296/2006.
    Ha diritto all’indennizzo il ricorrente a cui è riconosciuta l’equa soddisfazione in base al dispositivo della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Una volta ottenuto il riconoscimento all’equa riparazione, non occorre presentare un’apposita istanza, poiché il provvedimento del giudice costituisce il titolo esecutivo.
    Le sentenze possono in particolare prevedere l’obbligo di corrispondere delle somme a titolo di:

    •  danno materiale;
    •  danno morale;
    •  spese e competenze.

    Il dispositivo della sentenza prevede, inoltre, l’obbligo di corrispondere gli interessi moratori nel caso di ritardato pagamento (oltre tre mesi dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva). Il controllo sull’esecuzione delle sentenze della Corte è affidato al Comitato dei Ministri con sede a Strasburgo.

    Le modalità relative alle procedure da seguire e alla documentazione da produrre sono consultabili collegandosi alla pagina.

    Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio IV della Direzione dei Servizi del Tesoro per posta elettronica certificata all’indirizzo: dcst.dag@pec.mef.gov.it oppure telefonando allo 06 4761 5580-5587 (dal lunedì al giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00; il venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30).

  • A chi posso richiedere l'indennizzo derivante dalla violazione del termine ragionevole di durata del processo (c.d. legge Pinto)?

    La Direzione dei Servizi del Tesoro è competente, in base a quanto previsto dalla legge n. 89/2001 (c.d. legge Pinto), all’emissione di ordini di pagamento conseguenti a decreti di condanna di Corti d’appello e sentenze di Corte di Cassazione per violazione del termine ragionevole di durata dei processi instaurati presso i TAR, il Consiglio di Stato, il Consiglio per la giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e le Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

    In questi casi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze procede ai pagamenti degli indennizzi in caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (articolo 55 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 di interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1225, della L. 27 dicembre 2006, n. 296) mentre il Ministero della Giustizia è competente alla liquidazione per violazione del termine di ragionevole durata di procedimenti del giudice ordinario.

    Le modalità di trasmissione delle istanze e le ulteriori informazioni sono disponibili alla seguente sezione.

  • È possibile richiedere un indennizzo per danni causati da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati?

    In base alle leggi n. 210/1992 (vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), n. 229/2005 (riconoscimento di indennizzo aggiuntivo per i danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da vaccinazioni obbligatorie di cui alla L. 210/1992) e n. 244/2007 (sindrome da talidomide) è previsto un indennizzo, posto a carico dello Stato, per coloro che abbiano riportato gravi danni in conseguenza di determinati trattamenti sanitari ai quali si siano sottoposti. I benefici economici sono erogati a prescindere dal reddito del richiedente, sono esenti dalle imposte sui redditi e sono cumulabili con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo. Le modalità relative alle procedure da seguire e alla modulistica da utilizzare sono consultabili alla seguente sezione dedicata.

    Per informazioni e richieste di chiarimento è possibile scrivere al seguente indirizzo: uff5dst.dag@mef.gov.it

  • Chi può richiedere l'indennizzo per ingiusta detenzione?

    L’indennizzo previsto dagli articoli 314 e 315 del codice di procedura penale (DOC - 24 KB) consiste nel pagamento di una somma di denaro che non può eccedere l'importo di € 516.456,00.

    La riparazione non ha carattere risarcitorio ma di indennizzo e perciò viene determinata dal giudice in via equitativa.

    Le modalità relative alle procedure da seguire e alla modulistica da utilizzare sono consultabili alla seguente sezione dedicata.

    Informazioni e chiarimenti sullo stato delle pratiche saranno forniti esclusivamente previa richiesta dell'interessato da inviare all'indirizzo di posta dcst.dag@pec.mef.gov.it

  • Nel caso si sia subito un errore giudiziario è possibile richiedere un risarcimento?

    La riparazione pecuniaria per errore giudiziario, regolamentata dagli articoli 643 e seguenti del codice di procedura penale, consiste nel pagamento di una somma di denaro o nella costituzione di una rendita vitalizia.

    La riparazione non ha carattere risarcitorio ed è commisurata alla durata della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna.

    L'avente diritto, a domanda, può essere accolto in un istituto a spese dello Stato.

    Le modalità relative alle procedure da seguire e alla modulistica da utilizzare sono consultabili alla seguente sezione dedicata.

    Informazioni e chiarimenti sullo stato delle pratiche saranno forniti esclusivamente previa richiesta dell'interessato da inviare all'indirizzo di posta dcst.dag@pec.mef.gov.it.

PAGAMENTI E RECUPERI  

Tutte le informazioni circa le attività di pagamento e di recupero svolte dalla Direzione dei Servizi del Tesoro, sono consultabili alla seguente sezione dedicata.

Le informazioni generali e sullo stato delle pratiche possono essere richieste inviando apposita istanza all’indirizzo di posta certificata: dcst.dag@pec.mef.gov.it.

PENSIONI DI GUERRA  
  • È possibile richiedere la pensione di reversibilità di una pensione di guerra?

    La pensione di reversibilità spetta:

    •  Al coniuge superstite. Il coniuge superstite ha diritto al trattamento di reversibilità a condizione che non sia separato legalmente per sua colpa. Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto al trattamento di reversibilità;
    •  Agli orfani minori di anni 21 o studenti universitari fino al 26° anno di età;
    •  Agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro e in disagiate condizioni economiche del titolare di pensione di guerra.

    I residenti in Italia dovranno presentare apposita domanda alla Ragioneria territoriale dello Stato competente (v. sezione modulistica riservata ai residenti in Italia). La domanda dei residenti all’estero, invece, dovrà essere prodotta al Ministero dell’economia e delle finanze, Direzione dei servizi del tesoro, Uff. VII, tramite l’Ufficio consolare di competenza o attraverso gli altri organi istituzionalmente riconosciuti nello Stato di residenza (v. sezione modulistica riservata, rispettivamente, ai cittadini residenti all’estero in un Paese dell’Unione Europea, nonché ai cittadini residenti in un Paese estero non facente parte dell’Unione Europea).

    La domanda deve essere presentata entro cinque anni dalla data di insorgenza del diritto. Trascorso tale periodo il diritto è prescritto. Se la domanda non viene presentata direttamente allo sportello ma tramite posta elettronica certificata, a mezzo di raccomandata AR o fax, è indispensabile anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente (per le modalità di presentazione dell’istanza da parte dei residenti all’estero, Paesi UE o extra UE, attenersi a quanto espressamente indicato nei rispettivi modelli).

    Le pensioni di guerra indirette o di reversibilità possono essere revocate perché vengono meno le condizioni economiche (reddito) previste dalla legge o perché viene meno il requisito dell’inabilità a proficuo lavoro. Per chiedere il ripristino di questi trattamenti pensionistici gli interessati devono:

    •  presentare domanda alla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio, chiedendo anche gli eventuali assegni accessori;
    •  allegare alla domanda la certificazione che prova la presenza dei requisiti necessari per fruire di nuovo del trattamento pensionistico

    A seguito della domanda di ripristino, la Ragioneria territoriale dello Stato verificherà, la sussistenza di tutti i requisiti, compreso, se previsto, quello concernente l’inabilità a proficuo lavoro – da accertare attraverso la Commissione competente per territorio (per le modalità di presentazione dell’istanza da parte dei residenti all’estero, Paesi UE o extra UE, attenersi a quanto espressamente indicato nei rispettivi modelli).

    Informazioni e approfondimenti: http://www.dag.mef.gov.it/pensioni

  • Cosa occorre fare in caso di decesso del titolare di una pensione di guerra?

    Occorre inviare alla Ragioneria territoriale dello Stato competente, tramite fax o tramite posta elettronica certificata, una dichiarazione di decesso, compilando il modulo Pensioni di guerra – Dichiarazione di decesso (DOC, 23 KB) e accompagnandola con la fotocopia di un documento di identità valido del dichiarante.

    La Ragioneria territoriale dello Stato competente provvederà ad interrompere il flusso dei pagamenti della pensione.

PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI  
RAPPORTI DORMIENTI  
  • È possibile chiedere il rimborso delle somme relative ai c.d. “rapporti dormienti”?

    Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - presso il quale è stato istituito il fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 - ha affidato a Consap SpA, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto fondo (c.d. "rapporti dormienti").
    L’istanza di rimborso dei rapporti dormienti (consultabili sul sito internet di Consap) può essere inoltrata dagli aventi diritto senza dover ricorrere all’attività di intermediari.
    Per effettuare una verifica puntuale sull’esistenza di “conti dormienti” è possibile consultare la banca dati messa a disposizione da Consap SpA all’indirizzo selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente”. Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap SpA per via telematica tramite Portale unico, oppure a mezzo raccomandata a/r ovvero raccomandata a mano presso la sede della società. Nell'apposita sezione del sito internet sono disponibili la normativa e le circolari ministeriali in materia.
    Per ogni ulteriore informazione consultare la pagina web sui Conti dormienti.

REVISIONE LEGALE  

Per ogni informazione utile relativa alla figura professionale dei revisori legali consultare la pagina web dove è possibile reperire i contatti, la modulistica e le FAQ appositamente dedicate.

RIMBORSI FISCALI AI CONTRIBUENTI 
  • Dove posso trovare informazioni sui rimborsi fiscali ai contribuenti erogati dall’Agenzia delle Entrate?

    Le informazioni sulle modalità di pagamento dei rimborsi fiscali e di riscossione degli assegni emessi dall’Agenzia delle Entrate in favore dei contribuenti sono disponibili nelle FAQ redatte dal Dipartimento delle Finanze.

STIPENDI  
  • Come dipendente della Pubblica Amministrazione dove posso consultare online il cedolino dello stipendio?

    Il servizio NoiPA rende disponibile il cedolino e gli altri documenti contabili correlati (CUD, Mod. 730) in formato elettronico a tutti i dipendenti, anche a quelli che non siano in possesso di casella di posta elettronica istituzionale o che si trovino dislocati fuori sede, attraverso l’accesso al sito con proprie credenziali. È possibile connettersi alla propria “area riservata” attraverso la seguente piattaforma home page Noipa.
    Per chiarimenti e informazioni su tutti i servizi rivolti agli utenti NoiPA è possibile richiedere assistenza attraverso la compilazione del modulo online.

TRIBUTI LOCALI  
  • Dove posso trovare l’elenco completo dei comuni italiani, dei relativi codici di identificazione fiscale e l’elenco completo dei codici tributi utilizzabili sull’F24?

    Le informazioni sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo internet:
    https://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm

  • Cos’è il Portale del Federalismo Fiscale?

    Il portale del Federalismo nasce come punto unico di accesso per la fruizione dei contributi che l'amministrazione centrale fornisce agli Enti decentrati. I servizi in esso pubblicati rappresentano un nucleo informativo a supporto dei processi amministrativi e di governance degli Enti locali e territoriali, e stabiliscono un canale diretto di comunicazione mediante il quale attuare la cooperazione informatica. È disponibile una dettagliata guida all’accesso per abilitarsi all’indirizzo internet:
    https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/abilitazione_utenti_ap.

    Per assistenza sulle tematiche esposte è possibile contattare il seguente numero verde: 800863116 (dalle 8:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì e dalle 8:00 alle 14:00 il sabato).

  • I Comuni possono effettuare l’invio telematico degli atti relativi all’imposta municipale sugli immobili?

    Nell'area di Fiscalità Locale sono a disposizione di Comuni, Regioni e Province, i servizi per la gestione dei tributi nell'ottica del Federalismo; attraverso tali servizi si realizza il contatto istituzionale tra gli enti decentrati e la PA centrale. Per accedere ai servizi l'utente (dipendente di un Ente Locale ovvero Comune, Provincia, Regione) deve essere preventivamente autorizzato dall'amministratore delle utenze del Dipartimento delle Finanze, presente presso il proprio Ente di appartenenza.

    La procedura da seguire è indicata, nei dettagli, al seguente indirizzo internet:
    https://www.portalefederalismofiscale.gov.it/portale/web/guest/abilitazione_utenti_ap