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Ultimo aggiornamento 30 aprile 2020
Roma, 30 marzo 2020 – È stata pubblicata la nuova modulistica, aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente, per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l’accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.
Per facilitare e velocizzare ulteriormente le procedure, il nuovo modello, reperibile sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze, di Consap e dell’Abi, potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.
A seguito della firma del Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto attuativo dell’art. 54 del DL “CuraItalia” che integra la disciplina del cosiddetto fondo Gasparrini, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa che siano nelle situazioni di temporanea difficoltà previste dal regolamento, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi.
È stata ampliata l’operatività del Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, (il cosiddetto fondo Gasparrini) che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano in specifiche situazioni di temporanea difficoltà, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid, ora vi possono accedere anche i lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e i lavoratori autonomi e ai professionisti (inclusi commercianti e artigiani) che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:
- non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)
- è possibile beneficiare della sospensione anche se ne è già fruito in passato (purché l’ammortamento sia ripreso da tre mesi)
- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.
Nell'ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi.
La misura si applica anche a mutui concessi da meno di un anno. Sono inoltre ammessi alla sospensione finanziamenti di importo fino a 400.000 mila euro (la soglia precedente era 250.000 euro) nonché i mutui concessi per il tramite del Fondo di garanzia per l’acquisto dei mutui prima casa, gestito da CONSAP spa.
Per ottenere rapidamente la sospensione del mutuo il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo e che si trovi nelle situazioni in cui è previsto l’intervento dello stesso, deve prendere contatto con la banca che ha concesso il mutuo, la quale dietro presentazione della documentazione necessaria procede alla sospensione del finanziamento.