Roma, 21 aprile 2015 – Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, crescita e internazionalizzazione delle imprese, introduzione della fatturazione elettronica anche nel settore privato. Questi i contenuti dei tre decreti legislativi di attuazione della delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) approvati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri.
I provvedimenti passano quindi all’esame delle competenti commissioni parlamentari, che devono esprimere il parere di merito, per poi tornare in Cdm. Si tratta di un ulteriore tassello della riforma del fisco, che rappresenta un’operazione di “manutenzione straordinaria” del sistema con l’obiettivo di renderlo più semplice e più trasparente.
Decreti che realizzano anche un cambiamento di ruolo del fisco, non più verificatore "a valle" della correttezza degli adempimenti, ma soggetto che aiuta "a monte" i contribuenti ad effettuare correttamente gli adempimenti.
1. Il decreto legislativo sull’abuso del diritto
I concetti di abuso del diritto ed elusione fiscale vengono unificati e applicabili a tutti i tributi, con l’obiettivo di delineare con certezza la condotta contestabile al contribuente. Ciò fornisce al contribuente margini chiari entro i quali operare senza incorrere nella violazione involontaria dello spirito delle norme fiscali. L’abuso si verifica quando si effettuano operazioni (fatti, atti, contratti) che presentano tutte le seguenti caratteristiche:
- Non c’è sostanza economica;
- Il vantaggio fiscale realizzato con l’operazione, pur formalmente corretta, è in contrasto con le finalità delle norme tributarie;
- Il vantaggio fiscale è l’effetto essenziale dell’operazione.
L’operazione viene considerata legittima quando produce un effetto economico indiretto, per esempio in caso di riorganizzazione gestionale che migliora il funzionamento dell’impresa.
L’onere della prova dell'abuso è a carico dell’amministrazione finanziaria. Il contribuente deve invece dimostrare il vantaggio extrafiscale in vista del quale ha fatto l’operazione.
L’abuso è marginale rispetto alla disciplina di altri e più gravi comportamenti che violano direttamente le norme: per esempio la simulazione di operazioni, reati tributari, evasione, frode. Pertanto mentre questi comportamenti presentano rilevanza penale, ove si verifichino operazioni in contrasto con la finalità delle norme senza una violazione diretta delle norme stesse e quindi in caso di un abuso del diritto il regime sanzionatorio è di tipo amministrativo e non penale.
Termini di accertamento: attualmente l'amministrazione finanziaria può chiedere il raddoppio dei termini di accertamento anche in assenza di una denuncia o se la denuncia è presentata oltre i termini ordinari; con le nuove norme il raddoppio dei termini è consentito soltanto se la denuncia viene presentata entro la scadenza ordinaria dei termini. In questo modo si migliorano le condizioni di certezza in cui operano i contribuenti.
Adempimento collaborativo: alle imprese di maggiori dimensioni (in prima applicazione sono quelle con un volume d'affari non inferiore a 10 miliardi di euro) viene reso disponibile un regime di scambio di informazioni con l’amministrazione fiscale che consente di individuare potenziali controversie e attivare una procedura abbreviata di interpello preventivo. Con questo regime si crea uno spazio di collaborazione che ha lo scopo di aiutare il contribuente a fare scelte corrette grazie a un ruolo rinnovato dell’Agenzia delle entrate che diventa consulente del contribuente e non più solo controllore, e lavora fianco a fianco delle imprese per assisterle nella propria strategia fiscale e prevenire contenziosi.
2. Il decreto legislativo sulle operazioni transfrontaliere per l’internazionalizzazione delle imprese
L’obiettivo di questo pacchetto di norme è di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia.
Il ruolo che il fisco deve svolgere, a sostegno dell’internazionalizzazione, è quello di ridurre i vincoli alle operazioni transfrontaliere e di creare un quadro normativo quanto più certo e trasparente per gli investitori. In questa direzione vanno gli interventi di riordino previsti, concernenti vari aspetti della fiscalità internazionale finalizzati a:
- creare un contesto di maggiore certezza, anche eliminando alcune lacune dell’ordinamento domestico, per favorire gli investimenti diretti dall’estero;
- ridurre gli adempimenti per le imprese e i relativi oneri amministrativi;
- adeguare la normativa interna alle recenti pronunce giurisprudenziali della Corte di Giustizia;
- eliminare alcune distorsioni del sistema vigente.
In particolare si segnala l’introduzione di un interpello per le società che desiderano effettuare investimenti nel nostro Paese, anche nel caso di investimenti su imprese in crisi con impatto positivo sull’occupazione; in questi casi l’Agenzia delle Entrate svolge un ruolo di consulenza che ha lo scopo di accompagnare le decisioni di investimento.
Gli interventi proposti sono redatti in coerenza e nel rispetto del diritto dell’Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali espressi dalla Corte di Giustizia; tengono altresì conto dei più recenti lavori espressi in sede OCSE e degli sviluppi della discussione a livello europeo sull’adozione di una base imponibile comune consolidata (CCCTB).
3. Il decreto legislativo sulla fatturazione elettronica tra imprese (B2B)
La fatturazione elettronica per il settore privato è facoltativa ma prevede la riduzione dei termini di accertamento, un'agevolazione per le imprese a patto che sia consentita la tracciabilità delle transazioni. Il decreto introduce nel settore privato lo strumento della fatturazione elettronica, già attiva in tutto il comparto pubblico dal 30 marzo 2015. Non si tratta ancora di un obbligo, ma della creazione delle condizioni e delle infrastrutture che incentivano le imprese ad adottare la fatturazione elettronica perché con questa innovazione si riducono i costi diretti, in termini operativi, e i costi indiretti, in termini di adempimenti amministrativi e contabili. L’utilizzo della fatturazione elettronica è quindi facoltativo e decorrerà dal 1° gennaio 2017. Si è scelto di dare un tempo adeguato sia alle imprese sia all’amministrazione per adeguare i propri sistemi informatici. Tuttavia il servizio base per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture sarà possibile già a decorrere dal 1° luglio 2016.
Le regole tecniche e i termini per la trasmissione delle fatture saranno definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Tra le conseguenze importanti di questa innovazione c’è la possibilità che i controlli dell’Agenzia delle Entrate vengano effettuati da remoto, anziché presso le imprese, riducendo quindi l’invasività del fisco che cercherà pertanto di non ostacolare l’ordinaria attività delle imprese. Inoltre per i soggetti che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto ‘spesometro’ e alle ‘black lists’. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.
Approfondimenti
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri
Il video della conferenza stampa del ministro Padoan e del sottosegretario De Vincenti