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FAQ Contribuenti solidali
Un elenco di risposte alle domande più frequenti relative ai contribuenti che, non avvalendosi di una o più sospensioni dai versamenti previste dai decreti Cura Italia, Liquidità e Rilancio, possono presentare istanza per conseguire la menzione di “contribuente solidale”.
Ultimo aggiornamento 18 novembre 2020
Si intende il contribuente che ha versato nei termini ordinari le imposte individuate dagli articoli 61 e 62 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, senza usufruire dei termini di sospensione previsti.
I principali riferimenti sono contenuti nell’articolo 71, comma 1 e nell’articolo 37 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (decreto “Cura Italia”).
Il contribuente, persona fisica o legale rappresentante in caso di persona giuridica, dopo aver versato nei termini i tributi erariali indicati dagli articoli 61 e 62 del Decreto “Cura Italia”, deve darne comunicazione al ministero dell’Economia e delle Finanze, entro un anno dalla data del versamento, compilando apposito modello di istanza reperibile alla sezione “Contribuenti solidali”.
Tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che hanno versato, nei termini, i tributi erariali indicati dagli articoli 61 e 62 del cd. decreto “Cura Italia” senza usufruire dei termini di sospensione previsti dallo stesso nonché dai decreti n. 23 e 34 del 2020.
L’istanza deve essere compilata in ogni sua parte, dalle informazioni relative al contribuente a quelle riguardanti l’imposta versata, l’importo e la data del versamento. All’istanza deve essere allegata copia del documento di riconoscimento.
L’istanza va presentata, esclusivamente per via telematica, alla Direzione della Comunicazione istituzionale del ministero dell’Economia e delle Finanze a uno degli indirizzi e-mail dedicati: contribuentisolidali@mef.gov.it e contribuentisolidali@pec.mef.gov.it.
Il modello PDF (879 KB), DOCX (30 KB) per presentare l’istanza e le istruzioni sono reperibili agli indirizzi collegati.
La Direzione Comunicazione istituzionale del ministero dell’Economia e delle Finanze provvede alla pubblicazione della menzione nell’apposito elenco Contribuenti Solidali, pubblicato sul sito alla pagina dedicata, e successivamente procede alla verifica, anche a campione, dei dati inseriti nell’istanza presentata dal contribuente, attraverso l’Agenzia delle Entrate.
La menzione dimostra una attenzione alla responsabilità sociale da parte dei contribuenti e può essere utilizzata a fini reputazionali anche dalle imprese verso i clienti e gli operatori del settore.
Sono le tipologie, indicate dagli articoli 61 e 62 del decreto “Cura Italia”, riportate in questa tabella.
Sì, secondo la procedura indicata.
Sì, l’elenco dei contribuenti solidali è disponibile al seguente indirizzo internet.
Entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
In caso di accertamento dell’insussistenza dei requisiti necessari, il responsabile del procedimento procederà all’immediata rimozione del nominativo dal sito istituzionale dandone contestuale comunicazione all’interessato.
Restano inoltre ferme le conseguenze che la legge prescrive in caso di dichiarazione mendace.
Sì. In ogni momento è possibile chiedere la cancellazione dall’elenco senza fornire alcuna motivazione.
Per le persone fisiche il nome e il cognome nonché, ove sussista una espressa richiesta, anche il luogo e/o la data di nascita; per le persone giuridiche la denominazione, ragione sociale o ditta e la città in cui hanno la sede legale.
I dati personali contenuti nelle istanze e nelle eventuali integrazioni sono raccolti dal ministero dell’Economia e delle Finanze e sono trattati esclusivamente per le finalità di cui all’articolo 71 del decreto-legge n. 18 del 2020, nonché per quelle connesse, collegate e strumentali.
La pubblicazione dei dati avviene inoltre secondo modalità che ne precludono l’indicizzazione e/o la profilazione.