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- Patto di stabilità interno. Verifica del conseguimento degli obiettivi per l'anno 2000 per le Regioni a Statuto ordinario.

 23/07/2001

Comunicato Stampa del 23/07/2001

Roma, 23 Luglio 2001

Patto di stabilità interno. Verifica del conseguimento degli obiettivi per l'anno 2000 per le Regioni a Statuto ordinario.

Il complesso delle Regioni a Statuto ordinario ha conseguito nell'anno 2000 l'obiettivo di riduzione del disavanzo in conformità con le norme previste dalla legge 488 del 1999 per la disciplina del Patto di stabilità interno. Tale disavanzo esclude le entrare e le spese relative all'assistenza sanitaria.

Il risultato giunge al termine della verifica dei dati, sulla base delle risultanze trasmesse con lo specifico monitoraggio trimestrale dalle Regioni, relativi alle riscossioni e ai pagamenti al 31 dicembre 1999 e 2000, utili per la determinazione del saldo finanziario da considerare ai fini dello stesso "Patto di Stabilità interno".

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con comunicato stampa del 27 marzo 2001, aveva fornito i dati per il complesso delle province e il complesso dei comuni, che hanno anch'essi conseguito nell'anno 2000 l'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n.488 del 1999. Pertanto a Province e Comuni, è stata concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

Secondo quanto disposto dal Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 29 gennaio 2001 concernente i tempi e le modalità tecniche della certificazione in attuazione della legge n. 488 del 1999 anche le Regioni a Statuto ordinario beneficeranno della riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 30 della legge n. 488 del 1999, così come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000.

Tale riduzione verrà effettuata d'ufficio senza presentazioni da parte delle Regioni a Statuto ordinario al Ministero dell'Economia e delle Finanze della certificazione di cui al comma 7 del citato articolo 30 della legge n. 488 del 1999.

Le Regioni a Statuto ordinario che, secondo le proprie risultanze definitive di cassa, accertano di aver raggiunto nel biennio 1999-2000 l'obiettivo di riduzione del proprio disavanzo in misura superiore allo 0,3 per cento del P.I.L per ottenere la riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti dovranno presentare, con la massima urgenza, apposita certificazione determinata dal predetto Decreto ministeriale del 29 gennaio 2001.

23/07/2001