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Mutui prima casa: chiarimenti interpretativi per gli intermediari

L'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.

La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 185/2008 e le rate da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, è posta a carico dello Stato. Si ritiene opportuno, per la concreta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, fornire i chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare, prot. n. 117852 del 29 dicembre 2008, consultabile su questa pagina web.

Circolare prot.117852 del 29 dicembre 2008

Circolare 13 febbraio 2009, recante istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto legge n. 185/2008, in tema di mutui prima casa ("2^ circolare")

Circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del DL n. 185