L'art. 2, commi da 1 a 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 prevede che per i mutui a tasso non fisso erogati entro il 31 ottobre 2008 a persone fisiche per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9, le rate da corrispondere nel 2009 siano calcolate con riferimento al maggiore tra un tasso di interesse pari al 4%, senza spread, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto e, comunque, per un ammontare non superiore a quanto previsto dalle condizioni contrattuali in essere.
La differenza tra gli importi a carico del mutuatario ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legge n. 185/2008 e le rate da corrispondere ai sensi del contratto di mutuo sottoscritto, è posta a carico dello Stato. Si ritiene opportuno, per la concreta applicazione delle disposizioni sopra richiamate, fornire i chiarimenti interpretativi contenuti nella circolare, prot. n. 117852 del 29 dicembre 2008, consultabile su questa pagina web.
Circolare prot.117852 del 29 dicembre 2008
Circolare recante istruzioni applicative dell'art. 2 del DL n. 185