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- L' "imposta di scopo" e' gia' vigente dal 2007 dal dl fiscale solo modifiche di coordinamento con la disciplina dell'IMU

Comunicato Stampa N° 54 del 23/04/2012

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che l'imposta di scopo è stata introdotta nell'ordinamento tributario italiano dall'art. 1, commi 145 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sin dal 2007 i comuni italiani hanno avuto la facoltà di istituire questa imposta per contribuire al finanziamento di specifiche opere pubbliche. L'imposta si applicava sulla base della disciplina dell'ICI con un'aliquota massima dello 0,5 per mille e per un periodo massimo di 5 anni.

Nel 2011, il decreto legislativo n. 23 sul federalismo municipale, all'articolo 6, ha confermato l'impianto normativo del tributo demandando ad un provvedimento di attuazione la definizione di regole per l'estensione a 10 anni del periodo massimo di applicazione dell'imposta e per l'individuazione di ulteriori opere da finanziare, eventualmente anche per intero, con il gettito.

Il decreto fiscale in corso di conversione ha apportato alcune modifiche alla disciplina dell'imposta di scopo vigente dirette esclusivamente a coordinarla con quella della nuova IMU che ha sostituito l'ICI. Per effetto di queste modifiche i comuni potranno scegliere di istituire l'imposta ovvero, nel caso in cui l'avessero già introdotta, potranno continuare ad applicarla adeguandola all'IMU. Ad oggi risulta che solo 20 comuni hanno istituito l'imposta di scopo esercitando la facoltà concessa dalla legge n. 296 del 2006.

Roma 23/04/2012
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