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- Anagrafe dei conti correnti

Comunicato Stampa del 20/09/2000

Roma, 20 Settembre 2000

Anagrafe dei conti correnti

Si è concluso oggi, con il giudizio favorevole espresso dalla Corte dei Conti, il vaglio del decreto firmato il 4 agosto scorso con cui il ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con i ministri dell'Interno e delle Finanze, istituisce l'anagrafe dei rapporti di conto o di deposito.

A tale proposito, il ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, Vincenzo Visco, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

"E' stato un itinerario lungo e non privo di difficoltà. Sono state superate numerose resistenze e ora, finalmente, la legge è operativa. Si tratta comunque di un'innovazione che non cambia la normativa esistente in materia di segreto bancario, ma che rende più agile ed efficace l'attività di controllo e di repressione delle frodi. E' infatti verosimile che questo nuovo strumento possa rappresentare un importante aiuto per tutti gli organismi impegnati sul fronte della lotta contro la criminalità economica. Problema questo sempre più sentito in tutta Europa, dove infatti sono sempre più diffuse analoghe iniziative".

Il provvedimento viene a dare corso a un regolamento previsto dalla legge 413 del 1991 e finora rimasta, per questo capitolo, disattesa.

L'anagrafe verrà istituita presso un apposito centro operativo del ministero del Tesoro al quale potrà essere richiesto l'elenco di eventuali conti correnti o rapporti di deposito intrattenuti da un cittadino presso le banche italiane.

Le richieste potranno essere rivolte alla struttura operativa esclusivamente dall'autorità giudiziaria, dall'Ufficio italiano cambi, dal ministro dell'Interno, dal capo della Polizia, dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia, dagli esperti del Servizio consultivo e ispettivo tributario (Secit), dai comandanti regionali della Guardia di finanza e dal comandante del Nucleo speciale di polizia valutaria della Gdf.

Le richieste sono consentite esclusivamente per l'espletamento delle attività fiscali previste dalla legge, per gli accertamenti patrimoniali con finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni legislative e nell'acquisizione della prova o di fonti di prova nel corso di un procedimento penale.

Due decreti del Tesoro fisseranno, entro 120 giorni dalla pubblicazione del regolamento sulla Gazzetta ufficiale, le modalità di inoltro delle richieste, di acquisizione e trasmissione dei dati tra il centro operativo e la Sia (Società interbancaria per l'automazione) e tra quest'ultima e gli istituti bancari.

20/09/2000