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Comunicato Stampa del 23/01/1998

Roma, 23 gennaio 1998

PAGAMENTO PROVVIDENZE ECONOMICHE INVALIDI CIVILI

Il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica comunica che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Finanziaria 1998 (art. 52, comma 2), non si procederà alla sospensione dei pagamenti delle pensioni nei confronti degli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti che non hanno presentato l'autocertificazione di invalidità al Ministero del Tesoro, così come indicato nella legge n. 425/96.

A favore di tali soggetti il Ministero degli Interni ha dunque disposto, in via straordinaria, il pagamento delle provvidenze economiche, che non potrà però avvenire nella consueta data del 28 gennaio (rata primo bimestre 1998), bensì dall'11 febbraio 1998.

Il meccanismo degli accertamenti nei confronti di tali soggetti (quanti cioè non hanno fatto pervenire idonea giustificazione o autocertificazione entro il 31 dicembre 1997, ultimo termine fissato in proroga alle disposizioni di legge) proseguirà comunque da parte del Tesoro attraverso un programma di verifiche mediche.

23/01/1998