Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

Buy-Back Titoli delle Regioni: meno derivati e spese per interessi

Roma, 28 novembre 2014 – L’operazione di buy-back di titoli di debito delle Regioni, attualmente in corso ai sensi dall’art. 45 DL 66/2014 convertito in L.89/2014, ha lo scopo di generare risparmi sulla spesa per interessi della pubblica amministrazione e una semplificazione delle posizioni debitorie delle Regioni.

Si conosceranno tra qualche settimana i risparmi che il Ministero dell'Economia e delle Finanze avrà assicurato alle Regioni e alla Pubblica Amministrazione nel suo complesso grazie all’operazione di buy-back, ovvero di riacquisto dei titoli da parte di 8 Regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia.

L’importo nominale dei titoli oggetto del potenziale riacquisto è pari a circa 8,2 miliardi di euro (circa la metà dei BOR in circolazione).

Poiché l’operazione sostituisce titoli regionali emessi anni fa a tassi ben più alti degli attuali con mutui a tassi correnti, a sua volta finanziati agli attuali tassi di mercato da parte del Tesoro, ne deriverà una riduzione della spesa complessiva per interessi della P.A.. Inoltre, il risparmio di interessi per le Regioni è prioritariamente destinato al pagamento dei debiti commerciali delle stesse.

Al termine della procedura, si assisterà anche ad una semplificazione delle posizioni debitorie delle Regioni, in quanto, come previsto dalla norma, qualora ai titoli oggetto del riacquisto siano associati dei derivati (swap), le Regioni dovranno obbligatoriamente procedere alla loro contestuale chiusura, avvalendosi del supporto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per questa operazione.

Di questa operazione hanno parlato nei giorni scorsi diversi organi di informazione, con toni allarmistici e paventando danni ai conti pubblici o l'ingerenza di interessi particolari.

Il divieto di operare in derivati per gli Enti Locali esiste dal 2008: allora perché tante polemiche?
Già dal 2008 le norme vietano agli Enti Locali di effettuare operazioni finanziarie che coinvolgano derivati. Divieto ulteriormente sancito e reso permanente con la Legge di Stabilità per il 2014 entrata in vigore il primo gennaio di quest'anno. Un divieto che ha fatto spesso discutere, forse anche perché ha tolto spazi di mercato a una vasta e variegata platea di consulenti finanziari e legali, che negli ultimi anni hanno prodotto il proprio reddito anche grazie a prestazioni di consulenza agli enti, prima e dopo la sottoscrizione di derivati.

Da più parti, dopo l’intervento nella scorsa Legge di Stabilità, ci sono stati diversi tentativi di reintrodurre la possibilità per gli Enti territoriali di fare operazioni in derivati, magari mettendo l’accento su modelli di valutazione del rischio o sul ruolo diverso da attribuire a diverse istituzioni. Pareri di economisti, emendamenti e articoli di stampa hanno spesso confuso il grande pubblico, lasciando intendere che fosse ancora possibile per gli Enti aprire nuove posizioni in derivati, senza una disciplina al riguardo. Come già detto, non è così: la legge è chiara e gli Enti territoriali non possono operare in derivati.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze perseguirà con determinazione gli obiettivi dell'operazione in corso, in piena trasparenza e consapevolezza, certo degli oggettivi benefici che ne deriveranno.
 

Qual è la cornice normativa in cui si svolge l'operazione in corso?

A proposito di trasparenza, è opportuno riepilogare l’evoluzione normativa su questa materia.

La legge di Stabilità per il 2014 (articolo 1, comma 572, della legge 147 del 2013) ha reso definitivo il divieto per gli Enti di stipulare nuovi contratti derivati, peraltro già introdotto dall’articolo 62 del decreto-legge 112 del 2008 come sospensione temporanea.

Attualmente, in base all’articolo 62 del decreto-legge 112 del 2008 (come da ultimo modificato dalla legge di stabilità per il 2014) gli Enti Locali possono solamente:

  • estinguere anticipatamente i contratti derivati da essi detenuti;
  • riassegnare i medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie (cosiddette “novazioni soggettive”) senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;
  • ristrutturare i contratti derivati a seguito di modifica della passività sottostante, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;
  • perfezionare contratti di finanziamento che includono l’acquisto di cap da parte dell’ente, cioè di un’opzione che protegga l’ente dal rialzo dei tassi su mutui stipulati a tasso variabile. Proprio come qualsiasi cittadino che scelga tale tipologia di mutuo per l’acquisto della propria abitazione.
     

Qual è il ruolo del Tesoro nell'operazione? E quello delle banche incaricate?

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha il compito di finanziare il riacquisto dei titoli al netto del valore dei derivati e quindi - per assicurarsi che venga erogato solo quanto effettivamente necessario - deve verificare il valore effettivo degli stessi.

Ecco perché il MEF è supervisore dell’operazione e ha individuato le banche tra le quali le Regioni hanno scelto l'intermediario finanziario cui assegnare il mandato di gestire l’operazione di riacquisto. Le Regioni, seguendo le procedure di legge, hanno scelto lo studio legale internazionale Linklaters per essere assistite sugli aspetti legali di questa operazione.
 

Quali sono le banche incaricate, come sono state selezionate e che ruolo hanno?

Gli intermediari a cui le Regioni hanno affidato il mandato sono stati individuati dal MEF tra gli specialisti in titoli di Stato, soggetti a regole e requisiti specifici previsti per legge (Elenco degli Specialisti in Titoli di Stato Collegamento a sito esterno).

Le banche così individuate hanno ricevuto mandato dalle Regioni per il solo riacquisto dei bond e non hanno alcun ruolo di consulenza relativo all’estinzione degli eventuali derivati delle Regioni.

La scelta delle banche è stata effettuata tramite una selezione tra le più esperte nel settore, infatti tutte le banche sono nelle prime posizioni dei ranking internazionali negli ultimi 10 anni per le operazioni di Liability management, analoghe a quella che in corso. Oltre all’esperienza, un altro criterio di selezione ha guardato alla capacità dei singoli intermediari finanziari di presidiare i principali investitori in possesso dei bond regionali secondo la loro collocazione geografica. Infine nel processo di selezione si è avuta cura di escludere gli intermediari finanziari con eventuali conflitti d’interesse: nessuno di essi è in possesso di titoli oggetto del riacquisto.
 

Come è stato selezionato lo studio legale?

Le Regioni, con un protocollo approvato dalla Conferenza delle Regioni, hanno individuato tra una di esse (Lazio) la centrale di committenza che ai sensi della normativa sugli appalti e contratti pubblici ha richiesto offerte a 5 studi legali qualificati secondo ranking professionali e league table.

Lo studio legale internazionale Linklaters è risultato il secondo migliore in graduatoria ed è stato incaricato in sostituzione del primo classificato per il quale è stato individuato un conflitto d'interessi.
 

Chi assiste le Regioni sulle valutazioni di natura finanziaria?

Ogni Regione può selezionare attraverso le procedure di legge il consulente finanziario che ritiene più opportuno, ivi incluse le società in house. Qualora la scelta cada su società in house, quei soggetti che negli anni hanno lucrato sulle difficoltà delle Regioni prestando consulenza finanziaria sarebbero esclusi dall'operazione in corso. Non è improbabile che alcuni di questi operatori siano propensi ad alimentare una campagna di discredito nei confronti del Tesoro. L'imparzialità di questi soggetti quali fonti di informazione è perlomeno dubbia, non essendo scevri da conflitti di interesse nel doppio ruolo di fonti privilegiate di informazioni e operatori di mercato esclusi da questa operazione.