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Tempi più brevi per il recupero crediti

 

Il tempo di recupero dei crediti in caso di contenzioso è più alto in Italia che in altri Paesi. Il gap con le pratiche migliori si va però riducendo negli ultimi anni grazie a due innovazioni:

  • il processo civile telematico, grazie al quale il tempo medio per la conclusione del primo grado nella cause civili è sceso a 367 giorni
  • il tribunale delle imprese, ovvero l’istituzione di corti specializzate nelle controversie commerciali, grazie alle quali l’80% del contenzioso viene gestito entro un anno

Negli ultimi due anni queste innovazioni sono state rafforzate da ulteriori misure.
Il decreto legge 59/2016 (Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione) convertito dal Parlamento nella legge 30 giugno 2016, n. 119 contiene importanti misure per semplificare gli adempimenti e snellire le procedure per il recupero dei crediti.

Il provvedimento introduce, in particolare, una serie di misure a sostegno delle imprese e per l'accelerazione del recupero crediti, che conferiscono certezza e rapidità alle procedure, anche grazie all’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
L’introduzione dell’impiego di strumenti informatici darà un contributo fondamentale attraverso:

  • la creazione di un registro delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi che sarà funzionale alla creazione di un mercato per i “crediti deteriorati”;
  • l’accesso degli organi delle procedure concorsuali alle informazioni contenute nelle banche dati;
  • l’accelerazione delle procedure concorsuali, con un maggiore impiego dell'informatica che avverrà anzitutto nella fase di costituzione del comitato dei creditori, ma anche nello svolgimento dell’udienza per l’accertamento del passivo del fallimento e, in fase di concordato preventivo, nell’adunanza dei creditori.

Il "Patto marciano" prevede invece l’assegnazione stragiudiziale degli immobili posti a garanzia di un finanziamento ad un imprenditore: a fronte della concessione di un finanziamento le parti possono stipulare un contratto di cessione di un bene quale garanzia della restituzione. Il bene dato in garanzia non può coincidere con l’abitazione dell’imprenditore, nè di un suo congiunto. In caso di inadempimento del debitore, la banca entra in possesso del bene con una procedura molto semplice, senza il passaggio per il sistema giudiziario. Ma quando il debitore diventa inadempiente? Questa condizione si verifica quando il mancato pagamento si protrae per oltre nove mesi dalla scadenza di almeno tre rate mensili, anche non consecutive, oppure di una sola rata nel caso essa abbia termini di scadenza superiori al periodo mensile.

Qualora, alla scadenza della prima delle rate non pagate, il debitore abbia già rimborsato almeno l’85% della quota capitale del finanziamento concesso, il periodo di inadempimento che fa scattare il trasferimento dell’immobile al creditore viene innalzato a 12 mesi.

Il valore dell’immobile dato in garanzia viene stimato da un perito e, nel caso in cui esso sia superiore alla parte residua del debito, al proprietario deve essere corrisposta la differenza.

Questa misura consente quindi di stipulare contratti di finanziamento con la facoltà per il creditore di entrare in possesso del bene posto in garanzia in circa 12 mesi contro i 40 attualmente stimati per le esecuzioni immobiliari attraverso la procedura giudiziale.

L’introduzione del Patto marciano nell’ordinamento cambia radicalmente le prospettive del recupero crediti in futuro, con tempi che si riducono a circa un anno. Ma ha un impatto anche sullo smaltimento del contenzioso arretrato, perché il nuovo contenzioso risulterà molto ridotto e pertanto graverà in misura inferiore sulla gestione corrente.

L'insieme di questi provvedimenti va ad aggiungersi a quelli già varati la scorsa estate con il decreto legge 83/2015 che contiene misure volte ad affrontare il problema della stretta creditizia. Le principali novità introdotte dal decreto hanno interessato l’accesso al credito nel corso di una crisi aziendale, l’apertura alla concorrenza nel concordato preventivo-offerte concorrenti, la ristrutturazione dei debiti, la figura del curatore fallimentare, la velocizzazione delle operazioni di vendita, la modifica del regime di deducibilità delle perdite.

Un’ulteriore misura volta a favorire il recupero dei crediti in sofferenza è rappresentata dalle agevolazioni sulle vendite immobiliari all’asta. Per queste operazioni è prevista una netta riduzione dell’imposta di registro che viene versata nella misura fissa di 200 euro. L’agevolazione è fruibile a condizione che l’immobile sia rivenduto nei due anni successivi, condizione che non si applica nel caso in cui l’immobile sia la prima casa per l’acquirente.

Il complesso degli interventi, costituisce parte di una riforma organica che avrà ripercussioni positive sull’economia reale in quanto le banche, che rientrano più facilmente dei loro crediti, disporranno di spazi maggiori in bilancio per erogare prestiti alle imprese. Allo stesso tempo, diventa più facile per le imprese ottenere finanziamenti dagli istituti di credito, che possono contare su procedure semplificate e celeri per recuperare le somme erogate in caso di inadempimento nel pagamento delle rate.

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