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Chiarimenti in ordine allo stato dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni e delle certificazioni dei crediti

 10 ottobre 2018

Il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è da tempo impegnato nel contrasto ai ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali delle pubbliche amministrazioni con interventi sia di tipo normativo che di supporto tecnico informatico, tra i quali la concessione di risorse finanziarie agli enti debitori per il pagamento dei debiti pregressi (oltre 47 miliardi di euro erogati nel triennio 2013-2015), l’istituzione e implementazione della Piattaforma per i crediti commerciali (PCC), la tracciatura dei tempi di pagamento delle fatture di ogni pubblica amministrazione. Detti interventi hanno favorito lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese verso le pubbliche amministrazioni e rafforzato il monitoraggio continuativo dei ritardi dei pagamenti.

La Piattaforma elettronica, entrata in esercizio nel 2012, viene costantemente aggiornata per gestire le informazioni attinenti alle oltre 22.000 amministrazioni pubbliche registrate. Tramite la Piattaforma, i titolari di crediti commerciali possono chiedere all’amministrazione debitrice di “certificare” il debito, con indicazione della data prevista di pagamento. Grazie alla certificazione, il credito è considerato affidabile dagli intermediari finanziari (banche, factor, ecc.), con la conseguenza che il fornitore che vanta un credito certificato, che non abbia ancora ricevuto il pagamento ma necessita di liquidità, può smobilizzarlo attraverso la cessione ad un istituto di credito a condizioni più favorevoli rispetto ai normali crediti commerciali o utilizzarlo in compensazione con somme iscritte a ruolo o dovute in base ai c.d. istituti definitori della pretese tributaria e deflativi del contenzioso tributario.

Ad oggi le oltre 33.000 imprese registrate ai fini della certificazione hanno presentato circa 169.000 istanze di certificazione per un controvalore certificato di oltre 8 miliardi di euro, di cui 2,4 miliardi smobilizzati presso intermediari finanziari.

Nel 2014 è stata realizzata l’interoperabilità tra PCC e il sistema di gestione delle fatture elettroniche (Sistema di Interscambio, SdI), per permettere al Ministero dell’economia e delle finanze di monitorare in modo automatico l’insorgere e lo smaltimento dei debiti commerciali, al fine di evitare per il futuro un nuovo accumularsi di debiti arretrati.

Dal 2018 è in esercizio un nuovo sistema informatico, denominato SIOPE+, realizzato in collaborazione con la Banca d’Italia, attraverso il quale anche i mandati di pagamento, al pari delle fatture, sono emessi in formato elettronico, cosicché PCC può rilevare in modo automatico e puntuale non solo i dati sulla formazione del debito (dalle fatture elettroniche), ma anche quelli sulla loro estinzione (dai mandati di pagamento elettronico).

I risultati del monitoraggio mostrano che le Pubbliche amministrazioni hanno conseguito un miglioramento sistematico e continuo dei tempi medi di pagamento. Si è passati dai 23 giorni medi di ritardo dell’anno 2015, ai 15 giorni riscontrati per le fatture del 2016, agli 8 giorni registrati per fatture ricevute dalle pubbliche amministrazioni nel 2017.

Con l’entrata a regime del Siope+ - nel corso del 2019 verranno progressivamente coinvolte tutte le PA - saranno rese disponibili sul sito istituzionale del MEF tutte le informazioni riguardanti i tempi medi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Per le PA che hanno avviato Siope+ a partire da gennaio 2018 (Regioni, Province e Città metropolitane) sono già disponibili al seguente link http://www.mef.gov.it/focus/article_0012.html i dati riferiti agli importi complessivi ed ai relativi tempi di pagamento delle fatture elettroniche ricevute nel primo trimestre 2018.

Alcune criticità sono emerse limitatamente ai crediti commerciali vantati nei confronti delle Società d’ambito territoriali (ATO) costituite in Sicilia per la gestione dei rifiuti e poi poste in liquidazione.

Le criticità sono in buona sostanza connesse alla particolare natura giuridica di tali soggetti, in quanto estranei all’ambito di applicazione della normativa statale in materia di certificazione dei crediti, ambito che risulta circoscritto alle sole pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001. Le ATO siciliane sono società per azioni e, quindi, non rientrano nelle pubbliche amministrazioni comprese in tale decreto.

Proprio per la particolarità degli aspetti legati alla possibilità di certificare i crediti nei confronti delle ATO siciliane aventi forma societaria si è istaurato un articolato contenzioso, che coinvolge le imprese e le gestioni liquidatorie delle ATO, tuttora in corso di definizione dinanzi la Giustizia amministrativa siciliana.

Sulla controversa questione sono di recente intervenute anche due Leggi della Regione Sicilia.

Con la legge regionale n. 8 dell’8/5/2018 i commissari liquidatori delle ATO sono stati autorizzati a effettuare una certificazione, ai sensi dell’articolo 1988 del codice civile, dei crediti vantati dalle imprese che abbiano realizzato forniture ai Consorzi e alle Società d’ambito posti in liquidazione. Si tratta di un differente tipo di certificazione che vale come riconoscimento del credito, ma non può essere considerata idonea a produrre gli stessi effetti previsti dalla normativa nazionale ai fini della compensazione del credito certificato con debiti tributari (art. 9 del DL 185/2008). In altre parole, si tratta in questi casi di una certificazione attestante che il credito non è contestato, è tutelabile secondo le normali procedure privatistiche e può essere smobilizzato presso banche o istituti finanziari.

Quindi, la Regione Siciliana è intervenuta con una seconda legge regionale (n. 10 del 10/7/2018) che ha previsto l’iscrizione dei Consorzi e delle Società d’ambito posti in liquidazione presso la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti di cui al citato l’articolo 9 del DL 185/2008. Il Consiglio dei Ministri nella seduta del 6 settembre 2018 ha deliberato di procedere all’impugnativa di tale legge regionale per violazione degli artt. 117 e 81 della Costituzione, essendo tale previsione in contrasto con il quadro nazionale di riferimento in materia di certificazione crediti tramite PCC.

In questo complesso quadro legislativo e giurisprudenziale - peraltro, in continua evoluzione - l’azione del Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato è stata sempre improntata al rispetto delle vigenti previsioni normative e alla piena ottemperanza delle decisioni della magistratura.

Nei casi in cui si è verificata l’esistenza di tutti i requisiti previsti a legislazione vigente per la certificazione dei crediti, il Dipartimento, in qualità di gestore della piattaforma tecnologica di certificazione dei crediti, ha provveduto con immediatezza, in molti casi sostituendosi alle amministrazioni competenti per il tramite di commissari ad acta. In pochissimi casi, laddove la posizione dei soggetti richiedenti non risulta ancora del tutto definita, anche a causa di contenziosi non ancora conclusi, ci si è trovati nella impossibilità di procedere, anche per ragioni di tutela degli interessi erariali.