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- Definito lo strumento per facilitare lo smaltimento delle sofferenze bancarie

Presto disponibile la Garanzia Cartolarizzazione Sofferenze (GACS)

Comunicato Stampa N° 20 del 27/01/2016

Il Governo sta per varare le norme che definiscono un meccanismo di garanzia utile a smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci bancari. La Commissione europea concorda che il meccanismo non prevede aiuti di Stato.

Lo schema prevede la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza.

Lo Stato garantirà soltanto le tranche senior delle cartolarizzazioni, cioè quelle più sicure, che sopportano per ultime le eventuali perdite derivanti da recuperi sui crediti inferiori alle attese. Non si potrà procedere al rimborso delle tranche più rischiose (junior e mezzanina), se non saranno prima state integralmente rimborsate le tranche senior garantite dallo Stato.
Le garanzie possono essere richieste dalle banche che cartolarizzano e cedono i crediti in sofferenza, a fronte del pagamento di una commissione periodica al Tesoro, calcolata come percentuale annua sull'ammontare garantito. Il prezzo della garanzia è di mercato, come riconosciuto anche dalla Commissione europea, che concorda sul fatto che lo schema non contempli aiuti di Stato. Il prezzo sarà calcolato prendendo come riferimento i prezzi dei CDS degli emittenti italiani con un livello di rischio corrispondente a quello dei titoli garantiti. Il prezzo sarà crescente nel tempo, sia per tenere conto dei maggiori rischi connessi a una maggiore durata delle note, sia per introdurre nello schema un forte incentivo a recuperare velocemente i crediti. Il prezzo previsto per i primi tre anni è calcolato come media del mid price dei CDS a tre anni per gli emittenti con rating corrispondente a quello delle tranche garantite. Al quarto e quinto anno il prezzo aumenterà in conseguenza dell'applicazione di un primo step up (CDS a 5 anni) e del pagamento di una maggiorazione incentivante, a compensazione del minore tasso pagato per i primi 3 anni. Dal sesto anno in avanti il prezzo della garanzia sarà pieno (CDS a 7 anni). Per il sesto e settimo anno sarà anche dovuta una ulteriore maggiorazione incentivante, a compensazione del minore tasso pagato per i primi 5 anni.

Lo Stato rilascerà la garanzia solo se i titoli avranno preventivamente ottenuto un rating uguale o superiore all'Investment Grade, da un'agenzia di rating indipendente e inclusa nella lista delle agenzie accettate dalla BCE. Il rating sarà rilasciato applicando i criteri rigorosi che le agenzie sono tenute ad osservare, che includono: la stima analitica dei flussi di cassa associati al titolo garantito, la verifica della qualità di tutti i crediti sottostanti, la percentuale investita nelle tranche che assorbono per prime le perdite, la capacità operativa del servicer che sarà incaricato del recupero dei crediti. Le banche saranno tenute a dare l'incarico di recuperare i crediti a un servicer esterno e indipendente. Questo impedirà che l'azione di recupero sia frenata da eventuali conflitti di interesse.

La presenza della garanzia pubblica faciliterà il finanziamento delle operazioni di cessione delle sofferenze. Questo intervento si aggiunge alle numerose misure approvate in questi mesi per contribuire al rafforzamento in atto del settore bancario (trasformazione delle maggiori banche popolari in società per azioni, riforma delle fondazioni bancarie, semplificazione delle procedure di recupero crediti e delle procedure di insolvenza per ridurre i tempi, adeguamento allo standard europeo del trattamento fiscale delle svalutazioni, la prossima riforma delle banche di credito cooperativo).

Con questo ulteriore tassello, il complesso degli interventi faciliterà la gestione efficace e progressiva del residuo elemento di debolezza del settore bancario italiano, rappresentato dalla concentrazione di crediti deteriorati.

L'intervento non genererà oneri per il bilancio dello Stato. Al contrario, si prevede che le commissioni incassate siano superiori ai costi, e che vi sia pertanto un'entrata netta positiva.
 

Roma 27/01/2016
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