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- TOBIN TAX: MEF, PRONTO DECRETO CON CHIARIMENTI SU APPLICAZIONE IMPOSTA

Comunicato Stampa N° 160 del 18/09/2013

E’ disponibile sul sito del Dipartimento finanze (www.finanze.gov.itCollegamento a sito estreno) e in via pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il decreto del Ministro dell’Economia che apporta alcuni chiarimenti sull’applicazione della Financial Transaction Tax (cosiddetta Tobin Tax). Anche questo decreto, cosi’ come quello attuativo del 21 febbraio 2013, è stato oggetto di consultazione pubblica, che si e’ chiusa il 30 agosto, al fine di ottenere eventuali osservazioni prima della versione finale.

Il decreto accoglie alcune richieste pervenute dagli intermediari che operano sul mercato italiano e internazionale, per rendere più agevole e maggiormente in linea con le prassi di mercato l’applicazione dell’imposta. Molti chiarimenti erano già stati forniti con le FAQ (Frequently asked questions) pubblicate sul sito del Ministero nel corso del mese di agosto; si è preferito comunque seguire anche la via legislativa per dare maggiore certezza al contribuente.

Nel provvedimento si precisa, tra l’altro, che l’imposta si applica anche nel caso di trasferimento di nuda proprieta’ delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi, titoli rappresentativi o valori mobiliari.
Inoltre e’ stato specificato che sono escluse dall’imposta le assegnazioni di azioni e strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di distribuzione di utili, riserve o restituzione di capitale, indipendentemente dal fatto che le azioni siano di nuova emissione o gia’ in circolazione o che siano azioni di terzi o della societa’ che le assegna. Sono state semplificate le regole di calcolo della prevalenza dei titoli azionari italiani di panieri o indici sottostanti gli strumenti finanziari derivati e quelle della base imponibile nel caso di regolamento degli strumenti finanziari derivati con azioni.

E’ stato altresi’ precisato che sono soggette ad imposta anche le obbligazioni e i titoli di debito che non garantiscono il rimborso del capitale e i diritti di opzione. L’obiettivo e’ quello di evitare arbitraggi e distorsioni nel comportamento degli operatori., essendo le obbligazioni a rimborso di capitale non garantito strumenti simili ai certificates che sono inclusi nell’imposta. Questo chiarimento si applica a partire dal primo gennaio 2014 per dare piu’ tempo agli operatori di adattare i loro sistemi informativi. Fino ad ora, infatti, divergenze interpretative avevano ritardato in una parte degli operatori gli adeguamenti informatici. Il resto del decreto entra in vigore dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Il decreto non apporta modifiche all’imposta sulle transazioni finanziarie ad alta frequenza, in vigore dal 1 marzo per quanto riguarda le transazioni su azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, e dal 1 settembre per le transazioni in strumenti derivati e valori mobiliari .Con l’occasione, si rammenta che l’Italia non è stato il primo Paese a tassare le transazioni ad alta frequenza; in Francia, infatti, è in vigore una tassazione analoga dall’agosto 2012”.
 

Roma 18/09/2013