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- Richieste di rimborso delle trattenute I.N.A.-Casa e GES.CA.L.

Comunicato Stampa del 07/06/2001

Roma, 7 giugno 2001

Richieste di rimborso delle trattenute I.N.A.-Casa e GES.CA.L.

Continuano a pervenire al Ministero del Tesoro e ad altre Amministrazioni statali, da parte di lavoratori dipendenti, richieste di rimborso dei contributi INA-Casa e GES.CA.L. versati, maggiorati degli interessi legali e della rivalutazione monetaria.

Tali richieste fanno riferimento, nella generalità dei casi, alle disposizioni della circolare del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato del 23 ottobre 1985 n. 147685 ed al parere del Consiglio di Stato, adunanza generale, n. 586 del 6 ottobre 1994.

Al riguardo, il Ministero del Tesoro precisa quanto segue:

  • Con la circolare n. 121435 del 14 marzo 1985 il Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato si limitava a puntualizzare la non rimborsabilità dei contributi in questione ed a rammentare che la legge 14 febbraio 1963 n. 60, nel disciplinare la soppressione della gestione INA-Casa e l'istituzione della GES.CA.L., non aveva più previsto l'esenzione dal versamento del contributo al compimento del 59° anno di età e, quindi, si dichiaravano non più applicabili le circolari n. 107390 del 15 febbraio 1954 e n. 149685 ottobre 1957;
  • Il principio della non rimborsabilità dei contributi in questione, richiamato con la citata circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. A/10607 del 15 novembre 1993, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 7 gennaio 1994;
  • La problematica affrontata dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 6 ottobre 1994 non riguardava la rimborsabilità dei contributi di che trattasi, bensì concerneva l'assoggettabilità o meno ai contributi GES.CA.L. ed a quelli per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale dei compensi corrisposti a funzionari statali da parte di altre Amministrazioni pubbliche per la partecipazione a collegi amministrativi o analoghi incarichi.

Nel precisare che a decorrere dal 1° gennaio 1996 il contributo GES.CA.L. a carico dei lavoratori è abolito ai sensi dell'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 355, non può che ribadirsi ulteriormente che le richieste di rimborso dei contributi in questione non trovano alcun fondamento giuridico e non possono essere pertanto prese in alcuna considerazione.

Quanto sopra si comunica anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, ritenendosi in tal modo soddisfatto ogni obbligo di informazione e di risposta, da parte delle diverse Amministrazioni pubbliche interessate, nei confronti di chi abbia presentato richiesta di rimborso.

07/06/2001