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- Precisazioni sulle fondazioni bancarie.

Comunicato Stampa del 28/05/2001

Roma, 28 maggio 2001

Precisazioni sulle fondazioni bancarie.

In relazione alle polemiche e alle dichiarazioni cui si è assistito in merito alla emanazione dell'atto di indirizzo sulle incompatibilità nelle cariche delle Fondazioni bancarie, il ministero del Tesoro precisa:

L'atto di indirizzo era previsto ed atteso a conclusione dell'iter di approvazione degli statuti ed era stato preannunciato dall'allora ministro del Tesoro Giuliano Amato in occasione della emanazione del primo atto di indirizzo.

Le incompatibilità indicate nell'atto sono coerenti con la normativa esistente sia di carattere generale sia di carattere specifico ad essa ispirata. Per esempio la Legge n. 60 del 13 febbraio 1953 esclude che gli ex ministri possano assumere cariche in enti pubblici o in determinate società prima che sia trascorso un anno dalla cessazione dalla carica. E' assolutamente ovvio (e opportuno) che questa incompatibilità sia estesa anche ad altri soggetti che possano avere un potere condizionante in virtù del loro ufficio nelle nomine a cariche di grande delicatezza e importanza. Per quanto riguarda l'incompatibilità tra cariche nelle Fondazioni e incarichi nelle banche e nelle società da esse controllate, essa deriva direttamente dallo spirito della legge che richiede una netta separazione di funzioni e di ruoli tra Fondazioni e banche. Non appare quindi accettabile il tentativo di eludere il disposto normativo. Ed è altresì ovvio che, se di incompatibilità si tratta, essa riguarda non soltanto il futuro, ma anche le situazioni in essere che, pertanto, devono essere rimosse. Infine appare ovvia l'opportunità che le Fondazioni siano garantite in massimo grado per quanto riguarda l'onorabilità degli amministratori.

E' del tutto evidente che, contrariamente a quanto alcuni hanno sostenuto, le misure introdotte accentuano e rafforzano in modo sostanziale l'autonomia e l'indipendenza delle Fondazioni e dei soggetti incaricati delle nomine rispetto a condizionamenti di carattere politico e/o finanziario che potrebbero interferire con i loro compiti e il loro funzionamento.

28/05/2001