Benvenuto sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, conosciuto anche come Portale mef

Contenuto principale

- Atto d'indirizzo alle Fondazioni

Comunicato Stampa del 22/05/2001

Roma, 22 maggio 2001

Atto d'indirizzo alle Fondazioni

Il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica ha emanato, sentita l'ACRI, quale associazione rappresentativa delle fondazioni, un atto di indirizzo in materia di fondazioni bancarie che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di domani e che riguarda le incompatibilità e l'onorabilità di coloro che ricoprono cariche negli organi delle fondazioni. L'atto, emanato in forza dei poteri attribuiti dal d. lgs. n. 153 del 1999, di riforma delle fondazioni bancarie, tende ad assicurare la sana e prudente gestione delle fondazioni e l'effettiva tutela degli interessi statutari, nonché ad evitare conflitti di interesse e assicurare l'indipendenza e la trasparenza delle decisioni delle fondazioni.

In materia di incompatibilità l'atto tende a evitare che coloro i quali abbiano partecipato alla designazione di organi delle fondazioni possano ricoprire cariche nella fondazione stessa se non abbiano abbandonato da almeno un anno la posizione che aveva dato titolo a partecipare alla designazione.

Inoltre, ferme le incompatibilità di legge, viene data un'indicazione di incompatibilità tra funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso fondazioni e cariche nella società bancaria conferitaria, in banche o in altre società da queste partecipate, purché vi sia un rapporto di controllo tra i soggetti interessati ovvero un rapporto di partecipazione superiore al 5%.

In materia di onorabilità viene data l'indicazione che coloro i quali ricoprono cariche nelle fondazioni e che siano sottoposti ad indagini preliminari ovvero abbiano assunto la qualità di imputati in un processo penale debbono informarne la fondazione. La fondazione valuta la situazione, nel rispetto dei diritti di riservatezza, e assume le decisioni più idonee per la salvaguardia dell'autonomia e della reputazione dell'ente. Nelle more della valutazione della fondazione, nel caso in cui si tratti di reati dolosi e sia stato disposto il giudizio, ovvero sia stato emesso decreto di condanna, ovvero sia stata emessa sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ovvero sia stato promosso il giudizio direttissimo, i soggetti interessati dovrebbero sospendersi cautelativamente dalle funzioni presso la fondazione; analoga sospensione viene richiesta in caso di applicazione di misure cautelari personali.

L'atto del Ministro, in quanto recante disposizioni di indirizzo dovrà trovare attuazione negli statuti delle singole fondazioni.

22/05/2001