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- Patto di stabilità interno. Verifica del conseguimento degli obiettivi per l'anno 2000.

Comunicato Stampa del 27/03/2001

Roma , 27 marzo 2001

Patto di stabilità interno. Verifica del conseguimento degli obiettivi per l'anno 2000.

L'articolo 30, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che qualora nell'anno 2000 l'obiettivo di riduzione del disavanzo da considerare ai fini del "patto di stabilità interno" venga distintamente raggiunto per il complesso delle regioni, il complesso delle province e il complesso dei comuni, ai singoli enti è concessa a partire dall'anno 2001 una riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa depositi e prestiti.

Sulla base delle risultanze trasmesse con lo specifico monitoraggio trimestrale dalle province, dai comuni e dalle regioni relative alle riscossioni e ai pagamenti al 31 dicembre 1999 e 2000, utili per la determinazione del saldo finanziario da considerare ai fini del "patto di stabilità interno", emerge che:

  1. il complesso delle province ha conseguito nell'anno 2000 l'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni;
  2. il complesso dei comuni ha conseguito nell'anno 2000 l'obiettivo di riduzione del disavanzo di cui all'articolo 30, comma 1, della legge n. 488 del 1999 e successive modificazioni;
  3. relativamente alle regioni, al momento, non si può determinare il conseguimento o meno dell'obiettivo in quanto le risultanze trasmesse dalle regioni sono da considerare ancora provvisorie e, di conseguenza, soggette a riscontri. Per tale comparto, quindi, la comunicazione del conseguimento o meno dell'obiettivo verrà effettuata appena la verifica dei dati sarà terminata.

Secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 29 gennaio 2001 concernente i tempi e le modalità tecniche della certificazione in attuazione del comma 7, dell'articolo 30 della legge n. 488 del 1999 (il Decreto è pubblicato su questo stesso sito ed è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) tutte le province e tutti i comuni beneficeranno della riduzione di 50 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 30 della legge n. 488 del 1999, così come modificato dall'articolo 53, comma 8, della legge n. 388 del 2000.

Tale riduzione verrà effettuata d'ufficio senza presentazione da parte degli enti locali al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica della certificazione di cui al comma 7 del citato articolo 30 della legge n. 488 del 1999.

Le province e i comuni che, secondo le proprie risultanze definitive di cassa, accertano di aver raggiunto nel biennio 1999-2000 l'obiettivo di riduzione del proprio disavanzo in misura superiore allo 0,3 per cento del P.I.L. (articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 1° agosto 2000), per ottenere la riduzione di 100 punti base sul tasso di interesse nominale applicato sui mutui della Cassa Depositi e Prestiti dovranno presentare apposita certificazione, i cui tempi e modalità sono determinate dall'articolo 2 del predetto Decreto ministeriale del 29 gennaio 2001.

27/03/2001