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- Delibere del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio

Comunicato Stampa del 09/02/2000

Roma, 9 febbraio 2000

Delibere del Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio

Il Comitato Interministeriale per il credito e il risparmio, riunitosi oggi sotto la presidenza del ministro Amato, ha assunto tre delibere in materia di: a) anatocismo; b) estinzione anticipata dei crediti fondiari; c) soggetti operanti nel settore finanziario.

Per l' "anatocismo", produzione degli interessi sugli interessi, vengono individuati i casi nei quali tale produzione è consentita con riferimento ai conti correnti, ai finanziamenti con piano di rimborso rateale e alle operazioni di raccolta. Viene rimessa all'autonomia contrattuale la possibilità di stabilire, in concreto, la periodicità della capitalizzazione e i relativi tassi. Viene esclusa la possibilità di capitalizzare gli interessi di mora che maturano dopo la chiusura definitiva del conto corrente o dopo il mancato pagamento di rate di mutuo.

Viene introdotto l'obbligo di osservare la stessa periodicità di capitalizzazione degli interessi passivi e attivi per ogni singolo rapporto di conto corrente.

Sono indicati stringenti criteri circa l'informativa da rendere alla clientela da parte delle banche.

Per l'anatocismo vengono inoltre stabiliti i termini per l'entrata in vigore delle nuove disposizioni (1° luglio 2000) e le modalità per la comunicazione alla clientela delle nuove condizioni. In caso di peggioramento delle stesse, la modifica deve essere portata a conoscenza di ogni singolo cliente.

In materia di "estinzione anticipata dei crediti fondiari" vengono indicati i criteri di trasparenza che le banche dovranno seguire nei contratti per quanto riguarda il compenso da corrispondere in caso di estinzione anticipata dei mutui.

Esso deve essere onnicomprensivo di tutti gli oneri posti a carico della clientela. Nei contratti dovrà essere indicata la formula di calcolo del compenso, riportando anche uno o più esempi di applicazione della formula medesima.

Vengono indicati i criteri e i contenuti dell'informazione completa e periodica alla clientela da parte delle banche.

Sono stabiliti le modalità e i limiti entro cui possono continuare a operare i soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del Testo unico bancario (fra questi le c.d. casse peota) che, senza fine di lucro, svolgono tradizionalmente in ambito locale un'attività marginale di raccolta di somme di modesto ammontare e di erogazione di piccoli prestiti.

A tali soggetti è consentita la prosecuzione dell'attività a condizione che gli statuti recepiscano specifiche previsioni che rendano agevole la loro identificazione nei rapporti con i terzi

e ne limitino, sotto il profilo quantitativo, l'operatività, evidenziando il carattere mutualistico della medesima.

Al fine di individuare i soggetti in questione e sottoporli a successivi controlli, è previsto l'obbligo, per gli stessi, di iscriversi nell'elenco tenuto dall'Ufficio Italiano Cambi.

09/02/2000