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- il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio : riunione

Comunicato Stampa del 06/10/1999

Roma, 6 ottobre 1999

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO : RIUNIONE

Si è riunito oggi al Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sotto la presidenza del Ministro Amato, il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio convocato in data 6 settembre 1999.

Tra gli argomenti all'ordine del giorno esaminati dal Comitato figurano:

  • Informativa del Governatore della Banca d'Italia in tema di partecipazioni al capitale delle banche e delle società capogruppo.
  • Reclami al CICR.
  • Richieste di alcune banche di effettuare operazioni con i fondi F.R.I.E. di cui alla legge n.908/55.

Il Comitato ha preso atto delle comunicazioni rese dal Governatore della Banca d'Italia circa le integrazioni che saranno apportate alle Istruzioni di Vigilanza che disciplinano le acquisizioni rilevanti del capitale delle banche e delle società finanziarie capogruppo, integrazioni preannunciate nel corso della riunione del 3 maggio 1999.

L'informativa preventiva per le operazioni che comportano l'acquisizione del controllo di una banca deve essere resa all'Organo di Vigilanza almeno sette giorni prima della convocazione del Consiglio di amministrazione al quale si intende sottoporre l'operazione. La comunicazione deve contenere, per linee essenziali, le informazioni che dovranno essere rassegnate in sede di richiesta della formale autorizzazione, al fine di consentire alla Banca d'Italia di prospettare l'eventuale esistenza di ostacoli a cui l'operazione può andare incontro. Nel caso in cui il progetto venga modificato è necessario fornire una nuova informativa.

Nella fase successiva, le Istruzioni prevedono che l'autorizzazione deve essere richiesta non oltre trenta giorni dalla presentazione alla Vigilanza dell'informativa preventiva. L'istanza deve contenere indicazioni su: modalità tecniche dell'operazione, programmi di espansione, sinergie che si attiveranno, rendimenti attesi.

In caso di offerte pubbliche di acquisto, il termine massimo per il rilascio della autorizzazione della Banca d'Italia viene ridotto, per tener conto delle esigenze del mercato, da sessanta a trenta giorni.

Queste integrazioni alle Istruzioni di Vigilanza precisano il quadro di riferimento per gli operatori, migliorando il coordinamento con le procedure previste dalla Consob.

Il Comitato ha poi valutato, anche alla luce delle recenti modifiche apportate all'art.47 del T.U. bancario, la richiesta di alcune banche di essere autorizzate a operare con il Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia (FRIE) e ha dichiarato inammissibile un reclamo presentato al CICR, ai sensi della vigente normativa dello stesso T.U. bancario, avverso un provvedimento assunto dalla Banca d'Italia nell'esercizio dei poteri di vigilanza.

06/10/1999