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- coefficiente rettifica su coupon strip

Comunicato Stampa del 24/07/1998

Roma, 24 luglio 1998

COEFFICIENTE RETTIFICA SU COUPON STRIP

Con riferimento alla recente introduzione del mercato dei coupon stripping e ricostituzione dei titoli di Stato, i Ministeri delle finanze e del tesoro, bilancio e programmazione economica, comunicano che è in corso di perfezionamento un decreto interministeriale volto a consentire l'applicazione, agli interessi derivanti da tali operazioni, del coefficiente di rettifica determinato con il decreto 30 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 1998, per gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari maturati dal giorno di emissione. In particolare, sarà stabilito che ai fini dell'applicazione di tale coefficiente di rettifica per i titoli senza cedola ottenuti attraverso la separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni emesse dallo Stato, a tasso fisso non rimborsabili anticipatamente, di cui al decreto Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 luglio 1998, il prezzo di emissione è pari al prezzo di acquisto, mentre per data di emissione si intende la data di acquisto. Nel caso di più acquisti operati dal medesimo soggetto sullo stesso titolo si assume come data di acquisto la data media ponderata di acquisto e come prezzo di acquisto il prezzo medio ponderato di acquisto. L'interesse sui titoli senza cedola in questo caso è dato dalla differenza tra il valore di rimborso e il prezzo di acquisto. La maturazione avviene in regime di capitalizzazione composta. A tali titoli senza cedola si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Pertanto, con riferimento a queste operazioni, non rilevano le precisazioni fornite con la circolare n. 306/E del 23 dicembre 1996, parte I, capitolo V, paragrafo 5, per le operazioni di separazione delle cedole e del mantello di obbligazioni.

24/07/1998