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La risposta al Question Time in VI Commissione Finanze su apparecchi da divertimento e intrattenimento

19/05/2016

Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono chiarimenti in merito al piano di riduzione del numero di apparecchi da divertimento e intrattenimento previsto dalla legge di stabilità per il 2016.

Al riguardo, va premesso che il comma 943 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sia disciplinata “la riduzione proporzionale, in misura non inferiore” sottolineo non inferiore, “al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015”.

Di conseguenza confermo che, essendo 378.109 le macchine attive al 31 luglio 2015, gli effetti della riduzione minima “non inferiore al 30 per cento” prevista dalla legge, saranno tali da portare progressivamente, “a partire dal 1º gennaio 2017” e non oltre il 31 dicembre 2019, gli apparecchi a un numero non superiore a 265 mila.

La norma citata fa riferimento a una data certa (il 31 luglio 2015) e, quindi, anche a un numero certo di apparecchi (378.109); pertanto, numeri diversi, inferiori o superiori, che fossero stati raggiunti in data successiva, non potranno mai costituire un diverso e superiore punto di riferimento per applicare la riduzione prevista dalla legge.

L’Agenzia applicherà alla lettera tale disposizione normativa.

Relativamente alla considerazione degli Onorevoli interroganti: “per chiarire che la base di calcolo era costituita dagli apparecchi operanti non più dal 31 luglio 2015, ma al 31 dicembre 2015”, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli precisa che nessuna “circolare” è stata mai emanata per disciplinare la riduzione prevista dal citato comma 943; ne poteva essere altrimenti considerato che lo stesso comma demanda tale compito a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Presumibilmente, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alla nota n. 36179 del 12 aprile 2016, con la quale l’Agenzia delle dogane ha disciplinato le modalità applicative del comma 922 dell’articolo 1 della legge 208 del 2015, secondo cui “a decorrere dal 1º gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per apparecchi… che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio”.

È opportuno a questo punto chiarire che per nullaosta rilasciati si intende il numero di apparecchi disponibili nel mercato non tutti operanti, per esigenze o del mercato o per esigenze di manutenzione.

La stima media degli apparecchi in manutenzione è intorno al 10% del parco macchine, il che comporta che gli apparecchi effettivamente operativi, ovvero a disposizione dei giocatori, sono costantemente di numero inferiore a quello dei nullaosta rilasciati.

Dal 1°gennaio 2016 nessun nuovo nullaosta può essere ed è stato rilasciato, l’amministrazione ha dovuto registrare il numero dei nulla osta richiesti entro il 31 dicembre 2015 ai fini della esclusiva sostituzione dei nulla osta (data quest’ultima, necessaria in quanto le nuove regole previste dalla legge di stabilità 2016 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016) ma non ai fini della riduzione che resta regolata come sopra descritto. La procedura straordinaria prevista dalla circolare del 12 aprile 2016, è stata messa in atto al fine di garantire la piena operatività della norma contenuta nel comma 918, di adeguamento al nuovo payout (non inferiore al 70%).

L’incremento del 10% cui si fa riferimento nell’interrogazione risponde alle esigenze della fase di adeguamento dal vecchio al nuovo payout e non presuppone, comunque, la contemporanea operatività di tutti gli apparecchi dotati di nullaosta.

Quindi, il comma 943 della citata legge 208 del 2015 fa riferimento agli “apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015” mentre il comma 922 prevede il blocco dei nuovi rilasci al 31 dicembre 2015.

In definitiva, in base alle norme di legge, l’Amministrazione segue due percorsi paralleli dettati dalla legge di stabilità: quello della riduzione delle macchine che sarà commisurata al numero delle stesse al 31 luglio 2015 (378109 apparecchi) e avrà inizio a partire dal 2017 e quello del “tetto” al rilascio di nuovi nullaosta per l’anno 2016, che non permetterà più alcun incremento di nulla osta rispetto a quelli esistenti alla data del 31 dicembre 2015 registrati in 418210. Possiamo parlare di un eccesso di precauzione degli operatori che si sono cautelati con un numero eccessivo di nulla osta che non saranno tutti utilizzati.

La conclusione è che se permangono i nulla osta richiesti dagli operatori al 31 dicembre (che si ridurranno a seguito delle variazioni di mercato e delle esigenze di manutenzione) la riduzione complessiva supererà sensibilmente il 30%.

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