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Audizione del ministro Padoan in Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato sulle misure correttive di cui al D.L.50/2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo

04/05/2017

1. Un intervento di politica economica

Il decreto legge 50 del 2017 è stato anticipato da un ampio dibattito legato alle richieste di correzione dei conti pubblici da parte delle autorità europee delegate alla governance finanziaria. Su questa correzione vorrei subito dire alcune cose:

  • è molto contenuta nell’ammontare: si tratta di due decimi di punto percentuale del PIL, pari a 3,4 miliardi di euro;
  • ha efficacia strutturale, quindi proietta i suoi effetti di riequilibrio anche nei prossimi anni;
  • è resa opportuna da un quadro di fattori convergenti che accentuano la percezione di un “rischio Italia”, testimoniato peraltro da alcune valutazioni peggiorative delle agenzie di rating: l’avvicinarsi della fase di rallentamento della politica monetaria espansiva della BCE; l’approssimarsi della fine della legislatura; una crescita costante ma ancora moderata; il debito elevato.

Il Governo ha ritenuto necessario che la correzione si inserisse organicamente in una strategia di medio periodo, sulla scia di quanto fatto dal 2014 e nel solco della programmazione tracciata nel Documento di Economia e Finanza. È quindi opportuno che la correzione si affianchi a una dimensione espansiva, di rafforzamento della crescita.
Con questo intervento si raggiunge l’obiettivo indicato nel DEF per l’indebitamento netto nel 2017: 2,1 per cento del PIL.
In questo modo il deficit si conferma su una traiettoria stabilmente discendente: 3,0% nel 2014, 2,7% nel 2015, 2,4% nel 2016 e 2,1% nel 2017. L’intervento avvia inoltre l’azione volta a impedire che scattino gli aumenti dell’IVA e delle accise previsti per il 2018.

Le caratteristiche della manovra (basata soprattutto sul recupero di basi imponibili oggetto di evasione o elusione) limitano gli effetti restrittivi sull’attività economica ed il contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale resta tra i cardini della politica economica di questo Governo come lo era stato per il precedente.
Ho più volte rappresentato la strategia del Governo con l’immagine di un sentiero stretto. Da un lato il debito pubblico che impone una progressiva riduzione del deficit; dall’altro lato l’esigenza di rafforzare la crescita in modo che i cittadini possano beneficiare di nuove e maggiori occasioni di lavoro e quindi di progresso sociale oltre che economico.
Il decreto legge 50 costituisce quindi un passaggio organico nella politica economica del Governo, in continuità con l’esecutivo precedente. E gli interventi a sostegno della crescita contemplati dal decreto sono numerosi.

  • Sono stanziati 3 miliardi di euro aggiuntivi per gli investimenti finalizzati alla ricostruzione nelle aree colpite dal terremoto.
  • Per ridurre il rischio di contrazione dell’attività economica nelle aree colpite dal terremoto e favorirvi nuovi insediamenti produttivi sono state create nuove Zone franche urbane.
  • Al fine di ridurre i tempi di pagamento degli enti territoriali sono state modificate alcune procedure di erogazione delle risorse dello Stato in favore delle regioni.
  • Ancora in favore degli enti locali e d’intesa con questi sono state stanziate risorse aggiuntive rispetto a quelle già rese disponibili recentemente.
  • Sono stati previsti nuovi interventi nel settore dei trasporti e delle infrastrutture.
  • Abbiamo introdotto ulteriori misure di finanza per la crescita.

2. Quadro generale degli effetti finanziari

Il provvedimento presentato dal Governo, in linea con il percorso già intrapreso con la legge di bilancio e in coerenza con il quadro programmatico di finanza pubblica contenuto nel DEF 2017 recentemente approvato dal Parlamento con apposite risoluzioni, contempera misure di consolidamento degli andamenti di finanza pubblica con interventi per la ricostruzione delle zone terremotate, iniziative per gli Enti territoriali e misure per il rilancio economico e sociale.

TAV. 1 Effetti DL 50/2017 – milioni di euro
Descrizione intervento s/e Indebitamento netto delle PA
2017 2018 2019 2020
Disposizioni contrasto per I'evasione fiscale          
Estensione dello Split payment a tutta la PA, ai professionisti, alle controllate dalla PA centrale e locale nonche alle quotate FTSE MIB e 1.046,0 1.555,0 1.555,0 504,0
Modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA e 100,0 100,0 100,0 100,0
Contrasto alle compensazioni indebite e 975,0 1.930,0 1.930,0 1.930,0
Innalzamento soglia mediazione da 20.000 a 50.000 e 0,0 72,0 72,0 72,0
Tassazione affitti brevi applicable da giugno 2017 e 81,3 139,3 139,3 139,3
Tassazione tabacco (rimodulazione accise) e 83,0 125,0 125,0 125,0
Introduzione meccanismo incrementale dal 2017 (Rimodulazione ACE) e 219,3 325,3 816,3 599,8
Altre misure in materia di giochi e riscossione          
Giochi: Aumento PREU AWP (+1,5%) e VLT (+ 0.5%) e 202,0 270,0 270,0 270,0
Giochi: Innalzamento prelievo vincite € da 6% a8% per il lotto; dal 6% al 12% per altri giochi (vincite superiori a 500€) e 36,0 143,0 143,0 143,0
Riscossione - soglia di 120.000 € per il pignoramento al valore complessivo dei beni anziche al singolo bene e 85,0 226,0 282,D 282,0
AItre misure          
Liti pendenti e 320,0 80,0    
Modifica regime patent box e   66,5 37,6 37,6
TOTALE ENTRATE e 3.147,6 5.032,1 5.470,2 4.202,7
Misure in materia di spese          
Tagli ministeri s -446,0 -14,0 0,0 0,0
Visco Sud (rimodulazione) s -110,0 55,0 55,0  
Fondo attualizzazione contributi pluriennali s       -69,1
TOTALE SPESE s -556,0 41,0 55,0 -69,1
TOTALE MANOVRA LORDA NOMINALE   3.703,6 4.991,1 5.415,2 4.271,8
Utilizzo risorse          
Interventi a favore delle aree terremotate s/e 600,5 1.000,1 1.000,3 68,5
Premi produttività e -1,9 0,9 0,2 0,1
Fispe s   40,0 12,5 74,8
Fondo esigenze indifferibili s   109,0 39,5 40,5
Sterilizzazione Clausola IVA e accise e   -3.828,5 -4.363,0 -4.088,0
TOTALE UTILIZZO RISORSE   -602,4 -4.976,7 -5.415,1 -4.271,7
TOTALE MANOVRA NETTA NOMINALE   3.101,2 14,4 0,1 0,1
Invitalia (SNF-FB) s 300,0      
 

Complessivamente (Tavola 1), considerate le maggiori entrate e le riduzioni di spesa, il decreto dispone una manovra lorda nominale di circa 3,7 miliardi nel 2017, 5 miliardi nel 2018, 5,4 miliardi nel 2019 e 4,3 miliardi nel 2020 a fronte di un utilizzo di risorse per circa 0,6 miliardi nel 2017, 5 miliardi nel 2018, 5,4 miliardi nel 2019 e 4,3 miliardi nel 2020.
L’indebitamento netto nominale migliora di circa 3,1 miliardi nel 2017. Come esposto nel Documento di Economia e Finanza 2017 (DEF 2017), con le misure contenute nel decreto legge il Governo attua per l’anno in corso una riduzione dell’indebitamento netto strutturale pari a 0,2 punti di PIL. Il decreto contiene, infatti, alcuni interventi classificabili come one off che devono essere scomputati dal valore nominale dell’aggiustamento. Si tratta delle maggiori spese e minori entrate tributarie disposte in relazione agli interventi sismici del 2016 e 2017 e delle entrate derivanti dalla definizione agevolata delle controversie tributarie.
Al netto delle misure una tantum l’effetto in termini di indebitamento netto della manovra nel 2017 è pari a circa 3.400 milioni. Negli anni successivi il provvedimento è sostanzialmente neutrale sull’indebitamento netto nominale. Le maggiori entrate sono infatti state utilizzate per avviare la disattivazione delle clausole di salvaguardia sull’IVA e per evitare l’incremento nel 2018 delle accise sui carburanti. Il Governo conferma gli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017 ed il conseguimento del pareggio strutturale di bilancio nel 2020.

3. Interventi a favore delle zone terremotate

Tra i principali interventi del decreto si annoverano le misure per accelerare la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Per queste finalità vengono complessivamente stanziati 3 miliardi di euro nel periodo 2017-2019 con effetti in termini di indebitamento netto complessivamente pari a circa 0,6 miliardi nel 2017, 1 miliardo in ciascuno degli anni 2018 e 2019 e 0,07 miliardi nel 2020.
In tale ambito le nuove risorse sono dirette al finanziamento di interventi di ricostruzione privata, alla verifica della vulnerabilità degli edifici pubblici e privati e di quelli scolastici, alla realizzazione di progetti di ripristino e adeguamento antisismico e all'acquisto e manutenzione dei mezzi occorrenti per le operazioni di concorso al soccorso alla popolazione civile.
Vengono prorogati i termini della sospensione dei versamenti tributari e si riconosce la facoltà di rateizzare i versamenti sospesi. Inoltre, al fine di agevolare la restituzione delle somme oggetto di sospensione, è stata differita la data di ripresa della riscossione al 16 febbraio 2018 prevedendo la possibilità di rateizzare tali somme in 9 rate mensili, senza sanzioni e interessi. Limitatamente alla ritenute alla fonte sospese, è stata anche prevista la possibilità di disporre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30 novembre 2017 una maggiore dilazione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
In ragione dei gravissimi danni arrecati ai territori colpiti dagli eventi sismici che si sono succeduti dal 24 agosto 2016 si è inteso fornire un forte sostegno alle imprese produttive incentivando sia quelle già operanti nell'area sia attraendo quelle che intenderanno avviarvi una nuova attività economica.
In particolare, il D.L. 50/2017 istituisce, per i periodi d’imposta 2017 e 2018, una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria riconoscendo alle imprese benefici fiscali e contributivi. In particolare, le agevolazioni spettano alle imprese che hanno subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento della media relativa ai tre periodi di imposta precedenti a quello in cui si è verificato l’evento. Per i comuni delle stesse regioni colpiti dal successivo sisma del 18 gennaio 2017 i benefici spettano alle imprese che hanno subito nel periodo 1 gennaio 2017-31 marzo 2017 una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento del corrispondente periodo dell’anno 2016.
Le agevolazioni – riconosciute anche alle imprese che avviano l’attività entro il 31 dicembre 2017 – consistono in:

  • esenzione, fino a concorrenza di 100.000 euro di reddito, dalle imposte sul reddito d’impresa;
  • esenzione, fino a concorrenza di 300.000 euro di valore di produzione netta, dall’IRAP;
  • esenzione dall’IMU degli immobili utilizzati per l’esercizio dell’attività economica;
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Il medesimo esonero spetta anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della ZFU.

Per assicurare la compatibilità con il diritto dell’Unione Europea le agevolazioni spettano nel limite del de minimis (il vantaggio di imposta calcolato rispetto a tre esercizi finanziari non può superare 200.000 euro per tutte le imprese con l’eccezione di quelle agricole per le quali il limite è di 15.000 euro).
Per il finanziamento di queste agevolazioni sono stati stanziati 194,5 milioni di euro per il 2017, 167,7 milioni di euro per il 2018 e 141,7 milioni di euro per il 2019.

4. Interventi per gli Enti territoriali

Il quadro normativo di riferimento per la gestione economico-finanziaria di regioni, città metropolitane, province e comuni non richiede interventi significativi, avendo lo stesso acquisito un assetto stabile a seguito delle due fondamentali riforme: 1. della contabilità (decreto legislativo 118 dal 2015); 2. del pareggio di bilancio in Costituzione (legge n. 243 dal 2016).
Sotto il profilo finanziario, poi, il recente DPCM attuativo del comma 439 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2017, ha distribuito rispettivamente il previsto fondo (comma 433), pari a 2 miliardi in termini di Saldo Netto da Finanziare per il 2017 e quello pari a circa 1 miliardo annuo in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto dal 2017 (comma 438).
Pertanto, il decreto legge si limita ad alcuni interventi, peraltro già condivisi con le Regioni e con l’ANCI, volti alla soluzione di temi contingenti, mettendo a disposizione del comparto risorse finanziarie aggiuntive per complessive 621 milioni nel 2017 e 100 milioni annui dal 2018.
A queste si aggiungono ulteriori stanziamenti per 270 milioni nel 2017 e nel 2018, e 260 milioni nel 2019 per la riqualificazione delle periferie a favore dei comuni e delle città metropolitane, nonché 64 milioni nel 2017, 118 milioni nel 2018, 80 milioni nel 2019 e 44 milioni nel 2020 per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica a favore delle province e città metropolitane. Entrambi gli interventi utilizzano le risorse stanziate sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Si tratta complessivamente di poco più di 2 miliardi di euro nel quadriennio 2017-2020, di cui circa 1 miliardo già nel 2017. In particolare:

Comuni

  • Al fine di favorire il progressivo superamento del criterio della spesa storica e l’adozione dei fabbisogni standard nel riparto del fondo di solidarietà comunale (circa 6,2 miliardi), è stato condiviso con ANCI un correttivo allo scopo di mitigare le variazioni negative conseguenti alla nuova metodologia perequativa.
  • È stata poi accolta la richiesta dell’ANCI di consentire le assunzioni di personale per il miglioramento nell’erogazione dei servizi, incrementando la percentuale di turn over (dal 25% al 75%) anche per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

Province e città metropolitane

In attesa della definizione a regime del quadro finanziario delle province e città metropolitane, il decreto legge in esame, in aggiunta alle risorse già riconosciute dal predetto DPCM (circa 910 milioni annui a regime dal 2017):

  1. assegna 220 milioni per l’anno 2017 e 100 milioni annui a decorrere dall’anno 2018 quali contributi per l’esercizio delle funzioni fondamentali e per la manutenzione straordinaria della rete viaria;
  2. 2. assegna una quota del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (articolo 1, comma 140 della legge di bilancio per il 2017) per un importo pari a 64 milioni di euro per l'anno 2017, 118 milioni di euro per l'anno 2018, 80 milioni di euro per l'anno 2019 e 44,1 milioni di euro per l'anno 2020, per il finanziamento degli interventi in materia di edilizia scolastica coerenti con la Programmazione triennale del MIUR;
  3. prevede ulteriori strumenti ordinamentali utili al conseguimento degli equilibri di parte corrente dei bilanci del comparto;
  4. ripartisce a regime sia il concorso alla finanza pubblica a carico di province e città metropolitane che i contributi in favore del comparto, previsti a legislazione vigente, con lo scopo di stabilizzare le predette grandezze.

Regioni

In attuazione dell’Intesa tra Governo e Regioni del 23 febbraio 2017, il decreto legge, in aggiunta al 1,7 miliardi assegnato dal predetto DPCM:

  1. riconosce, utilizzando le risorse stanziate sul Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, 400 milioni in termini di Saldo Netto da Finanziare e 132 milioni in termini di Indebitamento Netto, in favore delle regioni, al fine di limitare gli impatti della manovra a carico dei bilanci regionali e da destinare esclusivamente ad investimenti aggiuntivi;
  2. ripartisce gli spazi finanziari per investimenti aggiuntivi (500 milioni in termini di Indebitamento Netto) previsti dalla legge di bilancio 2017;
  3. stabilizza il Fondo per il Trasporto Pubblico Locale (4,790 miliardi per il 2017 e 4,933 miliardi annui dal 2018), sganciandolo dall’andamento delle accise.

Misure per favorire i pagamenti dei debiti degli enti territoriali

Per ridurre ulteriormente i tempi di pagamento dei debiti degli enti territoriali, sono state modificate le procedure di erogazione delle risorse dello Stato in favore delle regioni, con l’auspicio che le stesse possano velocizzare, a loro volta, le erogazioni in favore di aziende sanitarie, di aziende ospedaliere e degli enti locali.
In particolare, l’erogazione in acconto del Fondo per il trasporto Pubblico Locale (4,9 miliardi) è stata incrementata dal 60% all’80%, mentre sono stati ridotti i tempi di erogazione delle risorse in materia sanitaria.

5. Interventi nel settore dei trasporti e delle infrastrutture

Da ultimo mi preme ricordare le disposizioni che riguardano il settore dei trasporti e delle infrastrutture. In proposito segnalo la già accennata stabilizzazione del fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale - che consentirà alle Regioni una migliore programmazione e una più efficiente allocazione delle risorse – e l’istituzione di un apposito fondo del bilancio dello Stato destinato a finanziare gli interventi per l’ammodernamento dei carri merci e a compensare le imprese ferroviarie dei maggiori oneri di gestione.
Degne di rilievo sono anche le norme che, sebbene rivestano carattere ordinamentale, prevedono lo sviluppo di nuove sinergie tra ANAS s.p.a. e il gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. con lo scopo di rilanciare gli investimenti del settore delle infrastrutture attraverso la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la gestione integrata delle reti ferroviarie e stradali di interesse nazionale: si prevede in particolare la possibilità del trasferimento di ANAS all’interno del gruppo Ferrovie dello Stato previa verifica di determinate condizioni e dell’assenza di effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.
Un cenno merita, infine, la disposizione (articolo 50) che autorizza l’aumento di capitale sociale, con apporto pubblico, di Invitalia nella misura massima di 300 milioni di euro nell’anno 2017. La disposizione era stata immaginata allo scopo di creare la condizioni per la realizzazione del piano industriale di Alitalia, ma, nel nuovo contesto determinato dall’apertura dell’amministrazione straordinaria, è superata dalle nuove misure adottate dal Governo. Le stesse risorse, ulteriormente integrate, sono infatti state utilizzate con il recente decreto legge per il finanziamento di un prestito oneroso a favore dell’amministrazione straordinaria di Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A..

6. Misure “Finanza per la crescita”

Le misure di “Finanza per la Crescita”, introdotte negli ultimi tre anni, stanno aiutando le imprese a migliorare la governance e ad accedere al mercato dei capitali.
Con il recente intervento in materia di Piani Individuali di Risparmio (PIR) è stato introdotto un nuovo forte incentivo agli investimenti che permette di canalizzare il risparmio privato verso l’economia reale italiana. Si tratta, sostanzialmente, di un’esenzione per i proventi derivanti dagli investimenti nel capitale di rischio e in quello di debito delle imprese radicate in Italia con l’obiettivo di spostare il risparmio delle famiglie, generalmente impiegato in attività molto liquide (depositi, conti correnti), verso investimenti produttivi in modo stabile e duraturo, al fine di sostenere l’economia reale italiana nel lungo periodo.
Insieme ai PIR è stato previsto un analogo incentivo fiscale anche per il risparmio previdenziale privato; si tratta sempre di un’esenzione ma – a differenza di quella concessa ai PIR – si applica ai proventi derivanti dagli investimenti di lungo termine (5 anni) effettuati dalle casse previdenziali e dai fondi pensione nel solo capitale di rischio delle imprese radicate nel territorio dello Stato.
Al fine di dare maggiori certezze al mercato rispetto all’applicazione della nuova normativa sui PIR e sul risparmio previdenziale, il decreto contiene alcune disposizioni di portata essenzialmente chiarificatrice. In particolare, si precisa che nel PIR possono confluire sia investimenti nel capitale di rischio sia investimenti nel capitale di debito e si esplicita il regime fiscale delle minusvalenze nell’ambito dell’agevolazione prevista per le casse previdenziali e i fondi pensione.
Il DL 50/2017 arricchisce ulteriormente le misure di “Finanza per la crescita”. In particolare, il provvedimento disciplina il trattamento fiscale del cosiddetto carried interest, ovvero di una particolare tipologia di proventi derivanti dall’investimento che manager e gestori possono effettuare nelle società di cui sono dipendenti e/o nei fondi che gestiscono allineando i loro interessi e rischi con quelli degli investitori.
La norma qualifica i proventi da carried interest come redditi di capitale analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti europei (per esempio in Francia e in Germania) contribuendo a rendere l’ordinamento italiano più competitivo.
La misura può dare un importante contributo allo sviluppo del mercato del private equity e del private debt, favorendo il finanziamento in particolare delle PMI ancora troppo penalizzate dalla dipendenza dai finanziamenti bancari.

7. Le fonti di copertura

Il reperimento delle risorse per il finanziamento di tali interventi è assicurato prevalentemente attraverso un pacchetto di disposizioni che mirano al recupero della base imponibile e all’accrescimento della fedeltà fiscale.
Si tratta di misure che hanno carattere strutturale e intervengono attraverso strumenti e modalità già sperimentate con precedenti interventi normativi.

Si prevede, in particolare, di estendere l’ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) (cosiddetto split payment, introdotto con la legge di stabilità 2015) a tutte le unità istituzionali che risultano incluse nel conto consolidato della Pubblica amministrazione, alle società controllate direttamente o indirettamente dalla Pubblica amministrazione centrale e locale, alle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana e ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.
Le valutazioni ex post degli effetti della misura hanno evidenziato un recupero di gettito di circa 2,5 miliardi di euro, ben superiore rispetto alle stime iniziali (988 milioni su base annua).
L’efficacia del meccanismo ha indotto il Governo a chiedere alla Commissione Europea di presentare una proposta di proroga fino al 30 giugno 2020 della misura speciale di deroga già concessa nel 2015 e l’estensione dell’ambito di applicazione.
La Commissione, dopo aver considerato positivamente tutti gli elementi forniti sia in ordine alle valutazioni di affidabilità dei nuovi soggetti tenuti al versamento dell’IVA sia in merito alla possibilità di assicurare una tempistica dei rimborsi adeguata, ha presentato una proposta che accoglieva le richieste dell’Italia. Il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la relativa decisione di esecuzione lo scorso 25 aprile 2017.

Dall’estensione dello Split Payment è atteso un recupero di gettito pari a 1.046 milioni di euro per il 2017 (considerando l’entrata in vigore della misura a luglio), a 1.555 milioni di euro per il 2018 e 2019 e a 504 milioni di euro per il 2020.
Inoltre, per limitare gli abusi dell’istituto delle compensazioni fiscali si rende obbligatorio l’uso dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate per l’effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA e viene ridotto a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni sulle imposte sui redditi, IRAP e IVA. Da questa misura è atteso un risparmio, sotto forma di minori compensazioni, pari a 975 milioni di euro per il 2017 e a 1,9 miliardi dal 2018.
Attraverso le compensazioni i contribuenti possono utilizzare eventuali crediti d’imposta per ridurre il versamento di altre imposte e contributi. In passato, sono stati introdotti vincoli alle compensazioni che si sono rivelati molto efficaci nel contrastare l’utilizzo indebito di questo istituto. In particolare, per effetto delle misure previste dal DL 78/2009 le compensazioni si sono ridotte di quasi 5,7 miliardi di euro nel 2010 (rispetto ad una stima iniziale di circa 1 miliardo), restando stabili negli anni successivi e migliorando strutturalmente la dinamica del gettito IVA.
Altre disposizioni con effetti positivi sul gettito, prevedono l’incremento dell’aliquota del prelievo erariale unico (PREU) applicato sulla raccolta derivante dal gioco attraverso apparecchi automatici tipo slot machine, il contestuale aumento del prelievo sulle vincite superiori a 500 euro conseguite nel gioco del lotto e nelle lotterie istantanee e l’innalzamento delle accise sui tabacchi lavorati.
Si introduce una ritenuta del 21 per cento, operata come cedolare secca, sui canoni di locazioni brevi di immobili residenziali prevedendo l’obbligo per i soggetti che svolgono attività di intermediazione immobiliare di trasmissione dei dati relativi ai contratti conclusi tramite il loro operato. In assenza dell’opzione per l’applicazione della cedolare secca, la stessa ritenuta si considera operata a titolo di acconto.
La novità più rilevante della nuova disciplina consiste nell’aver imposto ai soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi per il loro tramite.
Inoltre, avuto riguardo alla circostanza che esiste una pluralità di soggetti non residenti che utilizzano in Italia i marchi di portali di intermediazione on-line, è stato previsto che l’Agenzia delle Entrate stipuli con gli stessi convenzioni finalizzate a definire le modalità di collaborazione per il monitoraggio delle locazioni concluse per il loro tramite.
Con l’entrata in vigore della misura dal 1° giugno 2017, per il 2017 è previsto un recupero di gettito pari a 81,3 milioni di euro e 139,3 milioni di euro su base annua per gli anni successivi.
Inoltre, vengono riviste le modalità di determinazione del regime di aiuto alla crescita economica (ACE), superando il criterio di individuazione degli incrementi di capitale proprio agevolabili rispetto ad una base fissa del capitale proprio (31 dicembre 2010) e prevedendo, in alternativa, una base di riferimento mobile (quinto esercizio precedente a quello per il quale si applica il beneficio).
La modifica introdotta è finalizzata ad evitare che la misura generi nel lungo periodo effetti contrari agli obiettivi perseguiti. Infatti, con l’introduzione dell’ACE nel 2011 si era inteso riequilibrare il trattamento tributario di sfavore del capitale di rischio rispetto al capitale di debito e, per questa via, favorire la capitalizzazione delle imprese. In tale ottica, un incentivo commisurato a regime su una base fissa (lo stock di capitale investito a partire dal 2011) rischia nel lungo periodo di disincentivare nuove capitalizzazioni in quanto l’agevolazione continuerebbe a spettare anche in assenza di esse.
La misura è anche in linea con gli orientamenti comunitari. La nuova proposta di direttiva sulla base imponibile comune consolidata per la tassazione delle società prevede un analogo incentivo per la crescita e gli investimenti (AGI, Allowance for Growth and Investment) in cui la base di commisurazione dell’agevolazione è per l’appunto una base mobile decennale.

La misura comporta un recupero di gettito di circa 219 milioni di euro per il 2017, circa 325 milioni di euro per il 2018, circa 816 per il 2019 e circa 600 milioni di euro dal 2020.
Il D.L. 50/2017 allinea la disciplina del regime Patentbox introdotto dalla Legge di Stabilità per il 2015 allo standard internazionale adottato dal G20 in materia di regimi agevolativi dei redditi derivanti dai beni intangibili.
In particolare si escludono i marchi dall’insieme dei beni immateriali per i quali è possibile fruire del regime agevolativo, prevedendo al contempo che si possano agevolare i redditi derivanti dall’uso congiunto di altri beni intangibili ammissibili.
Inoltre, si disciplina la fruizione dei benefici del regime per i contribuenti che hanno esercitato l’opzione per lo stesso a legislazione previgente, che continueranno a beneficiare del regime per tutto il quinquennio di validità dell’opzione, senza possibilità di rinnovo alla scadenza e, comunque, non oltre il 30 giugno 2021. Con questa previsione si è inteso tutelare il legittimo affidamento di questi contribuenti pur garantendo, con riferimento alla durata massima dei benefici, il rispetto degli obblighi internazionali. Per assicurare la certezza del diritto, si chiarisce che le nuove e più stringenti disposizioni avranno effetto solo per le opzioni esercitate dai contribuenti con riferimento al periodo di imposta che inizia dal 1 gennaio del 2017.
Un ultimo intervento riguarda la modifica della disciplina in materia di pignoramenti immobiliari con la possibilità di agire in via esecutiva su più immobili di valore complessivo superiore a 120.000 euro ferma restando naturalmente l’impignorabilità dell’unico immobile di proprietà (adibito ad uso abitativo e in cui il debitore risieda anagraficamente. Questo dovrebbe determinare, ai fini della riscossione, un effetto deterrente nei confronti dei contribuenti sottoposti a procedura ipotecaria (preavviso di ipoteca e iscrizione di ipoteca) con un conseguente incremento del gettito.
Contribuiscono al finanziamento del provvedimento le misure di contenimento della spesa (circa 450 milioni nel 2017). Si tratta nello specifico delle riduzioni di spesa dei bilanci dei Ministeri. Infine, con lo scopo di conseguire il pieno impiego delle risorse precedentemente stanziate per il credito d’imposta concesso alle imprese che acquistano beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle aree del Mezzogiorno (come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020) sono state opportunamente rimodulate le relative dotazioni di bilancio.

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