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Audizione del Ministro del tesoro alla Commissione Finanze della Camera dei deputati

14/06/2000

Stato di attuazione della riforma delle fondazioni bancarie

Audizione del Ministro del tesoro alla Commissione Finanze della Camera dei deputati

(14 giugno 2000)

Il processo di riforma delle fondazioni bancarie si sta avviando a conclusione con il completamento della fase di approvazione degli statuti. Il Governo non può pertanto che apprezzare l'interesse con cui il Parlamento, ed in particolare questa Commissione, stanno seguendo l'attuazione della riforma in questa delicatissima fase. Vorrei pertanto esprimere un ringraziamento nei confronti della Commissione bilancio della Camera e del suo Presidente, per l'occasione che mi è data di riferire sullo stato di attuazione della riforma, nonché sul ruolo in essa svolto dal Ministero del Tesoro, attualmente investito delle funzioni di Autorità di vigilanza.

Il ruolo dell'Autorità di vigilanza; la divisione di attribuzioni fra Ministro e Ministero

Ritengo preliminarmente necessario richiamare l'attenzione sulla portata e sui limiti del ruolo che il Parlamento ha voluto affidare al Tesoro, assegnandogli le funzioni di Autorità di vigilanza sulle fondazioni. Come è noto, infatti, la legge la legge n. 461/98 gli ha attribuito tale compito fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di tali società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo.

Come aveva avuto modo di chiarire a suo tempo anche il Presidente del Consiglio, prof. Giuliano Amato, quando ricopriva l'incarico di Ministro del tesoro, tale disposizione comporta una sostanziale divisione di compiti fra il Ministro e gli Uffici del Dipartimento del tesoro.

Al Ministro compete una funzione di indirizzo generale, la quale si estrinseca principalmente nell'emanazione di atti con tale finalità. Agli Uffici del Dipartimento del tesoro spetta invece il compito di dare concreta attuazione alla disciplina che si è appena richiamata, nonché agli atti di indirizzo, occupandosi quotidianamente dell'attività di vigilanza tecnica ed assumendone quindi le relative responsabilità.

Non mi soffermerò, pertanto, sui diversi provvedimenti assunti dal Ministero in ordine all'approvazione degli statuti delle singole fondazioni, rinviando in proposito ai chiarimenti già dati dal Direttore generale del Tesoro, prof. Mario Draghi, nel corso dell'audizione tenuta davanti a questa Commissione il 1 giugno scorso. Cercherò, invece, di tracciare un quadro generale dell'attività svolta a partire dall'approvazione del decreto legislativo n. 153 del 1999 con cui il Governo ha dato attuazione alla delega contenuta nella legge n. 461.

Proverò ad evidenziare le maggiori problematiche fin qui emerse, soprattutto con riguardo alla redazione degli statuti ed all'attività di vigilanza sugli stessi esercitata dal Ministero, dando conto in tal modo dello stato di attuazione di riforma e delle prospettive che si aprono per i prossimi mesi. Non mancherò di offrire alcuni chiarimenti anche sui rilievi presentati dalla Commissione europea in relazione alle agevolazioni fiscali riconosciute alla Fondazioni, sebbene tale questione sia ancora oggetto di discussione e confronto fa il Governo e la Commissione.

L'ordinamento delle fondazioni come combinazione di fonti di più livelli: gli atti di indirizzo del Ministro

Attraverso la legge n. 461/98 si è dato avvio alla produzione di una serie di fonti regolatrici delle fondazioni, tutte reciprocamente collegate ed interdipendenti. Nel disegno del legislatore, infatti, l'ordinamento delle fondazioni doveva scaturire non solo dalla legge delega e dal decreto legislativo che le ha dato attuazione, ma anche da altre disposizioni affidate alla produzione di soggetti diversi.

La normativa di rango legislativo doveva essere completata da parte dell'Autorità di vigilanza attraverso l'emanazione dei richiamati atti di indirizzo di carattere generale, aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella società bancaria conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità ed onorabilità, le ipotesi di incompatibilità, le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo presso le Fondazioni, la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento.

In tale quadro, questi atti - pur nei limiti tracciati dalla normativa primaria - avevano la funzione di completare i contenuti della legge, grazie alla loro flessibilità nonché alla capacità di adattarsi nel tempo alle esigenze del settore, senza che fosse necessario ricorrere a procedure di modifica normativa lunghe e complesse. La loro emanazione è stata affidata all'Autorità di vigilanza proprio in considerazione del fatto che essa, garantendo istituzionalmente un continuo contatto e dialogo con le fondazioni, rappresenta il soggetto più adatto a percepirne le esigenze e a rilevare le necessità di controllo.

Fra gli atti di indirizzo, in sede di prima applicazione assumevano un rilievo particolare quelli necessari per l'adeguamento degli statuti. La loro emanazione, pur non essendo necessitata, era tuttavia legata alla precisa scansione temporale immaginata per completare la fase di avvio della riforma. Si era infatti previsto che tali atti dovessero essere emanati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153/99, così da consentire alle fondazioni di adeguarvisi, approvando le rispettive modifiche statutarie entro i sei mesi successivi. Nel caso in cui il Ministro non avesse proceduto all'emanazione di tali atti, le fondazioni avrebbero potuto procedere direttamente alla modifica degli statuti, ferma restando la potestà dell'Autorità di vigilanza di emanare in un secondo momento gli atti di indirizzo previsti dalla legge.

Il Ministro, anche al fine di facilitare il compito delle fondazioni, ha ritenuto utile esercitare le prerogative attribuite dalla legge fornendo le direttive generali atte a chiarire e specificare i vincoli posti dalla legge n. 461 e dal d.lgs. n. 153. Il 5 agosto 1999, nel rispetto dei termini di legge, è stato emanato un apposito atto di indirizzo in cui sono state affrontate le principali problematiche relative alla riforma degli statuti, offrendo, anche attraverso una serie di esemplificazioni pratiche, una sorta di guida per garantire che ciascuna fondazione, nella sua autonomia, potesse trasfondere nel proprio statuto i principi individuati dalla legge. Il significato di tale atto non può però essere ridotto a quello di mero chiarimento delle disposizioni legislative; esso, infatti, costituisce di per sé uno strumento idoneo ad assicurare che le medesime disposizioni trovino un'applicazione uniforme.

Lo statuto quale strumento per l'applicazione della riforma ed il ruolo dell'Autorità di vigilanza nella sua approvazione

Il secondo tipo di fonte diretto a completare la disciplina delle fondazioni bancarie era costituito dagli statuti che ogni singola fondazione avrebbe dovuto elaborare in relazione alla propria storia, alle specifiche esigenze ed alle finalità perseguite. Essi rappresentano il massimo riconoscimento dell'autonomia di questi enti, la fonte prima attraverso cui regolare la propria azione, salvaguardando e valorizzando le rispettive peculiarità.

Gli statuti hanno però anche una seconda importantissima funzione: rappresentano - insieme agli eventuali regolamenti interni - l'ultimo anello normativo per l'attuazione della legge delega, e sono quindi lo strumento attraverso cui i principi fissati da questa devono trovare concreta realizzazione.

Quest'ultimo profilo spiega perché il legislatore abbia voluto affidare l'approvazione di tali atti all'Autorità di vigilanza.

Alle fondazioni spetta quindi il compito di elaborare gli statuti e di trasmetterli all'Autorità per il relativo controllo. Qualora l'ente si sia adeguato alle disposizioni di legge, l'Autorità provvede all'approvazione entro sessanta giorni, decorsi i quali le modificazioni si intendono approvate tacitamente. Se invece il Ministero riscontra mancanze o contrasti rispetto al disposto normativo, deve formulare le osservazioni necessarie per richiedere la modifica dei testi presentati, interrompendo il termine appena menzionato.

La procedura di approvazione ed il suo stato di completamento

Il legislatore non ha fissato termini precisi per il recepimento delle osservazioni del Ministero da parte delle fondazioni, nonché per il conseguente nuovo invio degli statuti ai fini dell'approvazione definitiva. Le ragioni di tale scelta devono probabilmente essere cercate nel fatto che al tempo dell'approvazione della legge si immaginava la formulazione delle osservazioni come un fatto del tutto eccezionale, prevedendosi il generale rispetto delle disposizioni generali prima richiamate.

Purtroppo però, l'esperienza degli ultimi mesi dimostra che tali previsioni erano per molti aspetti ottimistiche. Innanzitutto era stata forse sottovalutata l'oggettiva difficoltà dell'operazione da realizzare e l'impegno conseguentemente richiesto alle fondazioni. Queste hanno utilizzato tutto il tempo che era stato loro accordato, inviando solo alla vigilia della scadenza del termine finale i testi contenenti le modifiche approvate dai relativi organi. Tutto ciò, con la conseguenza di obbligare l'Autorità ad uno sforzo particolarmente intenso, dovendo essa vagliare tutti gli statuti quasi contemporaneamente.

In secondo luogo non era stato previsto che la quasi totalità degli schemi di statuto sottoposti all'Autorità si sarebbero distaccati dal dettato normativo, pur per profili, con modalità ed ampiezza differenti. Ciò ha reso necessario formulare una serie di osservazioni dirette a richiamare il rispetto della normativa generale, con la conseguenza di interrompere il termine di sessanta giorni, in attesa del recepimento delle osservazioni.

Taluni di questi enti hanno risposto in tempi rapidi, conformandosi alle osservazioni formulate ed ottenendo quindi l'approvazione dello statuto. Si tratta di un numero ancora troppo esiguo (solo otto), sebbene al loro interno vi siano alcune delle maggiori fra esse, quali la Fondazione Cariplo e la Compagnia di San Paolo e sebbene nelle ultime settimane si sia registrato un positivo aumento degli statuti approvati.

La maggior parte delle fondazioni, invece, non ha ancora inviato i testi statutari con le modifiche richieste, e non hanno quindi ancora assunto la personalità giuridica diritto privato, la cui acquisizione è appunto legata alla definitiva approvazione dello statuto.

Quanto detto non deve però far ritenere che il Ministero sia sfornito di mezzi per garantire l'attuazione della riforma, specie in presenza di possibili atteggiamenti dilatori da parte delle fondazioni. Esiste una concreta esigenza di garantire l'applicazione della riforma in tempi relativamente rapidi.

Nel caso in cui le fondazioni mostrassero di non voler recepire i principi normativi che sono stati trasfusi nelle osservazioni finora formulate, dovrebbe ritenersi non solo legittimo, ma anche doveroso un intervento dell'Autorità diretto a far rispettare il dettato legislativo, anche attraverso l'adozione dei provvedimenti straordinari che fossero ritenuti necessari.

Vorrei pertanto riaffermare in questa sede la ferma volontà del Governo di garantire il rapido completamento della fase di approvazione degli statuti e, così, il pieno funzionamento della riforma. A tal fine, l'Autorità di vigilanza ha recentemente inviato una lettera di sollecito alle fondazioni che da più tempo avevano ricevuto le osservazioni del Tesoro ma che non avevano ancora dato ad esse riscontro. Qualora anche tale tentativo non producesse positivi effetti di accelerazione, l'Autorità si vedrà costretta a utilizzare altri strumenti per assicurare il rispetto dei tempi della riforma. Ciò, nella ferma convinzione che questo rappresenti anche un passaggio di fondamentale importanza a vantaggio delle stesse fondazioni e delle comunità in cui esse operano.

Devo peraltro segnalare che dai contatti informali intercorsi tra gli uffici del Tesoro e le fondazioni negli ultimi giorni, sembra emergere una crescente disponibilità da parte della maggioranza di esse a recepire le osservazioni formulate.

La recente pronuncia del T.A.R. Lazio sull'atto di indirizzo e la possibile influenza sulla definitiva attuazione della riforma

Questa ottimistica previsione trova oggi conforto anche in alcuni sviluppi della vicenda giudiziaria apertasi con la presentazione, da parte di talune fondazioni, di ricorsi diretti ad impugnare l'atto di indirizzo del 5 agosto 1999. Il Giudice amministrativo ha infatti recentemente dichiarato inammissibile uno di questi ricorsi, accogliendo le tesi sostenute dal Ministero attraverso l'Avvocatura generale dello Stato (T.A.R. Lazio, Sez. III, sent. n. 4546, 1 giugno 2000).

Fin dall'inizio era apparso chiaro che le fondazioni, ed in particolare alcune di quelle aventi origine associativa, con tali iniziative giudiziarie intendevano contestare la legittimità dell'intero impianto della riforma e non solamente l'atto di indirizzo. La recente pronuncia giurisdizionale rappresenta quindi un elemento importante, auspicabilmente capace di fugare ogni dubbio sulla legittimità del complesso normativo a cui si è fatto riferimento.

Ci si attende ora dalle fondazioni una collaborazione più solerte e che vengano meno le residue resistenze per l'applicazione della riforma.

Da parte sua, il Ministero, ritenendo che il successo della riforma sia legato anche al rapido avvio della sua piena operatività, ha deciso di rinunciare ai termini di legge assegnati a suo favore, impegnandosi ad approvare entro venti giorni dal ricevimento della relativa documentazione gli statuti che abbiano recepito interamente le osservazioni formulate.

L'esame degli esposti pervenuti e l'attenzione dedicata al rinnovo degli organi

Vorrei anche sottolineare che il Ministero ha voluto considerare il processo di approvazione degli statuti alla stregua di una procedura aperta e "dialogante", nella quale dovevano trovare ascolto le istanze dei diversi soggetti in vario modo interessati. Alla luce di questa impostazione, l'Autorità ha valutato con grande attenzione i numerosi atti di intervento pervenuti da più parti in riferimento a diversi statuti, considerandoli contributi volti ad assicurare che le modifiche statutarie fossero l'esito di un lavoro nel quale potessero riconoscersi tutti i diversi soggetti interessati.

Occorre anche evidenziare l'importanza che il Ministero ha attribuito al fatto che gli statuti prevedessero la tempestiva ricostituzione degli organi sulla base delle nuove disposizioni statutarie, evitando l'eccessivo prolungarsi di situazioni transitorie con la permanenza in carica degli organi nominati sulla base del regime previgente. Gli organi uscenti sono stati autorizzati a permanere in carica esclusivamente per assicurare l'ordinaria amministrazione nonché per attivare le procedure necessarie alla costituzione dei nuovi organi.

In alcuni casi l'Autorità ha voluto accogliere le specifiche istanze di talune fondazioni che domandavano di poter compiere alcuni atti di straordinaria amministrazione. Tale autorizzazione è stata accordata unicamente nel caso in cui particolari situazioni facevano temere possibili danni all'integrità patrimoniale. È questo, ad esempio, il caso di taluni procedimenti di dismissione già autorizzati, il cui buon esito avrebbe potuto essere compromesso dalla decadenza degli organi in carica.

La vigilanza sul rispetto di alcuni principi generali della riforma

La legge n. 461/98 ha affermato alcuni principi fondanti per l'intera riforma, affidando all'Autorità di vigilanza il compito di verificarne il rispetto. Appare utile richiamare alcuni di questi principi e i loro corollari sviluppati nel processo di verifica statutaria.

Vorrei riferirmi, in particolare, alla separazione dalla società bancaria conferitaria, alla gestione del patrimonio, all'organizzazione interna, nonché all'indipendenza della fondazione.

Il rapporto con le società bancarie conferitarie e la valorizzazione del patrimonio

La separazione della fondazione dalla società bancaria conferitaria non esaurisce il suo valore nella mera affermazione di una discontinuità rispetto al passato, ma acquista un significato preciso anche con riguardo allo sviluppo successivo delle fondazioni. Essa è infatti elemento indispensabile per garantire la necessaria diversificazione del patrimonio e la sua adeguata redditività.

Diviene quindi possibile dare una corretta interpretazione del vincolo dei "4 anni più 2", sancito dal legislatore quale limite massimo per procedere alla dismissione delle banche controllate dalle fondazioni. La concessione di uno spazio temporale così ampio è stata giustificata soprattutto con l'esigenza di salvaguardare il patrimonio delle fondazioni, evitando che la vendita contemporanea e repentina delle loro partecipazioni potesse comportare un deprezzamento delle stesse, con un sostanziale depauperamento di tali enti.

Le medesime preoccupazioni portano però a ritenere che le fondazioni siano tenute a disfarsi anche entro termini più ravvicinati delle proprie partecipazioni bancarie quando queste impediscano una sufficiente diversificazione del patrimonio o la sua adeguata redditività.

Il controllo sulla conservazione del patrimonio e sulla sua valorizzazione

Il principio di conservazione e valorizzazione del patrimonio formerà oggetto di specifica attenzione da parte dell'Autorità di vigilanza, al di là della fase di approvazione degli statuti, anche attraverso l'emanazione - espressamente prevista dal d.lgs n. 153 - degli atti di indirizzo sulla diversificazione degli investimenti e sulle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella società conferitaria.

Nella stessa prospettiva deve essere vista l'attenzione dell'Autorità verso le forme di partrimonializzazione del reddito realizzate mediante l'istituzione di riserve facoltative. Il legislatore ha infatti inteso garantire che, ferma restando la conservazione del patrimonio nel tempo, i settori di intervento potessero giovarsi del continuo afflusso dei redditi da esso derivanti, evitando che un ingiustificato accrescimento del patrimonio potesse andare a discapito del perseguimento delle finalità statutarie. Ciò naturalmente non escluderà, sotto il controllo dell'Autorità, che possano essere istituite riserve facoltative, opportunamente motivate, anche al fine di garantire che il flusso erogativo rimanga costante nel tempo, al di là delle possibili variazioni nella redditività del patrimonio nei singoli esercizi.

Con riguardo alla conservazione del patrimonio ed alla destinazione del reddito, occorre infine richiamare l'attenzione sul divieto di distribuzione, anche indiretta, di utilità economiche agli amministratori, agli associati, ai fondatori ed ai dipendenti, che ha trovato applicazione, nel controllo sugli statuti, attraverso l'evidenziazione di una serie di limiti posti all'erogazione di taluni tipi di compensi ai componenti gli organi, nonché nella previsione che su di essi si esercitasse, in linea generale, il vaglio degli organi di controllo interni.

La vigilanza sul rispetto dei vincoli in materia di indipendenza dei componenti gli organi

Un altro principio di legge su cui appare opportuno soffermarsi è quello dell'indipendenza delle fondazioni, a garanzia del loro corretto operare per il perseguimento delle finalità statutarie. Esso ha trovato puntuale corrispondenza nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999.

L'indipendenza delle fondazioni - che deve essere misurata nei confronti sia della banca conferitaria, sia degli enti designanti, sia, infine, dei destinatari delle erogazioni - riguarda tanto le persone chiamate ad operare all'interno della fondazione, quanto l'ente nel suo complesso. Sotto il primo profilo, l'Autorità si è impegnata a verificare che gli statuti prevedessero per i componenti gli organi, oltre che la rispondenza a precisi requisiti di onorabilità e professionalità, anche il rispetto di alcune ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità.

Il legislatore delegato aveva espressamente previsto l'emanazione di taluni atti di indirizzo relativi ai requisiti di professionalità ed onorabilità, nonché alle ipotesi di incompatibilità ed alle cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che esercitano le funzioni di indirizzo, amministrazione, controllo, e direzione all'interno della fondazione. Questi atti, al di là dei profili già affrontati con l'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, possono essere emanati anche successivamente rispetto alla prima applicazione della legge.

L'equilibrata rappresentanza dei soggetti designanti quale espressione dell'indipendenza delle fondazioni

Per quanto invece attiene all'indipendenza della fondazione nel suo complesso, conviene qui richiamare alcuni vincoli riguardanti gli organi designanti ed in particolare la necessità che, nell'ambito dell'organo di indirizzo, sia garantita un'adeguata e qualificata rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, nonché l'apporto di personalità che, per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori a cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Il legislatore ha stabilito che queste componenti siano presenti in modo che ne sia garantita una rappresentanza equilibrata.

Appare evidente il fatto che la rappresentanza maggioritaria di uno dei soggetti designanti o di una categoria di essi avrebbe comportato un'influenza sull'intera attività della fondazione, rendendola strumento per la realizzazione di finalità improprie.

L'importanza di questo principio spiega l'attenzione che l'Autorità ha voluto dedicare per garantirne il rispetto. Pur lasciando all'autonomia delle fondazioni l'individuazione degli enti a cui attribuire i poteri di designazione, il Ministero ha prestato attenzione a che fosse rispettato l'equilibrio indicato, per consentire alla fondazione di restare in contatto con le componenti più rappresentative della comunità, leggerne con maggiore facilità i bisogni e dare ad essi le risposte più adeguate.

Tutti questi interventi, al pari di quelli diretti a garantire una maggiore efficienza, efficacia e trasparenza sull'attività della fondazione, assicurando un più diffuso controllo sociale sul suo operato, rappresentano dunque una garanzia del migliore perseguimento dei fini istituzionali da parte delle fondazioni e, così, della conservazione di quella generale credibilità che costituisce la parte più cospicua e preziosa dei loro pur ricchi patrimoni.

Le fondazioni di origine associativa ed il ruolo riservato alle assemblee

Merita qualche considerazione anche la peculiare figura delle fondazioni di origine associativa, che costituiscono una componente significativa nell'ambito delle fondazioni bancarie, ricevendo un'attenzione specifica da parte del legislatore. Quest'ultimo, oltre a richiamare, con riguardo alle assemblee, le disposizioni dettate in via generale per gli altri organi delle fondazioni sui requisiti di onorabilità e professionalità, sulle incompatibilità interne ed esterne, nonché sulla durata dei mandati, ha voluto definire i compiti e le funzioni che esse avrebbero potuto svolgere nel caso in cui le fondazioni avessero deciso di mantenerle in vita pur dopo la riforma statutaria.

Per garantire uniformità nella struttura interna delle fondazioni, dotandole di un disegno organizzativo funzionale al migliore perseguimento delle finalità istituzionali, si è previsto che anche in tali enti gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo mantenessero i compiti previsti in via generale. Le funzioni attribuibili all'assemblea, pur residuali rispetto a quelle appena richiamate, potevano comunque spingersi fino a prevedere che tale organo nominasse una quota non maggioritaria dei componenti l'organo di indirizzo.

Il Ministero, pertanto, ha preso atto della legittima scelta di molte fondazioni che hanno optato per il mantenimento dell'assemblea e per l'attribuzione alla stessa dei poteri di nomina appena richiamati. L'Autorità è invece intervenuta ogni qualvolta i limiti ora indicati sono stati superati, invitando la fondazione ad adeguarsi agli stessi.

Recentemente, la principale Associazione di categoria ha fatto pervenire all'Autorità alcune osservazioni miranti ad evidenziare le peculiarità degli enti di origine associativa, sottolineando l'importanza che esse rivestono nel quadro generale del mondo fondazionale. Il Ministero sta esaminando tali contributi e ritiene che possano individuarsi soluzioni che valorizzino il ruolo delle assemblee senza confliggere con i principi di legge. I contatti informali avuti nel corso di queste settimane, nonché la conclusione della richiamata vicenda giurisdizionale, inducono a sperare che anche per tali fondazioni si possa al più presto completare il processo di approvazione degli statuti.

I rilievi della Commissione europea sulle agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni

Al termine di questa esposizione, desidero dare conto del recente intervento della Commissione europea con cui è stata sollecitata la sospensione delle agevolazioni fiscali previste dalla legge di riforma, al fine di poter verificare la loro compatibilità con i principi comunitari in materia di concorrenza. Alle fondazioni erano stati riconosciuti alcuni benefici fiscali relativi alla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione della società conferitaria; altre agevolazioni erano state legate alle operazioni di ristrutturazione bancaria.

Il Parlamento è già stato informato del fatto che il Governo, nel rispetto dei vincoli comunitari, ha provveduto ad adeguarsi alle indicazioni comunitarie anche per quanto attiene ai benefici riguardanti le fondazioni. Sul punto è in corso l'invio di una nota alla Commissione europea, per fornire tutte le delucidazioni del caso. In considerazione della natura non profit di tali enti, il Ministero è tuttavia fiducioso del fatto che la vicenda possa concludersi positivamente, senza pregiudizio per le fondazioni.