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L'azione di responsabilità nella nuova direttiva bancaria

Roma, 18 dicembre 2015 – Alcuni commentatori hanno sostenuto che il decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180 abbia introdotto ostacoli e impedimenti all’esercizio della azione di responsabilità nel caso di procedure di risoluzione bancaria. Non è così.

L’articolo 35 del decreto legislativo 180/2015 dispone che “L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d’Italia. In mancanza di loro nomina, l’esercizio dell’azione spetta al soggetto a tal fine disegnato dalla Banca d'Italia”.

Questa disposizione replica esattamente l’articolo 84, comma 5, del testo unico bancario in materia di liquidazione coatta amministrativa, la cui formulazione è la seguente: “L'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo ed il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché dell'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari, sentito il comitato di sorveglianza, previa autorizzazione della Banca d'Italia”.

La disposizione è altresì analoga a quanto previsto dall’articolo 2394-bis, del codice civile che prevede che le azioni di cui all’articolo 2393 e 2394 del codice civile sono esercitate dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore e dal commissario straordinario.

Si tratta di un principio generale della disciplina italiana della gestione della crisi economica.

È comunque salva l’azione individuale per il risarcimento del danno del socio e del terzo che si ritengono direttamente danneggiati dall’atto doloso o colposo degli amministratori, ai sensi dell’articolo 2395 del codice civile.

Si fa presente, infine, che la disposizione in oggetto era inclusa nel testo posto in consultazione nell’agosto 2015 e nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri in data 10 settembre 2015. Il testo è stato sottoposto alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, e queste non hanno formulato alcuna osservazione in merito all’articolo 35, che pertanto non è stato modificato in sede di approvazione definitiva il 13 novembre 2015.

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