Service Personale Tesoro
SPT
INPGI
L'INPGI, Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, fondazione di diritto privato incaricata di pubbliche funzioni, è l’organismo deputato alla gestione delle prestazioni previdenziali a favore dei giornalisti e dei pubblicisti professionisti indipendentemente dalla contrattazione collettiva ad essi applicabile, ciò in quanto, ai sensi dell’art. 76 della legge n. 388/2000 l’unico requisito rilevante è l'espletamento dell'attività giornalistica.
Da ciò consegue che a decorrere dal 1° gennaio 2001 anche i dipendenti pubblici, assunti a tempo determinato o indeterminato, che svolgano attività giornalistica e che siano iscritti al relativo Albo di categoria, devono essere obbligatoriamente assicurati ai fini pensionistici presso l'INPGI.
Service Personale Tesoro (SPT) gestisce il calcolo delle ritenute previdenziali ed assistenziali sui compensi dei giornalisti amministrati, i singoli Uffici Responsabili provvedono invece, alla compilazione e alla trasmissione telematica della denuncia contributiva mensile all’INPGI (tramite procedura DASM messa a disposizione dall’Istituto) ed inoltre al relativo versamento dei contributi.
In particolare il Service Personale Tesoro gestisce tre diversi regimi contributivi relativamente al personale suddetto:
- Codice contributivo 'E' – è relativo a professionisti che svolgono un incarico a tempo determinato per conto dell’Amministrazione Statale, per i quali viene versata all’INPGI anche la contribuzione volontaria CASAGIT (assistenza sanitaria integrativa).
- Codice contributivo 'M' – è relativo a professionisti che svolgono un incarico a tempo determinato per conto dell’Amministrazione Statale per i quali non è prevista la contribuzione volontaria CASAGIT.
Con recenti chiarimenti, l’INPDAP ha precisato che anche il rapporto di lavoro a tempo determinato presso la Pubblica Amministrazione è da considerarsi di natura subordinata e che il relativo trattamento di fine rapporto è regolamentato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 1999. Pertanto anche per giornalisti che prestano servizio temporaneamente presso una Amministrazione Pubblica, il trattamento di fine rapporto è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS, nella misura del 9,60% a totale carico dell’Amministrazione. L’INPDAP ha, inoltre, chiarito che al fine di garantire che la retribuzione netta complessiva dei dipendenti in argomento resti invariata, la retribuzione lorda del personale a cui spetta il TFR deve essere ridotta di una somma pari all’ammontare della quota di contributo obbligatorio soppresso (2,50%). Pertanto dal 1 gennaio 2007, nei regimi “E” ed “M” è stata inserita la ritenuta per opera di previdenza.
- L’INPDAP ha inoltre chiarito con nota del 25 gennaio 2007, protocollo 20085, che l’iscrizione al Fondo credito è estesa al personale iscritto alla gestione INPDAP ai fini previdenziali (Opera di Previdenza) anche se la posizione assicurativa ai fini pensionistici risulti aperta presso altre gestione. Pertanto, a decorrere dal 1/3/2007 i regimi contributivi codici 'E' ed 'M' comprendono la ritenuta per Fondo credito nella misura dello 0,35% a carico del dipendente.
- Codice contributivo 'N' – è relativo a personale dipendente dall’Amministrazione Statale. Viene attribuito al personale nei ruoli della pubblica Amministrazione che presta temporaneamente attività giornalistica per l'amministrazione.
Nelle tabelle di seguito riportate vengono indicate le ritenute previdenziali e le relative aliquote applicate al personale delle tre tipologie sopra evidenziate:
Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro
| FONDO INPGI | OP. DI PREV./TFR | FONDO CREDITO | DISOCC. INPGI | CASAGIT | I.R.A.P. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. |
| 8,69 | 20,28 | 2,00 | 5,68 | 0,35 | - | - | 1,61 | 3,60 | 0,95 | - | 8,50 |
Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro
| FONDO INPGI | OP. DI PREV./TFR | FONDO CREDITO | DISOCC. INPGI | I.R.A.P. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. |
| 8,69 | 20,28 | 2,00 | 5,68 | 0,35 | - | - | 1,61 | - | 8,50 |
Legenda: d.= dipendente; D.= datore di lavoro
| FONDO INPGI | OP. DI PREV./TFR | FONDO CREDITO | I.R.A.P. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. | %d. | %D. |
| 8,69 | 20,28 | 2,00 | 5,68 | 0,35 | - | - | 8,50 |
E’ prevista inoltre, ai sensi dell’art. 3-ter della legge n. 438/1992 un’aliquota contributiva aggiuntiva a carico del giornalista, pari all'1%, sulla quota di retribuzione mensile eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile.
Per il 2008 la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata in 39.553,00 euro.
Viene versata all’Ente anche la contribuzione inerente il trattamento di disoccupazione spettante al personale assunto a tempo determinato.
La quota è totalmente a carico del datore di lavoro ed è fissata nella misura dell’1,61%.

