Scorciatoie:
L'Amministrazione al tuo servizio

le PERSONE

Dipendenti pubblici

Conguaglio previdenziale

Dalla riforma del 1995 (l.335/1995) anche per i dipendenti statali tutte le somme accessorie sono valutabili ai fini pensionistici e quindi sono assoggettate al contributo del fondo pensione e del fondo credito. Qualora le somme accessorie riscosse nell’anno risultino inferiori al 18% della somma base stipendiale imponibile, occorre in ogni caso assoggettare al contributo fondo pensione e fondo credito, la quota di importo che consente di raggiungere tale quota minima figurativa del 18%.
Questo calcolo viene denominato conguaglio previdenziale ed è necessario in quanto in base alla normativa vigente, nel sistema pensionistico dei pubblici dipendenti l’imponibile pensionistico è come minimo pari all’imponibile base maggiorato del 18%.
Un metodo di calcolo diverso viene adottato per i conguagli contributivi relativi al personale a tempo determinato del Ministero della Pubblica Istruzione. Infatti, sugli emolumenti corrisposti a tale tipologia di dipendenti viene applicata la ritenuta INPDAP sulle competenze fisse e continuative, già maggiorate del 18%.
Pertanto, il risultato contabile del conguaglio è pari a zero o a credito, in quanto, i suddetti lavoratori non percepiscono somme accessorie, ad eccezione dei benefici economici dei contratti integrativi.

Le operazioni di conguaglio possono riguardare anche il contributo previsto ai sensi della Legge 438/92 art. 3ter, che stabilisce a decorrere dal 1 gennaio 1993, in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori, inferiori al 10%, un’aliquota aggiuntiva dell’1% sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (il cosiddetto "tetto") che viene determinato annualmente in base agli Indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
Tale prelievo aggiuntivo viene versato, per ogni singolo lavoratore, al Fondo Pensionistico al quale il dipendente è obbligatoriamente iscritto.
Il sistema della mensilizzazione del limite della retribuzione può quindi rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio contributivo, a credito o a debito, che vengono effettuate in concomitanza al conguaglio fiscale.

Per procedere alle operazioni di conguaglio, gli uffici liquidatori di somme accessorie, per tutto il personale gestito in SPT, devono comunicare entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell’anno successivo, le somme accessorie liquidate ai dipendenti amministrati al fine di elaborare il conguaglio fiscale, il conguaglio contributivo e rilasciare il modello CUD.
Pertanto SPT ha realizzato la procedura PRE1996, che consente agli Uffici di servizio di inviare, come stabilito dal D.L.vo 2 settembre 1997, n. 314, i dati tramite supporto magnetico.
I supporti possono essere inviati direttamente dall’ufficio di servizio via internet utilizzando le utenze e password di SCIOP.net oppure consegnati alle DPSV (facenti funzione di Centro di raccolta) che dopo aver controllato preventivamente il supporto (procedura L335) trasmetteranno i dati al posto dell’ufficio di servizio.
I dati verranno raccolti ed inviati al Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo del Tesoro (C.E.S.S.I.) per la successiva elaborazione dei conguagli.
Il sostituto contributivo principale che eroga anche trattamenti accessori segnala direttamente i dati in suo possesso su SPTWEB.
Eventuali debiti contributivi scaturiti dal conguaglio, vengono recuperati in quattro rate mensili che riducono l’imponibile fiscale, mentre il credito viene rimborsato in unica soluzione e si somma all’imponibile fiscale.