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le PERSONE

Dipendenti pubblici

Trattamento fisso e continuativo

Il trattamento economico dei dipendenti della Pubblica Amministrazione è costituito in primo luogo dallo stipendio che viene erogato al dipendente come corrispettivo del servizio prestato.
La retribuzione complessiva è inoltre costituita da indennità di varia natura, di cui alcune concorrono con lo stipendio a formare il trattamento economico fondamentale, altre costituiscono il trattamento accessorio.
Nell’ambito del Service Personale Tesoro, il trattamento economico viene gestito in conformità alla struttura disposta dai Contratti Collettivi Nazionali di ciascun Comparto negoziale, Area dirigenziale o disposizione normativa. Tutte le voci che lo compongono sono distinte con apposito sistema di codifica che ne determina le caratteristiche ai fini previdenziali ed erariali, nonché le modalità di calcolo in relazione alla tredicesima mensilità e ad eventuali riduzioni del trattamento economico.
L’aggiornamento degli importi retributivi, in caso di rinnovo contrattuale o di modifica della normativa vigente, viene effettuato centralmente con lavorazione automatizzata entro 30 gg. dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sulla rata di lavorazione vengono erogati gli arretrati al personale in servizio; per il personale non in servizio vengono predisposte apposite emissioni speciali.

Assegni fissi e continuativi

La retribuzione complessiva dei dipendenti della pubblica amministrazione è costituita da indennità di varia natura di cui talune concorrono con lo stipendio a formare il trattamento economico fondamentale, altre costituiscono il trattamento accessorio. A ciascuna competenza viene attribuito un codice assegno. A questo vengono associate, oltre ad una specifica descrizione, tutte le caratteristiche in merito alla data di decorrenza e scadenza, ai diversi trattamenti relativamente alla 13^ mensilità, alle modalità di riassorbibilità, alle ritenute previdenziali applicate, alle modalità di incidenza sul conguaglio contributivo e al trattamento in caso di rapporto di lavoro part-time. Per alcuni assegni, definiti ad personam, l’importo mensile non viene predefinito, ma assegnato manualmente in relazione a particolari situazioni giuridiche dei dipendenti o alla specifica competenza. Invece per altri assegni, sulla base degli accordi contenuti all’interno dei vari Contratti Collettivi Nazionali e Contratti Integrativi di Comparto, ai relativi codici vengono associati dei sottocodici, ciascuno con diverso importo, a seconda del Comparto di appartenenza e/o della qualifica del dipendente. Per la registrazione di un nuovo assegno, le Amministrazioni interessate possono produrre richiesta ufficiale allegando la scheda riepilogativa compilata, che è possibile reperire all’interno della sezione dedicata alla modulistica.

La tredicesima

Il periodo di dicembre, per la maggior parte dei dipendenti, costituisce il momento in cui la misura dello stipendio erogato dal datore di lavoro aumenta sensibilmente. Insieme a tale mensilità, infatti, è corrisposta la tredicesima, così denominata per il fatto che costituisce una mensilità aggiuntiva, ormai prevista da tutti i contratti nazionali di lavoro. Poiché la Tredicesima mensilità matura per dodicesimi, nell’ipotesi di inizio e di cessazione di rapporti di lavoro nel corso dell’anno, l’importo spettante a tale titolo sarà commisurato in proporzione ai dodicesimi lavorati. E’ soggetta a contributi previdenziali ed assistenziali; a tal fine il relativo importo viene sommato alla retribuzione del mese di corresponsione (in genere lo stipendio di dicembre); è soggetta al prelievo Irpef ad aliquota massima e per tale erogazione il datore di lavoro non opera alcuna deduzione d’imposta. La retribuzione di riferimento è quella percepita dal dipendente al momento dell’erogazione, vale a dire lo stipendio del mese di dicembre. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, invece, si fa riferimento alla retribuzione del mese di cessazione. E’ utile precisare che non tutte le voci stipendiali corrisposte ai dipendenti vengono considerate ai fini della determinazione della tredicesima:

  • rientra nel calcolo di tale valore la retribuzione globale;
  • non rientrano nel calcolo, gli importi stipendiali non aventi carattere retributivo, quali, ad esempio:
    • le maggiorazioni per lavoro straordinario;
    • le indennità per ferie;
    • le indennità per la reperibilità (nell’ipotesi di sevizio facoltativo);
    • i rimborsi spese;
    • le indennità sostitutive.

Nel Service Personale Tesoro, il pagamento della tredicesima viene effettuato unitamente allo stipendio di dicembre per tutte le partite vigenti alla data del 1° Dicembre per le quali risulti corrisposta la retribuzione mensile per un periodo nel corso dell’anno che dia diritto ad almeno 1/12 di tredicesima. Anche per il personale che non abbia diritto alla retribuzione mensile di dicembre per part time verticale o aspettativa senza assegni, la procedura SPT prevede il regolare pagamento sulla rata di dicembre dei ratei di tredicesima maturati nel corso dell’anno. Per le partite per le quali risulti segnalata una variazione di qualifica per "passaggio ad altra amministrazione", il conteggio viene effettuato sulla base dei ratei maturati per ciascuna posizione stipendiale. Per il personale supplente della Scuola la cui partita risulti cessata per Scadenza Contratto e non sia riattivata nel corso dell’anno, è prevista una emissione speciale che provvede a corrispondere il rateo di tredicesima maturata ed eventuali arretrati in maturazione a dicembre nonché a recuperare eventuali ritenute vigenti nel mese di dicembre. Per il personale la cui partita stipendiale venga cessata per dimissioni o collocamento a riposo prima dell’emissione dell’ultimo stipendio spettante, la procedura SPT provvede al calcolo dei dodicesimi di tredicesima maturati che vengono, quindi, erogati al dipendente contestualmente all’ultimo stipendio.