Scorciatoie:
L'Amministrazione al tuo servizio

le PERSONE

Dipendenti pubblici

Buoni pasto

Nel corso dell’anno 2006 alcuni Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro hanno previsto l’aumento del valore dei buoni pasto corrisposti ai dipendenti. In particolare il valore del buono pasto per i dipendenti del comparto Ministeri è stato rideterminato in 7,00 € a partire dal 1° gennaio 2006.
Considerato che l’art. 51. comma 2, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce che il buono pasto non costituisce reddito da lavoro dipendente - e quindi non è tassato - fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, la parte eccedente tale somma e fino alla concorrenza del nuovo importo dovrà essere assoggettata agli oneri accessori a carico del datore di lavoro ed alle ritenute previdenziali e fiscali.
A questo proposito il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 24 del 24 maggio 2006, ha precisato che sulla quota imponibile si dovranno applicare:

  • le ritenute previdenziali (Fondo Pensione, Fondo Credito) a carico del dipendente
  • il contributo relativo a fondo pensione e IRAP a carico del datore di lavoro

Inoltre, la quota eccedente € 5,29 abbatte la maggiorazione del 18% in sede di conguaglio contributivo.
Il sistema SPT ha pertanto previsto alcune modalità alternative a disposizione degli uffici per la comunicazione degli importi in questione al fine di operare le relative ritenute fiscali e previdenziali:

  • in un’unica soluzione, attraverso la procedura PRE1996 in sede di conguaglio fiscale e contributivo. Nella versione aggiornata del PRE1996 è stata prevista la tipologia di compenso “BPA – BUONI PASTO”, attraverso la quale è possibile segnalare le sole somme imponibili;
  • attraverso la procedura SPTWeb nella sezione dedicata alla segnalazione dei pagamenti accessori ai fini del modello CUD. Anche in questo caso sarà prevista la segnalazione del codice compenso “BPA – BUONI PASTO”;
  • attraverso il servizio di cooperazione applicativa per la comunicazione delle somme relative alla tassazione dei buoni pasto, attualmente in fase di collaudo.

I dati comunicati attraverso le prime due modalità saranno utilizzati ai fini del conguaglio fiscale e contributivo relativo all’anno a cui si riferisce la comunicazione.
I dati comunicati attraverso il servizio di cooperazione applicativa saranno assoggettati alle ritenute previdenziali e fiscali sulla rata delle competenze fisse in corso di lavorazione al momento della segnalazione. In questo caso il cedolino delle competenze fisse riporterà l’indicazione delle ritenute previdenziale applicate. L’imponibile relativo ai buoni pasto sarà invece evidenziato nel riquadro messaggi a fondo pagina.