le PERSONE
Cittadini
"È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese"

Vittime del terrorismo e d’atti di criminalità organizzata
L’assegno vitalizio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata costituisce un indennizzo a favore delle predette vittime e dei loro familiari. E’ stato istituito con la legge n. 302 del 20.10.1990 e successivamente integrato e completato con la legge n. 407 del 23.11.1998; non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale, avendo natura indennitaria; inoltre è concesso indipendentemente dalle condizioni economiche degli aventi diritto.

Legge 210-92
L’indennizzo previsto dalla legge 210/92, costituisce un riconoscimento economico a favore di soggetti, che ne facciano richiesta, danneggiati irreversibilmente da complicanze insorte a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
Istituito con la legge n.210 del 25 febbraio 1992 - Formato (PDF - 17 kb) legge n.210 del 25 febbraio 1992 (PDF - 17 kb)
e successivamente è stata modificata ed integrata con la
legge n.238 del 25.07.1997 - Formato (PDF - 21 kb) legge n.238 del 25.07.1997 (PDF - 21 kb).
Il beneficio non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale, avendo natura indennitaria ed è concesso indipendentemente dalle condizioni economiche degli aventi diritto.

