le ORGANIZZAZIONI
Pubbliche Amministrazioni
Comparto AFAM
Il Service Personale Tesoro gestisce il personale non dirigente dello Stato appartenente alle seguenti Amministrazioni del comparto AFAM (istituzioni di Alta Formazione specializzazione Artistica e Musicale):
- Accademie di belle arti
- Accademia nazionale di danza
- Accademia nazionale di arte drammatica
- Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)
- Conservatori di musica e Istituti musicali pareggiati
Prima del 01/01/2002 tale personale apparteneva al comparto Scuola.
In SPT il comparto AFAM è identificato con la lettera K (come il comparto Scuola) come primo campo del codice che identifica la qualifica (4 campi): K---
Vi è compreso il personale inquadrato nelle seguenti aree professionali:
- Area della docenza
- Area dei servizi generali, tecnici e amministrativi (personale ATA).
Le qualifiche
Il personale dell’AFAM, come il personale della Scuola, si divide tra personale di ruolo (a tempo indeterminato) e personale supplente (a tempo determinato). Il personale supplente, a sua volta, può essere annuale (scadenza contratto 31/08) o temporaneo. In SPT il secondo campo del codice che identifica la qualifica distingue queste 3 tipologie:
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| KC | di ruolo |
| KD | supplente annuale |
| KE | supplente temporaneo |
In effetti, il personale temporaneo comprende tre tipologie di supplenza:
- supplenze con contratto con scadenza 30/06
- supplenze ex art. 40 della legge n. 449 del 27/12/1999, conferite in attesa dell’assegnazione della cattedra all’avente diritto, con scadenza non oltre il 10/06
- supplenze brevi senza cattedra vacante (ad esempio assenza per malattia del titolare), che vengono liquidate direttamente dalla scuola.
Appartiene al comparto AFAM anche la qualifica KA10 – docente di prima fascia – che, come per la Scuola, in caso di supplenti viene codificato rispettivamente come KS10 e KT10.
L’attivazione dei pagamenti dei supplenti in SPT avviene attraverso la trasmissione di flussi telematici da parte del SIMPI (Sistema Informativo Ministero Pubblica Istruzione) relativi ai dati relativi a ciascun contratto.
Con il terzo e quarto campo del codice SPT si individuano le singole qualifiche, di ruolo o supplenti:
| Codice | Descrizione |
|---|---|
| Kx01 | IST.ALTA FORM.QUAL.1 (coadiutore – Area A) |
| Kx03 | IST.ALTA FORM.QUAL.3 (assistente amministrativo – Area B) |
| Kx13 | COLL.TECN.AMM.DI BIBL.E LABOR. (collaboratore tecnico, amministrativo, biblioteca, laboratorio– Area C) |
| Kx04 | IST.ALTA FORM.QUAL.4 (coordinatore di biblioteca amministrativo e tecnico– Area D) |
| Kx09 | IST.ALTA FORM.QUAL.9 (direttore dell’ufficio di ragioneria– Area EP1) |
| Kx19 | DIRETTORE AMMINISTRATIVO (direttore amministrativo– Area EP2) |
| Kx08 | IST.ALTA FORM.QUAL.8 (docente di seconda fascia) |
| Kx10 | DOC.CONSERV. E EQ (docente di prima fascia) |
Per il personale della scuola è prevista la seguente progressione economica orizzontale:
classe 0 > da 0 a 3 anni
classe 3 > da 3 a 9 anni
classe 9 > da 9 a 15 anni
classe 15 > da 15 a 21 anni
classe 21 > da 21 a 28 anni
classe 28 > da 28 a 35 anni
classe 35 > da 35 anni a fine servizio
Dopo i 35 anni è prevista la progressione economica orizzontale tramite l’attribuzione di scatti convenzionali.
Assegni – I.I.S.
L’I.I.S. è stata conglobata nello stipendio dal 01/01/2003, in base all’art. 20 del CCNL del personale del comparto ministeri del 12/06/2003. In base all’art. 21, comma 3 del CCNL, il conglobamento sullo stipendio tabellare dell‘I.I.S. non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2, comma 10 della legge n. 335/1995 (maggiorazione del 18% della base pensionabile). Per questo motivo l’I.I.S. viene individuata come un assegno distinto dallo stipendio con importo tabellare associato alla qualifica, con le stesse ritenute previdenziali che gravano sullo stipendio. In SPT viene identificato con codice 750 (comune a tutte le qualifiche) e sottocodice xxx (per differenziare la qualifica).
Altri assegni
Retribuzione professionale docenti
L’art. 7 del CCNL del 15/03/2001 ha istituito la retribuzione professionale docenti, in sostituzione del soppresso compenso individuale accessorio. In base all’art. 70 del CCNL del 16/02/2005 comparto AFAM, la retribuzione professionale docenti, istituita dall’art. 7 del CCNL del 15/03/2001 comparto Scuola, è stata rideterminata. In SPT viene identificato col codice 477/001. Si tratta di un assegno tabellare, corrisposto per 12 mensilità e assoggettato alle seguenti ritenute previdenziali:
- Fondo pensione
- Fondo credito
- IRAP
Compenso individuale accessorio
In base all’art 69 del CCNL del 16/02/2005 al personale amministrativo e tecnico viene corrisposto un compenso individuale accessorio.
In SPT viene codificato:
- per il personale con qualifica Kx01 (Area A) con codice 474/A1A
- per il personale con qualifica Kx03/Kx13/Kx04 (Area B/C/D) con codice 474/A1B.
Ha le stesse caratteristiche dell’assegno 477.
Indennità di Amministrazione
In base all’art. 35 del CCNL del 26/05/1999 del comparto Scuola ai direttori amministrativi delle Accademie e dei Conservatori è corrisposta una indennità di amministrazione. Gli importi di tale indennità sono stati determinati con il CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo) del 31/08/1999. In SPT tale viene codificato come di seguito indicato:
| Codice | Sottocodice | Descrizione |
|---|---|---|
| 474 | C01 | IST. ALTA FOR. INDEN. DI AMM. SCU. TAB C |
| 474 | C02 | IST. ALTA FOR. INDEN. DI AMM. SCU. TAB C 50% |
| 474 | C03 | IST. ALTA FOR. NDEN. DI AMM. SCU. TAB C 25% |
L’assegno codice 474/C02 è pari al 50% dell’assegno codice 474/C01; l’assegno codice 474/C03 è pari al 25% dell’assegno codice 474/C01.
Ha le stesse caratteristiche dell’assegno 477.
Ore eccedenti
L’art. 88, comma 4, del DPR n. 417/1974, l’art. 6 del DPR n. 209/1987 e l’art. 3, comma 10, del DPR 399/1988 regolano la retribuzione delle ore eccedenti l’orario d’obbligo, prestate settimanalmente su cattedra superiore alle 18 ore. In base alle predette norme la retribuzione da corrispondere è pari a 1/18 del trattamento economico fondamentale (con esclusione degli assegni familiari). L’art. 70 del CCNL del 1995 ribadisce che debba essere applicato il criterio di calcolo di cui all'art. 88, del D.P.R. 417 e stabilisce che ogni ora eccedente effettivamente prestata deve essere retribuita in ragione di 1/18 dello stipendio tabellare in godimento dell'interessato. In base al consolidato orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato e di quello di diversi giudici del lavoro, l’IIS deve essere corrisposta sulle ore eccedenti in quanto facente parte del trattamento economico fondamentale (art. 88, c. 4, DPR 417/1974). Il MIUR, con nota n. 456/E/2 del 30/11/2005, ha accolto tale orientamento solo parzialmente, in quanto l’IIS fa parte dello stipendio tabellare (art. 70 del CCNL/1995) solo dal 01/01/2003, data del conglobamento (art. 76 del CCNL/2003).
In seguito al parere favorevole della Ragioneria Generale dello Stato, è stata effettuata una lavorazione in SPT su rata 10/2006, con la quale sono state rideterminate le ore eccedenti includendovi la quota per IIS. In SPT le ore eccedenti sono identificate con codice assegno 652 (senza IIS), con validità fino al 31/12/2002, e 692 (con IIS). Le ore eccedenti vengono rideterminate in sede di applicazione di CCNL.
Indennità di funzioni superiori e reggenza
L’art. 69, comma 1, del CCNL del 1995 stabilisce che al personale docente incaricato dell’ufficio di presidenza o di direzione, e al docente vicario, che sostituisce a tutti gli effetti il capo d’istituto per un periodo superiore a quindici giorni, nei casi di assenza o impedimento, nonché all’assistente amministrativo, che sostituisce il Direttore amministrativo o il responsabile amministrativo, negli stessi casi, è attribuita, per l’intera durata dell’incarico o della sostituzione, una indennità pari al differenziale dei relativi livelli iniziali di inquadramento. Tale assegno è detto indennità di presidenza ed è codificato in SPT con codice 622/K10, con decorrenza 01/01/2001. Dal 01/01/2001 al 31/12/2001 l’importo mensile era dato dalla differenza del livello Kx10 iniziale e del livello KL01 (relativo alla qualifica del personale dirigente) iniziale a cui va aggiunto l’importo di €691,11 (art. 40, comma 1, CCNL del 01/03/2002). Dal 01/01/2002, data del conglobamento dell’IIS nello stipendio dei dirigenti, l’importo mensile dell’assegno è dato dalla differenza del livello Kx08 iniziale e del livello KL01 da cui va scorporato l’importo relativo all’IIS e l’importo di €85,01 (art. 40, comma 1, CCNL del 01/03/2002). La differenza stipendiale non viene effettuata con la qualifica di appartenenza (Kx10) in base al parere favorevole dell’ARAN in relazione alla lettura dell’art. 3 del CCNL 1996/1997 del Comparto Scuola a cui fa diretto riferimento l’art. 21, comma 5, del CCNL del Comparto AFAM del 16/02/2005.
Su rata giugno 2006 sono stati creati nuovi codici per identificare l’indennità di funzioni superiori ex art. 69, per permetterne una più semplice attribuzione da parte dell’operatore SPT, sono stati creati i seguenti codici assegno per le indennità di funzioni superiori da associare alla qualifica, che dovranno essere utilizzati, con decorrenza 01/01/2002, in sostituzione dei precedenti:
| Codice qualifica | Codice assegno | Sottocodice assegno | Descrizione |
|---|---|---|---|
| KA10 | 622 | C10 | INDEN. FUNZ. SUPERIORE AFAM KA10 |
| KA08 | 622 | C08 | INDEN. FUNZ. SUPERIORE AFAM KA08 |
Sempre l’art. 69, al comma 2, prevede che qualora si dia luogo all’affidamento in reggenza degli uffici di cui al comma 1, ai titolari che assumono la reggenza è corrisposta una indennità pari al cinquanta per cento di quella prevista per gli incarichi o le sostituzioni, così come definita nel comma medesimo. In tal caso, al docente vicario è corrisposta una indennità di pari importo, detta di reggenza. In SPT è individuata con codice 622/002.
Tali assegni vengono corrisposti per 13 mensilità e sono assoggettati alle stesse ritenute previdenziali dello stipendio.
Compenso sostitutivo per ferie maturate non fruite
L’art. 19, comma 9 del C.C.N.L. 1994/1997 prevede, per il personale docente ed educativo assunto a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; l’art. 25 del medesimo C.C.N.L. ed in particolare le norme contenute nei commi 1 e 2 prevedono, rispettivamente, l’estensione al personale assunto a tempo determinato, delle disposizioni in materia di ferie stabilite a favore del personale assunto a tempo indeterminato; nonché, qualora la durata del rapporto sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, la liquidazione delle stesse al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.
In merito alle modalità di calcolo l’importo spettante deve essere commisurato all’intero trattamento economico di carattere fisso e continuativo, corrisposto nell’ultimo mese di servizio e determinato in proporzione al servizio prestato nell’anno di riferimento, fino alla data di cessazione. Per quel che concerne le ritenute previdenziali, l’importo corrisposto per ferie non godute è assoggettato ai contributi per il Fondo Pensione e per il l Fondo Credito, in attuazione dell’art. 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, poiché l’importo in argomento concorre alla determinazione della base contributiva e pensionabile di cui all’art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153.
La liquidazione dell’importo di ferie non godute per il personale con contratto a tempo indeterminato, viene effettuata dalle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari sulla base di comunicazioni dell’Ufficio di Appartenenza del dipendente, corredati di idonea documentazione attestante la richiesta di ferie dell’interessato e la mancata accettazione della stessa da parte dell’Amministrazione per motivate esigenze di servizio.
Per il personale con contratto a tempo determinato, invece, nel Service Personale Tesoro le ferie non godute vengono segnalate con apposita procedura collettiva automatizzata e la loro liquidazione viene disposta con assegno codice 102, con le ritenute previdenziale per Fondo Pensione e Fondo Credito. Tale assegno è soggetto a rideterminazione in sede di applicazione di CCNL.
Assegni riassorbibili
Con codice 520 in SPT vengono identificati i codici riassorbibili. Il sottocodice ne specifica la modalità di riassorbimento. In sede di applicazione contrattuale viene riassorbito l’assegno 520/004 (assegno riassorbibile con CCNL). Si tratta di assegni analoghi allo stipendio il cui importo va maggiorato del 18% figurativo ai fini del conguaglio contributivo.
Personale in servizio all’estero
Dal 01/01/1986, ai sensi della L. 10 giugno 1985, n. 285, la corresponsione degli stipendi a favore del personale della scuola in servizio all’estero non è più a carico del Ministero degli Affari Esteri ma dell’amministrazione di appartenenza. Da tale data le Direzioni Provinciali dei Servizi Vari provvedono alla corresponsione del trattamento economico metropolitano, che consiste nella sola voce “stipendio base” comprensiva di eventuali assegni personali al netto delle ritenute previdenziali. Sono escluse dal trattamento economico metropolitano:
- l’indennità integrativa speciale, che è stata esclusa dal conglobamento ai sensi dell’art. 76 del CCNL del 24/07/2003
- assegni familiari
Per poter liquidare lo stipendio al netto dell’importo corrispondente all’IIS, che dal 01/01/2001 è parte integrante dello stipendio base, con decorrenza 1 gennaio 2002, è stato istituiti il codice qualifica KL02, di importo tabellare corrispondente a quello previsto dai CCNL – Area V, ma decurtato del valore dell’indennità integrativa speciale.
Rappresenta una deroga a tali previsioni il personale che presta servizio presso le Scuole Europee, che viene gestito come il personale in servizio in Italia.
Al personale all’estero viene erogato dal Ministero degli Affari Esteri un assegno di sede, che non ha carattere retributivo, commisurato, per ciascun posto-funzione previsto negli organici degli uffici all’estero e, in riferimento al servizio da svolgere, al costo della vita, al costo degli affitti, al numero dei familiari a carico, agli oneri scolastici e sanitari e a condizioni ambientali di eventuale rischio e disagio.
Qualora si verifichino le condizioni che danno luogo alla sospensione della liquidazione dell’assegno di sede (malattia superiore a 60 giorni, assenze, sanzioni disciplinari, ecc.), il trattamento economico metropolitano deve essere integrato con la corresponsione dell’indennità integrativa speciale e degli assegni familiari, in proporzione al periodo di sospensione dell’assegno di sede e sempre che non si applichino le riduzioni di stipendio generalmente previste.
In SPT sono stati istituiti degli appositi codici, da T01 a T99, per identificare le Ambasciate e i Consolati che rappresentano gli uffici di servizio del personale all’estero.

