Scorciatoie:
L'Amministrazione al tuo servizio

Service Personale Tesoro

SPT Augura Buone Feste

Riduzioni del trattamento economico

L’art. 33 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, che disciplina il trattamento economico dei dipendenti statali, testualmente recita: "l’impiegato ha diritto allo stipendio ed agli assegni per carichi di famiglia, nella misura stabilita dalla legge, in relazione alla quantità e qualità delle prestazioni rese".
Quindi la retribuzione dell’impiegato è il corrispettivo di una effettiva e "costante prestazione di servizio" determinata anche in relazione ad eventuali periodi di assenza dal servizio, compresi gli scioperi e le assenze brevi, o riduzioni del servizio stesso per part time.

Assenze

Il sistema SPT gestisce gli effetti economici dei periodi di assenza di un dipendente in base alla percentuale di riduzione prevista e alle voci di stipendio interessate a tale riduzione. Nell’area download è presente l’elenco dei codici relativi a ciascun tipo di assenza utilizzabili con la procedura Spt web.
Sul cedolino dello stipendio del dipendente, sotto la voce “ritenute”,  viene esposto l’importo della ritenuta applicata a seguito della segnalazione delle assenze effettuate e nella descrizione compare la dicitura “differenze a debito”, viene inoltre specificato se tali ritenute si riferiscano all’anno in corso o ad anni precedenti. Nella seconda pagina del cedolino è presente un  “Avviso debito” con il dettaglio dei periodi di assenza che hanno determinato la riduzione del trattamento economico.
La procedura Spt web, attualmente, prevede anche la possibilità per gli uffici responsabili di comunicare la causale giuridica dell’assenza; in questo caso il sistema effettua i controlli di concedibilità, determina l'effetto economico a partire dall'evento giuridico tenendo conto delle Posizioni di stato (PDS)  già presenti nel sistema.
Tale modalità è in via di dismissione nell’ottica di una sempre maggiore integrazione e cooperazione applicativa con i sistemi di gestione delle #risorse umane di tutte le Amministrazioni.

Assenze per malattia (art. 71, comma 1, DL 112/2008)

A decorrere dal 26 giugno 2008, data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, per i primi 10 giorni di assenza per malattia va corrisposto il solo trattamento economico fondamentale. Pertanto per il periodo di assenza in questione non dovrà essere corrisposta alcuna indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo nonché ogni altro trattamento accessorio. Nel sistema SPT sono stati individuati gli assegni per ogni comparto o Area di contrattazione soggetti a tale riduzione. Come specificato nella circolare 8/2008 del 5 settembre 2008 della Funzione Pubblica, per le parti non incompatibili con il nuovo regime legale continuano ad applicarsi le decurtazioni retributive già previste dai CCNL vigenti in caso di periodi di assenza per malattia. Le prime istruzioni operative sono state fornite con messaggio n.133 del 24 ottobre 2008 Le prime istruzioni operative sono state fornite con messaggio n.133 del 24 ottobre 2008

Come per la segnalazione delle “Assenze Brevi” il Service Personale Tesoro ha messo a disposizione degli uffici di servizio l’applicativo Internet AssenzeNet che permette di comunicare, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali, l'elenco dei dipendenti che hanno effettuato assenze per malattia (Messaggio n°146/2008 del 18 Novembre 2008 Messaggio n°146/2008 del 18 Novembre 2008).

Assenze Brevi

Per "assenze brevi " si intendono le assenze per malattia inferiori ai 15 gg. che, pur non determinando una riduzione dello stipendio, vanno a decurtare gli assegni aventi natura accessoria corrisposti sulle competenze mensili (ad esempio l’indennità di amministrazione).
Anche per questa tipologia di assenza è possibile effettuare le segnalazioni sia individuali che collettive, utilizzando il relativo codice.
Come per la segnalazione degli “Scioperi” il Service Personale Tesoro ha messo a disposizione degli uffici di servizio l’applicativo Internet Assenze.Net che permette di comunicare, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali, l'elenco dei dipendenti che hanno effettuato delle brevi assenze.

Scioperi

Per il dipendente che aderisca allo sciopero indetto dalle varie sigle sindacali , lo stipendio spettante viene ridotto  in misura proporzionale alla sospensione lavorativa, vale a dire per un’intera giornata o per una parte di essa nel caso di sciopero orario.
La riduzione dello stipendio per sciopero può essere effettuata da parte dell’ufficio responsabile della gestione del trattamento economico attraverso l’utilizzo dei codici presenti nella funzione “assenze” della procedura Spt web con segnalazioni individuali  o collettive. Nel caso di sciopero orario, la riduzione avviene in considerazione della base lavorativa prevista dal Comparto di cui fa parte il dipendente che abbia aderito allo sciopero: per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 180 ore mensili (6 ore per 30 giorni), ogni ora di sciopero viene considerata 1/180, per il dipendente che presta servizio su base lavorativa di 156 ore mensili (6 ore per 26 giorni) ogni ora di sciopero viene considerata 1/156.
Con il servizio Sciop.Net fruibile via Web gli uffici di servizio possono comunicare al sistema Spt  l'elenco dei dipendenti che hanno aderito ad uno sciopero, ai fini dell'applicazione delle relative decurtazioni stipendiali. 

Part Time

Il rapporto di lavoro a tempo parziale è stato istituito dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554 e disciplinato dal DPCM del 17 marzo 1989, n. 117. Il regime attuale è quello risultante dall’art. 39, comma 8, legge n. 449/1997, dal CCNL sottoscritto il 16 febbraio 1999 e relativo contratto integrativo nonché dal Decreto Legislativo n. 61/2000.
I dipendenti che hanno trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di tornare al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione anche in soprannumero, oppure, prima della scadenza del biennio a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico.
La durata della prestazione non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. L’articolazione può essere:

  • orizzontale, quando avviene con prestazioni di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi;
  • verticale, vale a dire con prestazioni di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell’anno.

Tutte le competenze, fisse e periodiche, ivi compresa l’I.I.S., l’indennità di amministrazione o la retribuzione professionale e l’eventuale retribuzione d’anzianità sono corrisposte in misura proporzionale alla prestazione lavorativa.
Nel Sistema SPT, gli uffici responsabili della gestione del trattamento economico del dipendente in part time comunicano la riduzione dello stipendio utilizzando le funzioni appositamente previste: nel caso di part time orizzontale, viene segnalate la percentuale di lavoro svolto; nel caso di part time verticale, viene segnalata la percentuale dello 0% per i periodi per i quali non spetta la retribuzione.
Diversa è la modalità di gestione del part time  per il personale della scuola per il quale viene indicato il numero delle ore effettivamente lavorate ed il numero delle ore previste come orario d’obbligo (ad es. 9/18).
Sul cedolino del dipendente viene data comunicazione del part time o dell’orario ridotto nella sezione riservata alle informazioni generali, in calce al cedolino.