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Service Personale Tesoro

SPT

Ritenute erariali

Per ritenute erariali si intende l’insieme delle trattenute mensili aventi natura fiscale operate dal Service Personale Tesoro (SPT) sui redditi di lavoro dipendente erogati ai lavoratori amministrati. In sede di elaborazione della rata mensile SPT provvede, infatti, alla determinazione dell’imponibile fiscale (dato dal compenso lordo diminuito del totale delle ritenute previdenziali) e al calcolo delle imposte dovute.

Ad esclusione dell’IRPEF che è calcolata su base mensile a titolo d’acconto d’imposta, le ritenute per addizionale sono calcolate in sede di conguaglio fiscale effettuato normalmente nel mese di febbraio successivo all’anno di riferimento. Sulle competenze mensili al lordo delle ritenute previdenziali ed erariali SPT provvede alla determinazione e al versamento dell’IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) totalmente a carico del datore di lavoro.

IRPEF - Imposta sul reddito delle persone fisiche

L’IRPEF che dal mese di Gennaio 2007 ha sostituito l’IRE, è un’imposta fondamentale del nostro sistema tributario, è personale, diretta, progressiva e colpisce il reddito complessivo percepito.
Le aliquote vigenti sono le seguenti:

Imposta sul reddito
ALIQUOTE SCAGLIONI DI REDDITO
23% da O a 15.000 Euro
27% da 15.001 a 28.000 Euro
38% da 28.001 a 55.000 Euro
41% da 55.001 a 75.000 Euro
43% oltre 75.000 Euro

L’IRPEF, trattenuta mensilmente sui compensi erogati a titolo d’acconto, viene evidenziata nel cedolino nella sezione "Dettaglio ritenute fiscali", dove sono riportate anche le aliquote applicate. Gli arretrati relativi l’anno corrente e la tredicesima mensilità, sono tassati sulla base dell’aliquota massima. Gli eventuali arretrati relativi ad anni precedenti, sono sottoposti a tassazione separata applicando l’aliquota media del biennio.

Addizionale regionale e comunale

Sul reddito complessivo imponibile, SPT calcola anche le addizionali regionali e comunali secondo le seguenti modalità. Per individuare l’aliquota da applicare ai fini dell’addizionale regionale viene fatto riferimento alla regione in cui il dipendente amministrato ha il domicilio fiscale al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio.

A fini dell’addizionale comunale, in seguito alle novità introdotte dalla legge finanziaria 2007, per individuare l’aliquota da applicare viene fatto riferimento al comune in cui il dipendente amministrato ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell’anno precedente a quello in cui sono effettuate le operazioni di conguaglio. Le aliquote sono determinate con delibera dei comuni e delle regioni e sono pubblicate sul sito: Link al sito esterno Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche fiscali www.finanze.it. Le addizionali dovute da ciascun dipendente sono trattenute sullo stipendio dal mese di marzo al mese di novembre. Solo per l’addizionale comunale, dall’anno 2007, è previsto un acconto per l’anno successivo pari al 30% del totale dell’imposta dovuta.

Sono così distinte nel cedolino del dipendente:

  • Addizionale regionale: codice A + Codice regione (es. codice addizionale Lazio A08 Lazio)
  • Addizionale comunale: codice C11
  • Acconto addizionale comunale: codice CC0

Conguaglio fiscale

Entro il mese di febbraio l’Ufficio che liquida il trattamento principale è tenuto ad effettuare il conguaglio tra le ritenute d’acconto mensilmente operate e l’imposta effettivamente dovuta sull’ammontare complessivo degli emolumenti erogati (somme fondamentali e accessorie) nell’anno precedente.
Dalle operazioni di conguaglio potrà risultare:

  • un credito a favore del dipendente, se l’imposta complessivamente dovuta è inferiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in questo caso le maggiori ritenute applicate nell’anno sono rimborsate direttamente al dipendente amministrato nel mese di febbraio
  • un debito, se l’imposta complessivamente dovuta è superiore al totale delle ritenute già operate nei singoli periodi di paga; in tal caso le ritenute a debito sono trattenute nel cedolino del mese del conguaglio.

Per il personale in servizio ma per il quale lo stipendio relativo alla mensilità di febbraio non è stato emesso per varie motivazioni (part-time verticale, aspettativa, ecc.) l’eventuale conguaglio a debito viene indicato nel CUD al punto 44 – IRPEF da versare all’erario da parte del dipendente; mentre le risultanze a credito vengono corrisposte con emissione speciale effettuata generalmente entro il mese di giugno dell’anno in corso.
In sede di conguaglio fiscale vengono determinate le ritenute addizionali a carico del dipendente e viene effettuato anche il conguaglio contributivo.
Per consentire l’elaborazione del conguaglio fiscale, gli Uffici che erogano i trattamenti accessori hanno l’obbligo di comunicare al sostituto d’imposta e quindi ad SPT, entro e non oltre la scadenza del 12 gennaio dell’anno successivo, le somme liquidate ai dipendenti amministrati.
Al fine di garantire la trasmissione dei dati inerenti i trattamenti accessori non gestiti direttamente tramite SPTWEB, il Servizio Centrale del Sistema Informativo Integrato (SCSII) ha realizzato la procedura Pre1996, che consente l’invio delle informazioni, tramite internet, al Centro di Elaborazione e Servizi del Sistema Informativo del Tesoro (C.E.S.S.I.) che provvede poi all’elaborazione dei conguagli.