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Legge 210-92

Che cos'è

L’indennizzo previsto dalla legge 210/92, costituisce un riconoscimento economico a favore di soggetti, che ne facciano richiesta, danneggiati irreversibilmente da complicanze insorte a seguito di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati.
Istituito con la legge n.210 del 25 febbraio 1992 - Formato (PDF - 17 kb) legge n.210 del 25 febbraio 1992 (PDF - 17 kb) e successivamente è stata modificata ed integrata con la legge n.238 del 25.07.1997 - Formato (PDF - 21 kb) legge n.238 del 25.07.1997 (PDF - 21 bk).
Il beneficio non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale, avendo natura indennitaria ed è concesso indipendentemente dalle condizioni economiche degli aventi diritto.

Usufruire dell’assegno (a chi spetta)

I beneficiari sono:

  • Persone che hanno riportato lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell’integrità psicofisica a seguito di vaccinazioni o in conseguenza di contatto con persona vaccinata;
  • Persone contagiate da virus HIV o da virus dell’epatite a seguito di somministrazione di sangue o suoi derivati o che risultino contagiate dal proprio coniuge, nel caso questi percepisca già l’indennizzo ai sensi della legge 210/92, nonché i figli dei medesimi contagiati durante la gestazione;
  • Personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto l’infezione da HIV durante il servizio;
  • Gli eredi di persona danneggiata che, dopo aver presentato la domanda in vita, muoia prima di percepire l’indennizzo;
  • Parenti aventi diritto, dietro specifica domanda, qualora a causa delle vaccinazioni o delle infermità previste dalla L. 210/92 sia derivata la morte del danneggiato.

Pagamento

Il pagamento dell'indennizzo è effettuato con scadenza bimestrale dalla Direzione Provinciale del Tesoro competente in relazione alla residenza dell'interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione dalla stessa attribuito compreso tra 17000000 e 17312000 secondo i limiti, suddivisi per provincia.
All’interessato viene inviata una comunicazione di pagamento, denominata appunto Avviso di Pagamento - Formato (PDF - 46 kb) Avviso di Pagamento (PDF - 46 kb) nel quale si comunicano gli importi dovuti, eventuali arretrati e ritenute da applicare al titolare dell’indennizzo. Detto avviso viene inviato ogni bimestre ed ogni volta che si emette un nuovo pagamento. L’importo dell’assegno è soggetto alla perequazione sulla base del tasso d’inflazione programmato.
La liquidazione di questi assegni è stata inserita nelle procedure in via telematica dal 1° gennaio 2007

Normativa