le PERSONE
Cittadini
Vittime del terrorismo e atti di criminalità organizzata
Che cos'è
L’assegno vitalizio per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata costituisce un indennizzo a favore delle predette vittime e dei loro familiari.
E’ stato istituito con la legge n. 302 del 20.10.1990 e successivamente integrato e completato con la legge n. 407 del 23.11.1998; non costituisce reddito ed è esente da qualsiasi ritenuta previdenziale o fiscale, avendo natura indennitaria; inoltre è concesso indipendentemente dalle condizioni economiche degli aventi diritto.
Usufruire dell’assegno (a chi spetta)
L’assegno spetta:
- a coloro che hanno subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di criminalità organizzata di stampo mafioso verificatisi nel territorio dello Stato italiano dal primo gennaio 1969 in poi, a condizioni che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi e/o risulti essere al tempo dell’evento del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali.
- ai cittadini italiani che hanno subito un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di atti di terrorismo o di criminalità organizzata di stampo mafioso verificatisi in territorio straniero, a condizioni che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi e/o risulti essere al tempo dell’evento del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali.
- in caso di decesso del soggetto leso, l’assegno vitalizio non reversibile spetta, altresì, ai superstiti ed esattamente al coniuge di cittadinanza italiana e ai parenti a carico entro il secondo grado nei casi previsti dalle leggi n. 302 del 20.10.1990 e n.407 del 23.11.1998.
A chi si presenta la domanda
Gli interessati devono presentare la domanda al Prefetto della provincia di residenza o in alternativa al Prefetto della provincia in cui si è verificato l’evento o al Console del luogo di residenza, per coloro che risiedono all’estero, in qualunque momento per gli eventi terroristici o di criminalità organizzata di stampo mafioso verificatisi fino al 17 marzo 1999; o entro tre mesi dal passaggio in giudicato, nel caso di provvedimento che conclude il procedimento penale (sentenza, decreto di archiviazione, ecc.) instauratosi in seguito agli eventi verificatisi dal 18 marzo 1999. In caso di dipendente pubblico vittima del dovere si procede d’ufficio.
Pagamento
L’importo dell’assegno è soggetto ad un’automatica rivalutazione annuale in misura pari al tasso d’inflazione accertato per l’anno precedente. Il pagamento dell'assegno vitalizio con scadenza mensile è effettuato dal Dipartimento Provinciale del Tesoro competente in relazione alla residenza dell'interessato secondo le modalità di pagamento delle pensioni, ossia mediante apertura di spesa fissa ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 19.4.1986, n. 186 avente un numero d’iscrizione attribuito dall’Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero degli Interni o dal Ministero di Giustizia.
Normativa
- D.P.R. 07/07/2006, N. 243 - Formato (PDF - 100 kb) D.P.R. 07/07/2006, N. 243 (PDF - 100 kb)
- Legge 91/2006 - Formato (PDF - 18 Kb) Legge 91/2006 (PDF - 18 Kb)
- Legge 206/2004 - Formato (PDF - 24 Kb) Legge 206/2004 (PDF - 24 Kb)
- D.P.R. 28/7/1999, N. 510 - Formato (PDF - 231 Kb) D.P.R. 28/7/1999, N. 510 (PDF - 231 Kb)
- Legge 407/1998 - Formato (PDF - 87 Kb) Legge 407/1998 (PDF - 87 Kb)
- Legge 302/90 - Formato (PDF - 84 Kb) Legge 302/90 (PDF - 84 Kb)

