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Sostegno alla liquidità delle famiglie, delle imprese e degli enti locali

In una fase di contrazione economica come quella a cui il Paese va incontro è vitale fare ogni sforzo per evitare che gli effetti sull’economia reale si trasferiscano al settore del credito, in una spirale foriera di ulteriori impatti negativi su famiglie, imprese ed enti locali (e quindi sui servizi di prossimità), oltre che sul sistema finanziario. Tanto le famiglie quanto le imprese e gli enti locali rischiano di vedere significativamente erose le proprie entrate e ciò pregiudica la loro capacità di far fronte ad impegni finanziari pregressi e potrebbe rendere anche difficoltoso l’accesso al credito. Il Governo intende scongiurare con forza questa eventualità e ha predisposto un piano da oltre 750 miliardi complessivi con il Decreto Liquidità per assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese, un piano che ha ricevuto il via libera dall’Unione Europea nell’ambito delle nuove regole sul Temporary Framework. L’intervento trova primario riferimento nella moratoria per i finanziamenti delle PMI e nelle misure eccezionali di garanzia attraverso il Fondo centrale PMI e il programma “Garanzia Italia” gestito da SACE S.p.a., cui sono state assicurate, con i successivi provvedimenti, le risorse rese necessarie dalla accresciuta estensione dell’operatività. Collateralmente con il Decreto Rilancio sono stati destinati 12 miliardi di liquidità a Regioni ed enti locali per il pagamento dei debiti della P.A. nei confronti dei fornitori. Da ultimo, nel Decreto cd “Agosto”, è stata assicurata continuità nel tempo all’operatività del Fondo PMI ed estesa la durata della moratoria su prestiti e mutui.

L’intervento del Governo si articola, pertanto, su più fronti.

A) Ristoro agli Enti territoriali

Con il Decreto cd “Agosto” (DL 104/2020) il fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali è stato incrementato di 1,67 miliardi per il 2020 (1.220 milioni per i comuni e 450 milioni per le province e le città metropolitane). Le risorse complessive del fondo enti locali ammontano quindi a 5,17 miliardi (di cui 4,22 miliardi per i comuni); il fondo per l’esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome è stato incrementato di 2,8 miliardi per il 2020 (1,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,2 per le Regioni a statuto ordinario). Le risorse complessive del fondo Regioni sono pari a 4,3 miliardi (2,6 miliardi per le Autonomie speciali e 1,7 per le Regioni a statuto ordinario).

Ulteriori risorse sono state destinate:

  • al ristoro delle minori entrate dell’imposta di soggiorno (300 milioni di euro), della Tosap/Cosap (42 milioni) e dell’IMU (86 milioni);
  • al sostegno del trasporto pubblico locale (400 milioni, il relativo fondo adesso ammonta complessivamente a 900 milioni), al sostegno degli enti locali in deficit strutturale (180 milioni) ed al contenzioso regionale (210 milioni);
  • alla sospensione del pagamento delle quote capitale 2020 dei mutui MEF delle Autonomie speciali (88 milioni), con un intervento già previsto dal ‘Cura Italia’ per le Regioni a statuto ordinario e gli enti locali.

Inoltre, sono state rafforzate le misure per gli investimenti:

  • per i comuni è previsto il raddoppio nel 2021 dei contributi assegnati per piccole opere (500 milioni di euro nel 2021) ed il rafforzamento delle misure per contributi per messa in sicurezza edifici e territorio (900 milioni nel 2021 e 1,75 miliardi nel 2022);
  • a favore degli enti locali è previsto l’incremento delle risorse destinate al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva (300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021);
  • per le province e le città metropolitane sono state previste risorse per la messa in sicurezza delle scuole (1,12 miliardi nel periodo 2021-2025) e per la messa in sicurezza di ponti e viadotti (600 milioni nel periodo 2021-2023).

B) Pagamento debiti della P.A.

Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze un fondo, con una dotazione di 12 miliardi di euro, destinato a concedere anticipazioni a Regioni, Province autonome ed enti locali, che si trovino in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far fronte al pagamento dei propri debiti di carattere commerciale certi, liquidi ed esigibili. Il fondo è articolato in due sezioni, una destinata ad assicurare la liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle Regioni e Province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari, l’altra per assicurare la liquidità a Regioni e Province autonome per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio Sanitario Nazionale. La gestione delle due sezioni del Fondo è affidata alla Cassa depositi e prestiti.

Il Decreto Agosto ha previsto l’estensione dei termini dal 20 settembre al 9 ottobre 2020, per la concessione delle anticipazioni di liquidità degli enti locali, per favorire il pagamento dello stock di debiti al 31 dicembre 2019 nei confronti delle imprese, con benefici per l’intero sistema economico nazionale.

C) Moratoria sui prestiti

Le micro, piccole e medie imprese (PMI), i professionisti e i lavoratori autonomi aventi sede in Italia beneficiano di una moratoria straordinaria su linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza, per un volume complessivo di prestiti superiore a 300 mld di euro. Lo scopo è quello di aiutare queste categorie di imprese a superare la fase più critica della caduta produttiva collegata all’emergenza Covid-19, per evitare che un calo sensibile della domanda, anche se limitato nel tempo, abbia effetti permanenti su un numero elevato di imprese. Con il Decreto Agosto le misure di moratoria sono state prorogate fino al 31 gennaio 2021 (mentre per i mutui delle imprese del comparto turistico fino al 31 marzo 2021).Su tali esposizioni è prevista una garanzia parziale, gratuita, del Fondo Centrale di Garanzia. Per accedere alla moratoria le imprese, al momento della pubblicazione del decreto “Cura Italia” (17 marzo 2020), dovevano essere in bonis, ovvero non avere posizioni debitorie classificate come esposizioni deteriorate da parte del sistema bancario. Le imprese sono tenute ad autocertificare di aver subìto in via temporanea carenze di liquidità a causa delle conseguenze economiche dovute all’epidemia Covid-19, mentre le banche e tutti gli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia sono obbligati ad accettare le richieste di moratoria, a condizione che le stesse rispettino i requisiti previsti dal Decreto Legge “Cura Italia”. La comunicazione può essere inviata da parte dell’impresa anche via PEC. Per le operazioni già ammesse alla moratoria la proroga prevista dal Decreto Agosto è automatica (salva espressa rinuncia da effettuarsi entro il 30 settembre) e sarà a breve operativa con l’autorizzazione UE.

D) Le garanzie di Sace

Grandi Imprese – Garanzia SACE. Caratteristiche: Durata 6 anni. Prestito fino al 25% del fatturato o pari al doppio dei costi del personale per il 2019. Preammortamento fino a 36 mesi. Per maggiori informazioni.

D1. Misure di sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzie finanziamenti

Nell’ambito di un’operazione dal valore di 200 miliardi di euro volta ad assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, fino al termine del 2020, SACE S.p.a. concede garanzie in favore di banche e altre istituzioni finanziarie per nuovi finanziamenti erogati sotto qualsiasi forma alle imprese stesse; a seguito della conversione del Decreto Liquidità sono ammessa alla garanzia di SACE anche le operazioni di leasing, factoring e i prestiti obbligazionari. SACE gestirà le richieste di copertura dei rischi attraverso il programma ‘Garanzia Italia, il quale beneficia della contro-garanzia dallo Stato: uno strumento che potrà essere richiesto per tutto il 2020 da qualsiasi tipologia di impresa, indipendentemente da dimensione, settore di attività e forma giuridica. Le piccole e medie imprese (PMI), alle quali sono stati destinati almeno 30 dei 200 miliardi di euro complessivi, per poter accedere alla garanzia di SACE devono aver esaurito il proprio plafond presso il Fondo Centrale di Garanzia, e, nel caso si tratti di imprese agricole, forestali, della pesca e dell’acquacoltura e dell’ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali, devono aver già utilizzato le garanzie ISMEA. La garanzia è a prima richiesta, esplicita e irrevocabile e copre finanziamenti di importo non superiore al maggiore fra il 25% del fatturato 2019 dell’impresa e il doppio del costo del personale del 2019. Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare questi limiti. La durata dei finanziamenti non potrà essere superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi.
Le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo del finanziamento garantito deve essere inferiore a quello che si avrebbe in assenza di garanzia.
Per le imprese di minori dimensioni, con meno di 5.000 dipendenti e fatturato individuale inferiore a 1,5 miliardi di euro e per i finanziamenti di importo inferiore a 375 milioni di euro, è prevista una procedura semplificata che si articola attraverso pochi passaggi:

  • L’impresa richiede alla banca (o altro soggetto abilitato all’esercizio del credito) di sua fiducia un finanziamento con garanzia dello Stato
  • Il soggetto finanziatore verifica i criteri di eleggibilità, effettua istruttoria creditizia e, in caso di esito positivo del processo di delibera, inserisce la richiesta di garanzia nel portale online di SACE
  • SACE processa la richiesta e, riscontrato l’esito positivo del processo di delibera, le assegna un Codice Unico Identificativo (CUI) ed emette la garanzia, controgarantita dallo Stato
  • Il soggetto finanziatore eroga al richiedente il finanziamento richiesto con la garanzia di SACE controgarantita dallo Stato.

Per le imprese che superano le soglie di cui sopra (limitata alle imprese più grandi) è richiesta l’approvazione del Ministro dell’Economia, con apposito decreto ministeriale.

Tutti i dettagli al seguente link.

D2. Misure di sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzie leasing

La legge di conversione del Decreto Legge datato 8 aprile 2020 ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie anche in favore di società di leasing, per operazioni di leasing erogate dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020

Sono ammessi a garanzia nuovi finanziamenti che siano:

  • concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto, nel Manuale Operativo dedicato e nelle Condizioni Generali - Garanzia Italia (“CG”) di SACE
  • erogati dal 9 aprile sino al 31 dicembre 2020
  • destinati a sostenere a investimenti per l’acquisto di qualsiasi tipo di beni immobili e mobili strumentali all’attività d’impresa
  • destinati alla liquidità, in misura non superiore al 20 per cento dell’importo erogato

Tutti i dettagli al seguente link.

D3. Misure di sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzie factoring

La legge di conversione del Decreto Liquidità ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie anche in favore di banche e società di factoring per cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente, che si aggiungono alle operazioni di confirming e anticipi contratto.

Sono ammessi a garanzia nuove operazioni di finanziamento con o senza concessione di un fido (“Linea di Credito”) che siano:

  • riconducibili a confirming, anticipi contratto e factoring pro solvendo (spot e rotativo)
  • concessi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto stesso, nel Manuale Operativo dedicato e nelle Condizioni e Termini Generali di SACE
  • erogati sino al 31 dicembre 2020
  • destinati ad ottenere liquidità per sostenere costi del personale, costi relativi a canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti (escluse le acquisizioni di partecipazioni societarie) o capitale circolante, per stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia). Non sono ammesse operazioni di rifinanziamento
  • destinati altresì ad ottenere liquidità, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato.

Tutti i dettagli al seguente link.

D4. Misure di sostegno alla liquidità delle imprese – Garanzie titoli di debito

Con la legge di conversione del Decreto liquidità, SACE S.p.A. è stata autorizzata a rilasciare, fino al 31 dicembre 2020, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, garanzie per prestiti obbligazionari emessi dalle imprese aventi sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19.

Possono beneficiarne le PMI e tutte le altre tipologie di imprese (indipendentemente dalla dimensione, dal settore di attività e dalla forma giuridica), che emettano obbligazioni o altri titoli di debito e che rispettino i seguenti requisiti:

  • abbiano sede legale in Italia
  • abbiano una classe di rating assegnata da una ECAI almeno pari a BB- o equivalente
  • non siano risultate in difficoltà al 31 dicembre 2019
  • solo per le PMI, che abbiano esaurito il plafond presso il Fondo Centrale di Garanzia, o ISMEA

Tutti i dettagli al seguente link.

D5. Misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese

Il decreto potenzia anche il sostegno pubblico all’esportazione, per migliorare l’incisività e tempestività dell’intervento statale. L’intervento introduce un sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività assicurativa di Sace sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società per il restante 10%, liberando in questo modo fino a ulteriori 200 miliardi di risorse da destinare al potenziamento dell’export. L’obiettivo è di consentire a Sace di far fronte alla crescente richiesta di assicurare operazioni ritenute di interesse strategico per l’economia nazionale che la società non avrebbe altrimenti la capacità finanziaria di coprire.

D6. Assicurazione sui crediti commerciali

Il Decreto Rilancio, per supportare l’export delle aziende e garantire l’erogazione di servizi di assicurazione del credito commerciale per le imprese colpite dagli effetti economici dell'epidemia Covid-19, ha previsto un plafond di 2 mld di euro affinché SACE S.p.A. conceda una garanzia pari al 90% dei crediti commerciali assicurati da imprese di assicurazione che aderiscano al programma mediante apposita convenzione. Le obbligazioni di SACE sono contro-garantite dallo Stato.

E) Potenziamento del Fondo di Garanzia per le PMI

Con il decreto legge 18/2020 e il successivo D.L. 23/2020 è stata ampliata in modo significativo l’operatività del Fondo Centrale di Garanzia per le Pmi, disponendo, fra l’altro, la gratuità della garanzia, con la sospensione dell'obbligo di versamento delle previste commissioni per l'accesso al Fondo stesso; l'ammissibilità alla garanzia di operazioni di rinegoziazione del debito e l'allungamento automatico della garanzia in caso di moratoria o sospensione del finanziamento per l’emergenza coronavirus. L’importo massimo garantito sale a 5 milioni di euro e vengono ammesse alla garanzia le imprese fino a 499 dipendenti. La percentuale di copertura diretta sale almeno al 90% per tutti i finanziamenti fino a 6 anni, con possibilità di arrivare al 100% nel rispetto di alcune condizioni. L’accesso al Fondo può essere concesso anche a beneficiari che, alla data della richiesta di garanzia, presentano esposizioni classificate dalla banca come ‘inadempienze probabili’ o ‘scadute o sconfinanti deteriorate’, purché la classificazione sia successiva al 31 gennaio 2020 ovvero ci siano alcune condizioni per il “rientro in bonis”. Sono escluse le imprese che hanno esposizioni classificate come ‘sofferenze’. La garanzia può essere concessa anche a operazioni già perfezionate ed erogate da non oltre tre mesi e comunque dopo il 31 gennaio 2020. Sommando i finanziamenti in essere e quelli nuovi, l’obiettivo è consentire garanzie per oltre 100 miliardi complessivi di finanziamento alle imprese da parte del Fondo. Già rifinanziato per circa 4 MLD dal DL 34/2020 Il Decreto Agosto ha incrementato il Fondo di 3.300 milioni di euro per il 2023, 2.800 milioni per il 2024 e 1700 milioni per il 2025.

Si possono indicare tre principali soglie di prestito:

  • Prestiti fino a 30.000 euro: i nuovi prestiti, di importo non superiore al i al 25% dei ricavi dell’impresa o al doppio delle spese per il personale (come risultanti dall'ultimo bilancio depositato da dichiarazione fiscale, da altra idonea documentazione o anche autocertificati), sono garantiti al 100% dal Fondo di Garanzia per le Pmi. L’impresa presenta alla propria banca (o ad altro soggetto abilitato a concedere credito) una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19. Non viene effettuato alcun tipo di valutazione da parte del Fondo sul soggetto beneficiario della garanzia, mentre la banca si limita alla valutazione del merito creditizio. Tali finanziamenti prevedono l’inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi ed hanno una durata fino a massimo 6 anni. Il tasso di interesse applicato dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione. Il rilascio della garanzia è automatico e gratuito e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la verifica formale del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l’esito dell’istruttoria del Fondo. L’Abi ha pubblicato sul proprio sito lo schema esemplificativo per l’accesso ai finanziamenti sotto questa soglia.
  • Prestiti oltre 30.000 euro: il Fondo garantisce al 90% dei prestiti delle imprese fino a 499 dipendenti di importo superiore a 30.000 euro (fermo restando il limite massimo di importo garantito pari 5 milioni di euro per impresa), con modalità di accesso gratuita. L’ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019 o al fabbisogno di liquidità prospettico per i successivi 18 mesi (12 mesi per le imprese con più di 250 dipendenti). Ai fini della concessione della garanzia, non è prevista alcuna valutazione dell’impresa da parte del Fondo.
  • Le imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro, presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività a causa dell’emergenza Covid-19, possono ottenere una garanzia pari al 100%, concessa al 90% dallo Stato e al 10% da un soggetto terzo (es. Confidi) mentre, per i presiti che non rispettino i requisiti di durata (massimo 6 anni) e importo previsti dal Decreto Liquidità è comunque possibile ottenere una garanzia pari all’80% cumulabile con garanzie rilasciate dai Confidi.

F) Incentivo alle imprese bancarie e industriali

Viene previsto per incentivare le imprese a cedere i loro crediti nei confronti di debitori inadempienti mediante la conversione in Crediti di imposta di alcune tipologie di Attività Fiscali Anticipate, entro limiti predefiniti. L’intervento libera nuove risorse liquide per le imprese e consente alle banche di dare nuovo credito, consentendo nuova finanza bancaria per le imprese fino a 10 miliardi.

G) Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

È stata ampliata l’operatività del cosiddetto fondo Gasparrini che permette ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, che siano in specifiche situazioni di temporanea difficoltà, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. In seguito all’emergenza Covid-19, l’accesso al fondo è consentito anche ai lavoratori dipendenti con una sospensione o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni e ai lavoratori autonomi (inclusi commercianti e artigiani) e ai professionisti che abbiano subìto un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019.

Nell'ambito della sospensione, possono essere ricomprese sia le rate a scadere successivamente alla data di presentazione della domanda, sia le rate scadute e non pagate antecedentemente a tale data, purché il ritardo nei pagamenti non sia superiore a 90 giorni consecutivi. La misura si applica anche a mutui concessi da meno di un anno. La modulistica per presentare la domanda è stata aggiornata e semplificata rispetto al modello precedente: il nuovo modello potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca. Inoltre, per tutte le ipotesi di accesso al Fondo:

  • non è più richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
  • è possibile beneficiare della sospensione anche se ne è già fruito in passato (purché l’ammortamento sia ripreso da tre mesi);
  • è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

È stata anche velocizzata e semplificata la procedura di accesso con l’automatica sospensione della prima rata da parte della banca sin dal momento della presentazione della domanda di sospensione del mutuo, a seguito di un semplice controllo sulla completezza e la regolarità formale della stessa, e con l’introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso sulla richiesta nel caso di mancato riscontro da parte di Consap entro 20 giorni dall’invio della domanda. L’importo massimo del mutuo è stato elevato a 400.000. euro

Fra le altre misure, segnaliamo:

  • Immediata entrata in vigore del “volatility adjustment” per le assicurazioni. Viene introdotto un contributo statale del 50% della quota interessi.
  • Viene introdotta una norma che proroga i termini e introduce la possibilità di riparto parziale di indennizzo per i risparmiatori attingendo al FIR, il fondo previsto per gli indennizzi ai risparmiatori rimasti coinvolti.
  • Sospensione dei rimborsi in scadenza nel 2020 dei finanziamenti SIMEST (per le domande pervenute entro il 30/06/2020)

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