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Le principali misure fiscali adottate dal Governo

Con i decreti-legge “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”, “Agosto” e “DL n. 129/2020” il Governo ha adottato una serie di misure fiscali tese a sostenere l’economia italiana. Di seguito si evidenziano le misure fiscali più significative, in materia di: 1) sospensioni, proroghe e rinvii; 2) cancellazione e riduzione di imposte; 3) incentivi e ristori a fondo perduto; 4) sostegno alla patrimonializzazione; 5) misure settoriali; 6) altre misure.

1. Sospensioni, proroghe e rinvii

Sospensione versamenti per imprese e professionisti dei settori più colpiti: per gli operatori dei settori più colpiti dalla crisi sono stati sospesi i versamenti dei contributi e delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati di marzo ed aprile 2020 per lavoratori dipendenti ed è stato previsto che i versamenti riprendano il 16 settembre 2020. Tali versamenti possono essere effettuati, in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi o in un massimo di quattro rate mensili di pari importo; in alternativa, come previsto dal DL. Agosto, l’importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione è effettuato in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 ovvero mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il restante importo, pari al 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021. I settori interessati sono, tra gli altri: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro: per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del periodo d'imposta 2019 sono sospesi i versamenti di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all’IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre in un’unica soluzione, o mediante rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre; in alternativa, come previsto dal DL Agosto, per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro: per le imprese e i professionisti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto agli stessi mesi periodo d'imposta 2019 sono sospesi i versamenti di aprile e di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato e alle trattenute relative alle addizionali regionali e comunali; all’IVA; ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre 2020 in un’unica soluzione, senza applicazione di sanzioni ed interessi o mediante rateizzazione fino a 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal 16 settembre 2020; in alternativa, come previsto dal DL. Agosto, per il 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per imprese e professionisti con ricavi/compensi inferiori a 2 milioni euro: sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadevano nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte per lavoro dipendente / assimilato, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; relativi all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria. Tali versamenti sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, ovvero mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020; in alternativa, le imposte sospese sono versate per un importo pari al 50% in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, in massimo quattro rate mensili di pari importo a partire dal 16 settembre 2020 e per il restante 50%, mediante rateizzazione, in una o più rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 24 rate mensili a partire dal 16 gennaio 2021.

Sospensione versamenti per i lavoratori autonomi e gli agenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019: non assoggettamento dei ricavi e dei compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. In particolare, si prevede per i predetti soggetti la possibilità di versare le ritenute d’acconto, oggetto della sospensione, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre ovvero, mediante rateizzazione, fino a un massimo in quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. In alternativa, come previsto dal DL Agosto è altresì consentito versare un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unica soluzione entro il 16 settembre o, in alternativa, in quattro rate mensili di pari importo a partire da settembre. Il restante importo, pari al 50% delle somme dovute, può essere versato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16 gennaio 2021.

Rinvio dei versamenti per i contribuenti Isa e forfettari: viene disposto il rinvio dei versamenti per i contribuenti Isa e forfettari che abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019: per questi il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’Irap è prorogato al 30 aprile 2021. Per i periodi di imposta 2020 e 2021 la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) è stata modificata per tenere conto degli effetti correlati all’emergenza sanitaria.

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d’imposta: sono sospesi fino al 16 settembre i termini per i versamenti delle somme dovute in scadenza tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, compresi i versamenti rateali.

Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell’ambito del procedimento di accertamento con adesione: sancita la cumulabilità della sospensione dei termini processuali con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione.

Proroga dei termini agevolazioni prima casa: i termini concernenti l’agevolazione prima casa sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, al fine di non far decadere dal beneficio il contribuente.

Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo: sospesa, per tutto il 2020, l’applicazione della norma secondo la quale, in caso di rimborsi fiscali, gli uffici devono avviare la procedura per la compensazione preventiva con eventuali debiti iscritti a ruolo.

Sospensioni dei pignoramenti sullo stipendio/pensione: fino al 31 dicembre 2020 sono sospesi i pignoramenti presso terzi effettuati dall’Agente della riscossione relativi a stipendi, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Sospensione delle verifiche di inadempienza: sospese fino al 31 dicembre 2020 le verifiche di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. Le verifiche già effettuate restano prive di effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020), l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento.

Sospensione dei versamenti derivanti dai carichi affidati all’agente della riscossione: sospesi fino al 31 dicembre 2020 i versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e dunque entro il 31 gennaio 2021. La decadenza dai piani di rateizzazione già in essere o che verranno concessi per richieste presentate fino al 15 ottobre 2020, si determina in caso di mancato pagamento di dieci rate anziché cinque.

Sospensione dei termini per le attività di riscossione di Agenzia delle Entrate Riscossione: Sospese fino al 31 dicembre 2020 le attività di notifica di nuove cartelle di pagamento e degli altri atti di riscossione.

Rimessione in termini e sospensione pagamenti per importi richiesti a seguito di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni: Si differiscono al 16 settembre i termini di versamento (anche rateali) degli avvisi bonari scadenti tra 8 marzo 2020-31 maggio 2020. I versamenti possono essere effettuati entro il 16 settembre in unica soluzione o in quattro rate mensili a partire dal mese di settembre.

Proroga dei certificati di regolarità fiscale (DURF): I certificati di regolarità fiscale emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020. La proroga riguarda i certificati che consentono a imprese e committenti di non applicare il meccanismo di controlli sulle ritenute.

Rinvio entrata in vigore della Plastic tax e della Sugar Tax: viene spostata l’entrata in vigore delle due imposte al 1° gennaio 2021.

Rinvio di misure in materia di accise, diritti doganali e tabacchi: proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni antifrode per gli operatori di minori dimensioni; i pagamenti dell’accisa dovuta sui prodotti energetici immessi in consumo nel mese di marzo 2020 sono considerati regolari se effettuati entro la data del 25 maggio 2020; viene prorogato di 60 giorni il termine per il pagamento dei diritti doganali in scadenza tra il 1° maggio ed il 31 luglio 2020; la scadenza del pagamento delle imposte (accisa e IVA) su tabacchi lavorati ed assimilati, e tabacchi da inalazione senza combustione e dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e prodotti accessori, dovute per i mesi di aprile e maggio, è stata rinviata al 31 ottobre 2020.

Riduzione e rinvio versamento acconto accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica: le rate di acconto mensili dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica, relative ai mesi da maggio a settembre 2020, sono versate nella misura del 90 per cento di quelle calcolate sulla base dei consumi dell’anno precedente. L’eventuale versamento a conguaglio potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro le normali scadenze fissate dal testo unico delle accise, vale a dire entro il 31 marzo 2021 per il gas naturale ed entro il 16 marzo 2021 per l’energia elettrica, oppure, in alternativa, essere ripartito in dieci rate mensili di pari importo, da versare entro l’ultimo giorno di ciascun mese nel periodo da marzo a dicembre 2021.

Riduzione e rinvio versamenti dell’accisa sui prodotti energetici: per i mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto 2020, i soggetti obbligati al pagamento del tributo possono effettuare, entro le previste scadenze e a titolo di acconto, i pagamenti nella misura dell’80% delle somme dovute. La restante parte sarà versata cumulativamente entro il 16 novembre 2020. Viene anche prevista la possibilità di rateizzazione del debito di accisa per il titolare del deposito fiscale di prodotti energetici e alcolici.

Rinvio al 1° gennaio 2021 della procedura di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: viene rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’Agenzia delle Entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta.

Rinvio entrata in vigore regime per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri e della lotteria degli scontrini: sospensione delle sanzioni fino al 1° gennaio 2021 in caso di ritardo nell’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri. In sostanza, è rinviato dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2021 il regime transitorio per la memorizzazione dei corrispettivi per i soggetti con volume d’affari fino a 400.000 euro. Come conseguenza della proroga per la trasmissione telematica dei corrispettivi, rinviato al 1° gennaio 2021 l’avvio della lotteria degli scontrini.

2. Cancellazione e riduzione di imposte

Soppressione delle clausole di salvaguardia in materia di IVA e accise: soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le cosiddette “clausole di salvaguardia”, che prevedono aumenti automatici delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto e di quelle in materia di accisa su taluni prodotti carburanti.

Cancellazione del saldo Irap 2019 e della prima rata Irap acconto 2020: le imprese, con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni, i lavoratori autonomi, con un corrispondente volume di compensi, e gli enti non commerciali non sono tenuti al versamento del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019, né della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020. L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019. L’applicazione della norma è esclusa per le banche e gli altri enti e società finanziare, nonché per le imprese di assicurazione, le Amministrazioni e gli enti pubblici.

Riduzione delle quote fisse delle bollette energetiche: per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) dispone, in favore delle attività produttive e commerciali, la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema".

Esenzione IMU: esenzione dalla prima e della seconda rata IMU 2020 per numerosi tipi di immobili, fra i quali quelli adibiti a stabilimenti balneari e quelli rientranti nella categoria catastale D2, ossia alberghi e pensioni. Gli immobili destinati a cinema e teatri vengono, inoltre, esonerati dal pagamento dell’IMU anche per il 2021 e il 2022.

Esenzione Tosap e Cosap: le imprese di pubblico esercizio, che svolgono attività di ristorazione e somministrazione di bevande, titolari di concessioni per l’utilizzo suolo pubblico sono esonerate dal versamento della tassa e del canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche dal primo maggio fino al 31 dicembre 2020. Introdotte anche misure di semplificazione in relazione alle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse. Sono stati inoltre esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dalla TOSAP e dal COSAP anche i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio delle attività di commercio ambulante su area pubblica.

Riduzione dell’aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica: riduzione IVA (dal 22% al 5%) su mascherine, ventilatori e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Si accorda in via transitoria alle cessioni di tali beni, fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione totale da IVA con diritto a detrazione (aliquota IVA pari a zero).

3. Incentivi e ristori a fondo perduto

Contributo a fondo perduto: Viene previsto un contributo a fondo perduto: a favore dei soggetti che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo con volume d’affari di massimo 5 milioni e che abbiano avuto un calo del fatturato del mese di aprile 2020 pari ad almeno il 33% rispetto al mese di aprile 2019. Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al 20% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, 15% per soggetti con ricavi o compensi da 400mila euro a 1 milione, 10% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro. Contributo minimo per un importo non inferiore a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Credito di imposta sanificazione: viene introdotto un credito d’imposta pari al 60% delle spese sostenute per la sanificazione dei luoghi e degli strumenti di lavoro, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, con un tetto al beneficio di 60 mila euro. Il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato dai beneficiari, fino all’importo massimo determinato a seguito della presentazione di apposita comunicazione entro il 7 settembre 2020, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa o in compensazione a decorrere dal 14 settembre 2020.

Credito di imposta per adeguamento ambienti di lavoro: altro credito di imposta è previsto per l’adeguamento degli ambienti di lavoro alle misure Covid da parte di soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, associazioni, fondazioni ed enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il credito è di ammontare massimo fruibile da ciascun beneficiario pari al 60% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, da inviare in questo caso tra il 20 luglio 2020 e il 30 novembre 2021. L’ammontare massimo delle spese ammissibili non può eccedere il limite di 80.000 euro. Il credito d’imposta, fino all’ammontare massimo fruibile, può essere utilizzato esclusivamente in compensazione dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.

Credito di imposta affitti: per i locatari di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, viene introdotto un credito d’imposta pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione, relativo ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno (aprile, maggio, giugno e luglio per le strutture turistiche con attività solo stagionale), a condizione che, nel mese di riferimento, vi sia stato un calo di almeno il 50% del fatturato rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. La misura si applica ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione e agli enti non commerciali (in relazione anche allo svolgimento delle attività istituzionali) con ricavi o compensi relativi all’anno 2019 fino a 5 milioni di euro. Questa soglia non opera nel caso degli alberghi, agenzie di viaggio, tour operator e strutture termali. L’agevolazione si estende anche ai contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda (con credito di imposta pari al 30%) e alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi relativi all’anno 2019 superiori a 5 milioni di euro, (con credito d’imposta pari al 20% del canone di locazione, di leasing o di concessione e al 10% per i contratti di servizi a prestazioni complesse e di affitto d’azienda). Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione e può essere ceduto, in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone, al locatore o il concedente.

Incentivi per efficientamento energetico e riduzione del rischio sismico (ecobonus e sismabonus al 110%): detrazione fiscale al 110% delle spese, sostenute dal primo 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per i lavori di riqualificazione energetica (interventi di isolamento termico e altri interventi di efficientamento energetico nonché installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici) e/o antisismica. Il soggetto che ha sostenuto la spesa può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Incentivi pagamenti elettronici (cashback): nell’ambito del ‘piano Cashless’, viene previsto un rimborso in denaro a favore delle persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con strumenti di pagamento elettronici. A tal fine viene previsto uno stanziamento di 1,75 miliardi per il 2021 e 3 miliardi per il 2022.

Incentivi auto ecologiche: incrementato a 500 milioni il Fondo per gli incentivi statali. Vengono introdotti incentivi per chi acquista e immatricola in Italia autovetture a basse emissioni di Co2, al fine di sostenere il rilancio del settore automotive e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie. I contributi concessi per le fasce di emissioni 0-20 g/km e 21-60 g/km sono: 0-20 g/km: 6.000 euro con rottamazione e 4.000 euro senza rottamazione; 21-60 g/km: 2.500 euro con rottamazione e 1.500 euro senza rottamazione.  Alle medesime due fasce potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione fino al 31 dicembre 2020.  Riguardo invece le due nuove fasce di emissioni 61-90 g/km e 91-110 g/km sono stati ridefiniti i contributi messi a disposizione: 61-90 g/km: 1.750 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione; 91-110 g/km: 1.500 euro con rottamazione e 750 euro senza rottamazione.

Rifinanziamento della “Nuova Sabatini”: il rifinanziamento è finalizzato a garantire continuità alla “Nuova Sabatini”, un’agevolazione riconosciuta a micro, piccole e medie imprese che consiste nella concessione di un finanziamento agevolato per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, e in un correlato contributo statale in conto impianti, rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti. Anche il decreto semplificazioni è peraltro intervenuto su tale misura, innalzando da 100.000 a 200.000 euro la soglia entro la quale il contributo statale in conto impianti è erogato in un’unica soluzione, anziché in più quote. Per rafforzare inoltre il sostegno agli investimenti innovativi realizzati dalle micro e piccole imprese al Sud, i contributi, che, in questo caso, se si tratta di investimenti in chiave Industria 4.0, godono di una maggiorazione che li fa salire dal 30 al 100%, sono erogati alle imprese beneficiarie: in unica soluzione, con modalità procedurali stabilite con apposito decreto, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Rivalutazione beni di impresa e partecipazioni: si prevede la possibilità di rivalutare i beni (materiali o immateriali), ai soli fini civilistici, in modo gratuito. A titolo oneroso ma facoltativo, subordinato alla rivalutazione in sede di bilancio, è poi possibile riconoscere ai fini fiscali i maggiori importi iscritti in bilancio. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto, ai fini fiscali, dall’esercizio successivoa quello con rifermento al quale la rivalutazione è stata effettuata e la procedura si perfeziona attraverso il versamento di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali del 3%. Si prevede inoltre anche lapossibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante dalla rivalutazioneattraverso l’applicazione, in capo alla società, di una imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali in misura del 10%. Entrambe le imposte sostitutive previste dal DL agosto, quella per la rivalutazione e quella per l’eventuale affrancamento, saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui la prima scadenza sarà il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta nel quale è avvenuta la rivalutazione e le successive due entro il temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi. L’imposta sostitutiva sarà compensabile in F24.

Deducibilità e detraibilità donazioni COVID-19: la deducibilità delle donazioni effettuate dalle imprese viene estesa a quelle a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica. Viene poi prevista una detrazione del 30% per le donazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, con un limite al beneficio di 30 mila euro. Rientrano tra le erogazioni liberali che beneficiano degli incentivi le donazioni, in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche, dagli enti non commerciali e dai soggetti titolari di reddito d’impresa a sostegno delle misure di contrasto all'emergenza da COVID-19, ed effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, compresi gli enti religiosi. Le donazioni di beni per il contrasto dell’emergenza epidemiologica si considerano effettuate nell’esercizio d’impresa, arti e professione, al fine di mantenere il diritto alla detrazione dell’IVA.

Welfare aziendale: è raddoppiata, per l’anno 2020, la soglia dell’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito. Il limite, pertanto, è portato da 258, 23 a 516,46 euro.

4. Sostegno alla patrimonializzazione

Regime fiscale agevolato per investimenti in start-up e PMI innovative: si riconosce in favore delle persone fisiche, che investono in start-up o in PMI innovative, una detrazione d’imposta pari al 50 % della somma investita. L’investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta, l’importo di euro 100.000 per le start-up innovative e di euro 300.000 per le PMI innovative e deve essere mantenuto per almeno tre anni. La misura integra il quadro delle misure volte a stimolare la partecipazione al capitale delle start-up e delle PMI innovative ed è alternativa a quanto previsto, in via “ordinaria”, laddove i soggetti Irpef e Ires che investono in start-up o PMI innovative possono beneficiare, rispettivamente, di una detrazione dall’imposta pari al 30% e di una deduzione del 30% della somma investita.

Incentivi per gli investimenti nell’economia reale (Super-PIR): si rafforzano le misure volte ad incentivare gli investimenti nell’economia reale e, in particolare, nelle società non quotate. La disposizione introduce un nuovo tipo di Piani Individuali di Risparmio (PIR), qualora l’investimento sia diretto per oltre il 70% in imprese radicate in Italia, diverse da quelle i cui titoli sono negoziati negli indici FTSE MIB e FTSE MID Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Per questi PIR il cosiddetto vincolo di concentrazione è al 20% anziché al 10%. Ulteriori caratteristiche di questi strumenti sono poi i maggiori limiti dimensionali di entità degli investimenti, pari a 300.000 euro all’anno e a 1.500.000 euro complessivamente (invece che 30.000 euro all’anno e 150.000 euro complessivi come nel caso dei PIR “ordinari”).

Incentivi fiscali per la ricapitalizzazione di imprese fra 5 e 50 milioni di fatturato: sono state introdotte misure di sostegno per le società di capitali o cooperative (ad esclusione di quelle che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e delle holding) che effettuino un aumento di capitale, abbiano sede in Italia, ricavi compresi fra 5 e 50 milioni di euro ed abbiano registrato nei mesi di marzo e aprile 2020, a causa dell’emergenza Covid-19, un calo dei ricavi non inferiore al 33% rispetto al 2019. Sono previsti un credito di imposta del 20% della somma investita, con un investimento non superiore ai 2 milioni di euro e partecipazione posseduta fino al 31 dicembre 2023, per i soggetti che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale, in una o più società, ed un ulteriore credito in favore della società ricapitalizzata pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale stesso. Viene inoltre istituito il ‘Fondo Patrimonio PMI’ che potrà sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito di imprese con ricavi superiori a 10 milioni che effettuano un aumento di capitale non inferiore ai 250.000 euro.

Incentivi fiscali per la ricapitalizzazione di imprese con fatturato superiore a 50 milioni di euro: sono state introdotte misure di sostegno per la ricapitalizzazione di società per azioni, con sede in Italia, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e con fatturato superiore a 50 milioni di euro attraverso l’istituzione di un Patrimonio destinato in Cassa Depositi e Prestiti. I requisiti di accesso, le condizioni, criteri e modalità degli interventi del Patrimonio destinato saranno definiti tramite decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro dello Sviluppo Economico. Tramite il Patrimonio destinato sarà possibile realizzare interventi mediante sottoscrizione di prestiti obbligazionari convertibili, partecipazione ad aumenti di capitale ed acquisto di azioni quotate sul mercato secondario in caso di operazioni strategiche. Il Patrimonio destinato potrà anche intervenire in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi con prospettive di rilancio. Sotto il profilo fiscale è stato previsto che i) i redditi ed il valore della produzione del Patrimonio destinato sono esenti da qualsiasi imposta; ii) i redditi a qualsiasi titolo percepiti dal Patrimonio destinato non sono soggetti a ritenute e a imposte sostitutive delle imposte sui redditi; iii) tutti gli atti, i contratti, i trasferimenti, le prestazioni e le formalità relativi alle operazioni realizzate dal Patrimonio destinato sono escluse da IVA, imposta sulle transazioni finanziarie, imposta di registro, imposte ipo-catastali e ogni altra imposta indiretta, tributo o diritto; iv) gli interessi e le plusvalenze emessi dal Patrimonio destinato sono soggetti ad imposta sostitutiva con aliquota del 12,5%.

5. Misure settoriali

Tax credit vacanze: per i servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico-ricettive e dai Bed & Breakfast, per il 2020, viene previsto un credito, utilizzabile dal 1° luglio al 31 dicembre, in favore dei nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 40.000 euro. Il credito è pari a 500 euro per ogni nucleo familiare, 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone e a 150 euro per quelli composti da una sola persona, ed è fruibile nella misura del 80% in forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori presso i quali la spesa è stata sostenuta, e per il 20% in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, con facoltà di cessione ai propri fornitori di beni e servizi ovvero ad altri soggetti privati, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari.

Credito di imposta per spese riqualificazione imprese settore turistico e termale: viene introdotto un credito diimposta del 65% degli investimenti, con uno stanziamento di 180 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, per le spese di riqualificazione e miglioramento effettuate dalle imprese del settore turistico ricettivo e termale, compresi gli agriturismi e i campeggi.

Contributo a fondo perduto per esercizi di ristorazione: Stanziamento di 600 milioni di euro per sostenere gli esercizi di ristorazione il cui fatturato dei mesi da marzo a giugno 2020 sia stato inferiore ai tre quarti del fatturato dello stesso periodo 2019, attraverso un contributo a fondo perduto per l’acquisto di prodotti di filiere agricole, alimentari e vitivinicole da materia prima italiana. Il contributo viene erogato con un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda.

Contributo a fondo perduto per esercenti centri storici: stanziamento di 500 milioni di euro per un contributo a fondo perduto con un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi in favore degli esercenti dei centri storici che hanno registrato un calo sensibile di turisti stranieri e che abbiano registrato a giugno 2020 un fatturato inferiore ai due terzi di quello realizzato nel corrispondente mese del 2019.

Fondi per interventi e istituzioni culturali: incrementato fino a 231,5 milioni di euro il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali previsto dal Decreto Rilancio e sale a 335 milioni il Fondo emergenze cinema, spettacolo e audiovisivo introdotto dal Decreto Cura Italia. Vengono destinati complessivamente 90 milioni di euro ai musei e all’attuazione degli interventi del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”.

Misure di sostegno per attività settore trasporto: potenziamento delle risorse a sostegno di diverse attività di trasporto, fra cui Taxi e Ncc, autotrasporto, autobus turistici e servizio viaggiatori e crociere con uno stanziamento complessivo di circa 200 milioni di euro. Prorogato dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine del versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.  

6. Altre misure

Processo tributario telematico: per agevolare la digitalizzazione anche degli atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, gli enti impositori, gli agenti della riscossione e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenute a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole: si neutralizzano gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole (ancora in fase di sperimentazione), equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette.

Assistenza fiscale a distanza: per l’assistenza fiscale relativa al 2020 i contribuenti possono inviare in via telematica ai CAF e ai professionisti abilitati la copia per immagine della delega all’accesso alla dichiarazione precompilata sottoscritta e la copia della documentazione necessaria, unitamente alla copia del documento di identità. In caso di necessità, in luogo della sottoscrizione della delega, il contribuente può fornire al CAF o al professionista abilitato un’apposita autorizzazione tramite strumenti elettronici volti ad assicurarne la provenienza.

Cedibilità/sconto detrazioni e crediti di imposta: oltre alla possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione al 110% per l’ecobonus, per lo sconto o, in alternativa, per la cessione del corrispondente credito di imposta,fino al 31 dicembre 2021, anche i soggetti beneficiari dei crediti d’imposta introdotti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 (fitti, sanificazione, adeguamento degli ambienti di lavoro) possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, i quali possono utilizzare il credito ceduto anche in compensazione.

Credito di imposta inserzioni e campagne pubblicitarie quotidiani e periodici: rialzati i limiti di spesa, con il passaggio da 60 a 85 milioni di euro del tetto massimo su cui calcolare il credito d’imposta del 50% delle spese effettuate nel 2020 per inserzioni e campagne pubblicitarie sui quotidiani e periodici, anche online, o sulle emittenti televisive e radiofoniche locali digitali e analogiche.

Agevolazioni per imprese editrici: agevolazioni ampliate anche per le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori della comunicazione; l’incentivo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto della carta utilizzata per stampare le testate, riconosciuto in via straordinaria per il 2020 passa dall’8 al 10%. Aumentato anche il tetto di spesa massima su cui calcolare l’importo, che passa da 24 a 30 milioni di euro.

È stata, inoltre, aumentata, dall’80 per cento al 95 per cento, la percentuale di resa forfettaria, che riduce la base imponibile IVA, per le cessioni di giornali quotidiani, periodici e relativi supporti integrativi.

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