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I provvedimenti del Governo a sostegno del Lavoro

Con il Decreto Agosto, con il Decreto Rilancio e il Decreto Cura Italia, il Governo ha stanziato complessivamente circa 35 miliardi per il lavoro, per preservare la tenuta occupazionale e garantire livelli adeguati di reddito per i lavoratori e le famiglie. Sono state introdotte ed estese misure come la cassa integrazione per tutte le tipologie di impresa e le indennità per i lavoratori autonomi, e nuove misure per allargare ulteriormente il sostegno a famiglie e imprese, sostenere e tutelare anche categorie precedentemente escluse dai vari strumenti di protezione, come colf, badanti e altri soggetti in particolari condizioni di fragilità.

  • Cassa integrazione in deroga: il Decreto “Cura Italia” ha esteso la Cassa Integrazione in deroga per l’intero territorio nazionale, per tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi, con uno stanziamento complessivo di 4 miliardi di euro. Per i datori di lavoro, anche le aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a seguito dell’emergenza epidemiologica è stata prevista la possibilità di fare ricorso alla Cassa integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “Covid-19” per la durata massima di 9 settimane. Tale possibilità è stata estesa anche alle imprese che già beneficiano della Cassa integrazione straordinaria. Dopo la prima estensione di 9 settimane prevista dal Decreto Rilancio, il Decreto Agosto ha rafforzato gli istituti della Cassa Integrazione e del Fondo di Solidarietà per ulteriori 18 settimane.
  • Esonero contributivo: per le aziende che non richiederanno, dopo averne già fruito, un’estensione dei trattamenti di cassa integrazione, verrà riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di quattro mesi, entro il 31 dicembre 2020. Fino a tale data, vengono inoltre escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione, le aziende che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato.
  • Sgravi per le imprese del Mezzogiorno: per stimolare crescita e occupazione delle imprese delle aree svantaggiate a seguito della crisi, con una particolare attenzione al Mezzogiorno: il Decreto Agosto ha introdotto per il periodo ottobre-dicembre 2020 uno sgravio pari al 30% sui contributi pensionistici che le aziende devono versare per tutti i dipendenti.
  • Modifica di pagamenti di Cig in deroga: per evitare i ritardi nel pagamento della Cassa integrazione in deroga, il Decreto Rilancio permette anche alle imprese sotto i 5 dipendenti di fare domanda direttamente all’INPS. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto da parte dell’Inps trasmette la domanda unitamente ai dati essenziali per il calcolo ed effettua l’erogazione di una anticipazione della prestazione ai lavoratori. L’Inps autorizza le domande e dispone l’anticipazione di pagamento del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La misura dell’anticipazione è calcolata sul 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo. A seguito della successiva trasmissione completa dei dati da parte dei datori di lavoro, l’Inps provvede al pagamento del trattamento residuo o al recupero nei confronti dei datori di lavoro degli eventuali importi indebitamente anticipati.
  • Nel Fondo Integrazione Salariale, che normalmente copre le aziende da 5 a 50 dipendenti, il Decreto “Cura Italia” ha previsto la possibilità di prendere l’assegno ordinario in deroga tra i 5 e i 15 dipendenti con l’introduzione di una deroga al limite di tiraggio.
  • L’Abi ha siglato una convenzione con Inps e organizzazioni sindacali che consente ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Covid-19 di ricevere un anticipo della cassa integrazione ordinaria e in deroga, pari a 1.400 euro. Per ottenere le erogazioni, le procedure non richiedono più l’invio di modelli cartacei validati presso sportelli bancari e postali per certificare l’Iban, perché la validità del codice identificativo viene effettuata con sistemi informatici.
  • Indennità: i provvedimenti governativi hanno introdotto una serie di indennizzi non cumulabili con pensioni o stipendi. In particolare:
    • Il Decreto Agosto ha introdotto nuove indennità per alcune categorie di lavoratori: un’indennità di 1000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall'emergenza epidemiologica, e ad altre categorie di lavoratori, tra i quali gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, i dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio. Inoltre per i lavoratori marittimi è prevista un’indennità di 600 euro, così come per i lavoratori stagionali sportivi. L’indennità prevista per i lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria viene erogata anche per il mese di maggio 2020 ed elevata a 1.000 euro.
    • il Decreto “Cura Italia” ha previsto un indennizzo di 600 euro per una platea di quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli. Con il Decreto Rilancio l’indennizzo previsto a marzo viene erogato anche per il mese di aprile. Lo riceveranno anche coloro che hanno presentato domanda in un momento successivo: gli stagionali diversi dal settore turismo, i lavoratori occasionali e quelli intermittenti.
    • 1.000 euro per il mese di maggio: con il Decreto Rilancio viene riconosciuta questa indennità ai liberi professionisti titolari di partita Iva, non in pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Viene riconosciuta anche ai Co.Co.Co che hanno cessato il rapporto di lavoro all’entrata in vigore del decreto.
    • Artigiani, commercianti e coltivatori diretti: con il Decreto Rilancio, a partire da maggio, queste categorie vengono ricomprese nell’insieme di società di persone e capitali e rientrano nell’ambito dell’attività dell’Agenzia delle Entrate, che eroga indennizzi a fondo perduto alle imprese che hanno subito un calo del 33% del fatturato. Gli indennizzi sono parametrati alla perdita di fatturato, con un valore minimo di 1.000 euro.
    • Fondo per il reddito di ultima istanza per tutti gli esclusi dall’indennizzo di 600 euro: il Decreto “Cura Italia” ha istituito il Fondo per il reddito di ultima istanza, volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. Il Fondo, con una dotazione di 300 milioni di euro per l’anno 2020, è rivolto a professionisti ordinisti e altri esclusi dall’indennizzo di 600 euro, per un totale di 500.000 persone.
  • Reddito di Emergenza: alle famiglie in difficoltà a causa dell’Emergenza Covid-19 viene riconosciuta, con il Decreto Rilancio, questa forma di sostegno straordinaria, erogata in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza). Il Decreto Agosto ha previsto un ulteriore versamento da 400 euro del Rem, previa presentazione di una nuova domanda entro il 15 ottobre 2020. Il sostegno è destinato alle famiglie residenti in Italia, che hanno avuto nel mese di aprile un reddito inferiore all’ammontare del beneficio che si riceve, un patrimonio mobiliare famigliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro (tetto elevabile a un massimo di 25.000 euro a seconda del nucleo familiare) e un valore ISEE inferiore a 15.000 euro. Il Rem non è compatibile con le altre forme di sostegno previste dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19 e non viene erogato ai titolari di pensione, di un rapporto di lavoro dipendente con una retribuzione lorda superiore al reddito stesso e a chi già riceve il reddito di cittadinanza.
  • NASPI e DISCOLL: le prestazioni dei sussidi di disoccupazione ordinari (NASPI) e per Co.Co.Co. (DISCOLL) il cui periodo di fruizione termina nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, con il Decreto Agosto vengono prorogate per ulteriori due mesi, a condizione che il percettore non sia beneficiario delle indennità dei 600 euro previste nel Decreto “Cura Italia” e nel Decreto Rilancio. L’importo per ogni mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità della prestazione originaria.
  • Sospensione delle procedure di licenziamento: con il Decreto Agosto viene prorogata la sospensione dei licenziamenti per tutto il periodo in cui le imprese saranno coperte dalla Cassa Integrazione Guadagni (18 settimane) o dall'esonero contributivo alternativo alla Cassa (4 mesi). Le sospensioni non si applicano in caso di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa. Il Decreto “Cura Italia” aveva già sospeso, per i due mesi successivi alla data della sua entrata in vigore, l'avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti per 60 giorni e nello stesso periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Con il Decreto Rilancio il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso viene esteso a cinque mesi.
  • Sovvenzioni al pagamento dei salari per evitare licenziamenti: con il Decreto Rilancio, ai sensi del nuovo Temporary Framework europeo, gli enti territoriali possono adottare misure di aiuto a sostegno dell’economia per contribuire ai costi salariali delle imprese (fra cui quote contributive e assistenziali) e dei lavoratori autonomi per evitare i licenziamenti durante la pandemia. La sovvenzione ha durata di 12 mesi, è rivolta ai dipendenti che altrimenti avrebbero perso il posto di lavoro e non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda.
  • Rinnovo contratti a tempo determinato: il Decreto Agosto ha previsto che fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale.
  • Identità digitali semplificate: il Decreto “Cura Italia” ha previsto per l’Inps la possibilità di rilasciare le proprie identità digitali (Pin Inps) in maniera semplificata, tramite acquisizione telematica degli elementi necessari all’identificazione di chi ne fa richiesta.
  • Colf e badanti: ai lavoratori domestici con uno o più contratti di lavoro per oltre 10 ore alla settimana, attivi al 23 febbraio 2020, con il Decreto Rilancio viene riconosciuta per aprile e maggio 2020 un’indennità mensile pari a 500 euro al mese. Dalla norma, che prevede uno stanziamento di poco inferiore ai 500 milioni di euro, sono esclusi i lavoratori domestici conviventi con il datore di lavoro e coloro che percepiscono il reddito di emergenza o il reddito di cittadinanza.
  • Incentivi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non in smart working) viene riconosciuto un incentivo di 100 euro (in proporzione ai giorni lavorati).
  • Con il Decreto “Cura Italia” viene previsto l’utilizzo, per i bisogni di assistenza emersi nella situazione emergenziale, degli operatori impiegati in attività di assistenza domiciliare socio-assistenziale dei Comuni.
  • Congedi parentali: per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, il Decreto “Cura Italia” ha previsto il diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Con il Decreto Rilancio, con uno stanziamento complessivo di 660 milioni di euro, la durata del congedo è stata estesa da quindici giorni a un periodo continuativo o frazionato fino a trenta giorni complessivi, mentre il periodo di fruizione è stato esteso dal 3 maggio fino al 31 luglio 2020.
  • Bonus per acquisto servizi di baby sitting: con il Decreto “Cura Italia” è stato introdotto un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate per il 2020 a decorrere dal 5 marzo. Con il Decreto Rilancio il voucher sale da 600 a 1.200 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi) e può essere utilizzato anche per l’iscrizione ai centri estivi, potenziati a loro volta con il rifinanziamento del Fondo per le politiche della famiglia, da 150 milioni di euro. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, con uno stanziamento di circa 680 milioni, il bonus aumenta da 1.000 a 2.000 euro (in quanto usufruibile su 2 mesi).
  • Rafforzati i permessi ex legge 104: il Decreto “Cura Italia” ha incrementato di ulteriori dodici giornate il numero di giorni di permesso retribuito riconosciuto dalla normativa vigente per l’assistenza di familiari disabili e coperto da contribuzione figurativa (i cosiddetti “permessi ex legge 104/92”). I dodici giorni ulteriori, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020, si sono aggiunti ai tre giorni di permesso mensile già previsti dalla legge, per un totale di diciotto giorni totali per i due mesi citati. Al personale sanitario tale beneficio è stato riconosciuto compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità. Il Decreto Rilancio, con uno stanziamento complessivo di 800 milioni di euro, ha confermato lo stesso intervento per i mesi di maggio e giugno 2020.
  • Lavoro agile: fino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dal lavoro o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali. Per i datori di lavoro pubblici, fino alla cessazione dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato.
  • Dotazioni per il lavoro agile e norme sui periodi di malattia: con il Decreto “Cura Italia”, per i dipendenti della Pubblica Amministrazione sono state messe a disposizione le dotazioni informatiche (computer portatili e tablet) necessarie per consentire lo svolgimento del lavoro agile. Per il settore pubblico e per quello privato è stabilito che il periodo di malattia o quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria sia equiparato alla malattia.
  • Incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: per le imprese, a partire dal Decreto “Cura Italia”, sono stati introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno specifico fondo. Questi impegni sono stati rafforzati con il Decreto Rilancio, con uno stanziamento di 2 miliardi per un credito di imposta del 60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario. Inoltre, con il Decreto Rilancio è introdotto un credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti utilizzati nell’ambito dell’attività lavorativa, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi rivolti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.
  • Emersione dei rapporti di lavoro: per garantire adeguati livelli di tutela della salute individuale e collettiva a causa dell’emergenza sanitaria e favorire l’emersione dei rapporti di lavoro irregolari, il Decreto Rilancio prevede per i datori di lavoro la possibilità di presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti in Italia oppure per dichiarare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in corso. Allo stesso tempo, i cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto nell’ottobre 2019 possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di sei mesi. Se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino esibisce un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell’attività lavorativa, il permesso viene convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro. Queste norme si applicano all’agricoltura, allevamento, pesca, assistenza alla persona per sé stessi o componenti della propria famiglia con disabilità, lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

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